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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29447/2025 del 12/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduce errata applicazione di legge e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe motivato in modo generico il diniego del differimento/detenzione domiciliare per motivi di salute, non valutando adeguatamente la pericolosità della patologia e le possibili complicazioni legate alla tardività delle prestazioni specialistiche; non avrebbe considerato in modo concreto la consulenza medico-legale di parte che indicava presenza di calcolo ed esigenza urgente di sostituzione di due stent ureterali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio. La Corte ha richiamato i criteri di legge e la giurisprudenza (distinzione tra sospensione obbligatoria ex art. 146 c.p. e sospensione facoltativa ex art. 147 c.p.), l'esigenza di motivazione specifica circa l'adeguatezza delle cure in ambiente detentivo e la necessità di valutare concretamente la qualita' delle cure alla luce anche della giurisprudenza europea (sent. Libri c. Italia). In concreto la decisione impugnata è stata annullata per carenza di verifica circa i rischi indicati dalla consulenza di parte e per aver dato rilievo soltanto alla mera programmazione di visite specialistiche.

Norme richiamate

  • art. 146 cod. pen. co.1 n.3

    La sospensione obbligatoria presuppone una condizione patologica di particolare gravità incompatibile con lo status detentivo, senza bilanciamento con esigenze specialpreventive.

  • art. 147 cod. pen. co.1 n.2

    condizioni di «grave infermità fisica»

    La sospensione facoltativa richiede condizioni di grave infermità fisica di minore gravità rispetto all'art.146; occorre valutare se la restrizione della libertà sia contraria al senso di umanità per le sofferenze derivanti o se le cure necessarie non siano praticabili in ambiente penitenziario.

  • art. 147 cod. pen. co.4

    Nel differimento facoltativo il legislatore ammette che il giudice consideri la perdurante pericolosità sociale; l'accesso può essere negato se sussiste concreto pericolo di commissione di delitti.

  • art. 47-ter ordinamento penitenziario co.1

    condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari

    La detenzione domiciliare per motivi di salute realizza finalità umanitarie e riprende i presupposti di art.146 e 147 c.p.; in alcuni casi è obbligatoria e in altri soggetta a limiti (residuo pena, reati ostativi), ma la normativa consente anche deroghe per contemperare salute e sicurezza.

  • art. 47-ter ordinamento penitenziario co.1-ter

    Prevede la possibilità di applicare la detenzione domiciliare in deroga ai limiti della pena residua e all'ostatività di cui all'art.4-bis, compatibilmente con i presupposti sanitari richiamati.

  • art. 11 ordinamento penitenziario

    Rilevanza della possibilità di ricorso a strutture esterne per garantire cure non praticabili in carcere; il Tribunale deve valutare la concreta fattibilità di ricoveri e terapie esterne.

  • art. 4-bis cod. pen.

    Fattispecie ostative alla esecuzione di misure alternative; la normativa sulla detenzione domiciliare per motivi di salute prevede, in casi, possibilità di deroga a tali ostatività previa valutazione dei presupposti sanitari.

  • art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Richiama il divieto di trattamenti inumani o degradanti; la Corte EDU (sent. Libri c. Italia) ha sottolineato che la qualità delle cure deve essere verificata concretamente per evitare violazioni dell'art.3.

Massime di principio

  • Il Tribunale di Sorveglianza che nega il differimento o la detenzione domiciliare per motivi di salute deve motivare in modo specifico e concreto l'adeguatezza delle cure disponibili in ambito detentivo e/o la fattibilità di ricoveri o terapie esterne.
  • Occorre distinguere tra sospensione obbligatoria (art.146 c.p.) e sospensione facoltativa/differimento (art.147 c.p.): la prima richiede condizioni di gravità tali da rendere incompatibile lo stato detentivo, la seconda ammette un bilanciamento con la pericolosità residua del soggetto.
  • La mera programmazione di visite specialistiche o dichiarazioni generiche sull'adeguatezza delle terapie non è sufficiente: va valutato il rischio concreto per l'integrità fisica derivante da eventuali ritardi o dall'inefficacia delle cure.
  • La detenzione domiciliare per motivi di salute (art.47-ter o.p.) tende a contemperare esigenze umanitarie e di tutela dell'ordine pubblico; il giudice deve valutare anche i limiti soggettivi (residuo pena, reati ostativi) e le possibili deroghe previste dalla norma.
  • Le consulenze mediche di parte devono essere valutate e confrontate con la documentazione sanitaria ufficiale; l'assenza di valutazione specifica della consulenza costituisce vizio di motivazione.
  • La conformità alle garanzie dell'art.3 CEDU impone una verifica concreta e non astratta della qualità delle cure fornite al detenuto; decisioni prive di accertamenti concreti possono essere annullate.

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