Cassazione Penale, Sentenza n. 29444/2025 del 12/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che confermava le condanne per il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.). Hanno dedotto (i) nullità per omessa valutazione di una memoria difensiva depositata il 25/01/2024 e di documenti a discarico prodotti (querele, supporti digitali, post Facebook, ordinanze di archiviazione, documentazione relativa a trasferimenti/concorsi, prova di locale insonorizzato e libretto conservatorio) ritenuti ignorati dai giudici di merito; (ii) manifesta illogicità e carenza probatoria con riferimento alla mancata prova del protrarsi delle condotte oltre il 2014 e quindi possibile prescrizione per gli atti successivi; (iii) errata applicazione della legge 69/2019 (inasprimento del trattamento sanzionatorio) per retroattività sfavorevole rispetto a reato abituale, sostenendo che la nuova disciplina non potesse essere applicata all'intero periodo contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati o inammissibili. Sulla presunta nullità per omessa valutazione della memoria/delle prove a discarico la Corte ha chiarito che l'omessa menzione non determina di per sé nullità se non è dimostrata la decisività degli elementi trascurati e non emergono cadute logiche nella motivazione; nella specie i giudici di merito hanno ritenuto coerenti e riscontrate le dichiarazioni della persona offesa e hanno riscontrato elementi tecnici (consulenza acustica) e dichiarazioni di testi a supporto. Sul punto relativo alla prosecuzione fino al 2020 la Cassazione ha osservato che i ricorrenti non avevano dedotto adeguatamente tale censura in appello e non potevano sollevarla per la prima volta in cassazione. Sull'applicazione della legge 69/2019 la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della nuova pena, attesa la consolidata interpretazione secondo cui, per il reato abituale, è sufficiente che l'ultimo episodio che determina la cessazione dell'abitualità sia avvenuto nel periodo di vigenza della norma peggiorativa. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 612-bis cod. pen. (atti persecutori)
Il delitto è ravvisato nelle condotte reiterate che cagionano alla vittima un grave e perdurante stato di ansia e paura; la valutazione della sussistenza è rimessa al giudice di merito e può essere sorretta dalle dichiarazioni della persona offesa opportunamente riscontrate
legge 69/2019, art. 9, comma 3
L'inasprimento sanzionatorio per gli atti persecutori è applicabile se l'ultimo episodio che consuma l'abitualità si è verificato durante la vigenza della norma; non è richiesta che tutti gli episodi rilevanti siano avvenuti dopo l'entrata in vigore
art. 121 cod. proc. pen. (memoria difensiva)
La mancata menzione di una memoria non determina automaticamente nullità; rileva se la mancata valutazione ha inciso sulla congruità e correttezza della motivazione e se le ragioni difensive trascurate sono decisive
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (nullità)
La presunta nullità per omessa valutazione può essere prospettata solo se l'omissione riguarda elementi decisivi tali da compromettere il diritto di difesa in modo concreto
art. 237 cod. proc. pen. (documenti a discarico)
I documenti a discarico vanno valutati nel loro effettivo valore probatorio; la sola produzione non garantisce che, se ignorati, si sia verificata una nullità o un travisamento della prova, occorre dimostrarne la decisività
D.P.C.M. 1/3/1991 (limiti di immissione acustica)
Le misurazioni tecniche che rilevano superamenti dei limiti di immissione acustica possono costituire riscontro obiettivo delle condotte moleste e corroborare la testimonianza della parte offesa
art. 616 cod. proc. pen. (spese di cassazione)
In caso di rigetto del ricorso la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali
artt. 541 cod. proc. pen. e 110 d.P.R. 115/2002; artt. 82-83 d.P.R. 115/2002
Norme richiamate in tema di liquidazione e rifusione delle spese patrocinate dallo Stato: la Corte di cassazione può pronunciare condanna generica alla rifusione e la liquidazione concreta è rimessa al giudice del rinvio o all'autorità che ha emesso la sentenza definitiva
Massime di principio
- L'omessa menzione o valutazione di una memoria difensiva non comporta automaticamente nullità: è necessario dimostrare che gli elementi trascurati fossero decisivi e che la motivazione presenti cadute logiche determinanti per l'esito
- In cassazione non sono ammissibili censure introdotte per la prima volta se non erano dedotte e motivate nel grado precedente; questioni nuove, non prospettate in appello, rischiano di essere dichiarate inammissibili
- Per il reato abituale di atti persecutori la legge peggiorativa si applica se l'ultimo atto che interrompe l'abitualità è avvenuto durante la vigenza della nuova norma; non occorre che tutti gli episodi rilevanti siano successivi all'entrata in vigore
- La credibilità della persona offesa, se adeguatamente riscontrata da elementi tecnici o da dichiarazioni terze coerenti, può sorreggere la condanna anche senza ogni documentazione di parte difensiva
- Documenti qualificati come "a discarico" valgono nella misura in cui siano effettivamente decisivi e coerenti con il quadro probatorio: la loro mera produzione non annulla valutazioni contrastanti di merito
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