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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29445/2025 del 12/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Longoni aveva patteggiato la pena per reati di bancarotta (artt. 216, 219, 223 r.d. 267/1942) commessi come amministratore della ELIOTOPIA s.r.l.; il GIP di Milano aveva applicato la pena concordata con riduzioni per le attenuanti, fissando la pena finale in 1 anno e 5 mesi di reclusione, sospesa con condizione del versamento di €2.000 a ente benefico e con beneficio della non menzione, e aveva inoltre applicato le pene accessorie interdittive/inabilitative (inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e incapacità di esercitare uffici direttivi) per la durata della pena principale; Longoni ha impugnato sostenendo la violazione dell'art. 445 cod. proc. pen. (che esclude l'applicazione delle pene accessorie e delle spese processuali se la pena concordata non supera i due anni), deducendo anche l'illegittimità della condanna alle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione delle pene accessorie e alla condanna alle spese processuali, eliminando quelle misure. Ha confermato il principio secondo cui l'art. 445 cod. proc. pen. impedisce l'applicazione di pene interdittive o inabilitative e l'addebito delle spese quando la pena concordata non supera i due anni (salvo le eccezioni di cui al comma 1-ter non applicabili nel caso). Le restanti statuizioni sulla pena principale e sulle condizioni (sospensione, versamento a ente benefico, non menzione) sono rimaste in vita.

Norme richiamate

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Esclude l'applicazione delle pene accessorie interdittive/inabilitative e la condanna alle spese quando la pena concordata ai sensi dell'art. 444 non supera i due anni, salvo le eccezioni per reati contro la pubblica amministrazione previste dal comma 1-ter (non ricorrenti nel caso).

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina il patteggiamento; la Corte ha dato rilievo al fatto che la pena è stata concordata ai sensi di tale norma e quindi soggetta alle limitazioni di cui all'art. 445.

  • art. 216, comma 4, r.d. 267/1942

    Prevede pene accessorie per i reati fallimentari; la Corte ha affermato che tale disposizione non prevale sull'art. 445 cod. proc. pen., quindi non può essere utilizzata per aggirare il divieto di irrogare pene accessorie quando la pena concordata non supera i due anni.

  • art. 175 cod. pen.

    Norma sul beneficio della non menzione; citata in motivazione per spiegare che al patteggiante era stato concesso tale beneficio, che non è stato oggetto di annullamento.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019 (Agosta); Sez. 5, n. 15386 del 19/7/2016 (Volpini); Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017 (Matrone)

    Richiamate per consolidare il principio secondo cui l'art. 445 cod. proc. pen. prevale sulle disposizioni speciali che prevedono pene accessorie e per confermare la possibilità di annullamento senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti.

Massime di principio

  • Quando una pena è patteggiata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e la misura concordata non supera i due anni di reclusione (anche se congiunta a pena pecuniaria), non possono essere applicate pene accessorie interdittive o inabilitative e non può essere disposta la condanna al pagamento delle spese processuali, salvo le eccezioni espresse dal comma 1-ter dell'art. 445 (reati contro la pubblica amministrazione).
  • Le disposizioni speciali che prevedono pene accessorie (es. art. 216 r.d. 267/1942 per bancarotta) non prevalgono sull'art. 445 cod. proc. pen.; il divieto previsto da quest'ultimo è da considerarsi prevalente rispetto a norme che altrimenti imporrebbero misure interdittive.
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio le parti di una decisione che violano norme che escludono l'applicazione di determinate sanzioni, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • Nel valutare il limite dei due anni ai fini dell'art. 445, va considerata la pena detentiva complessiva irrogata (eventuali pene pecuniarie non modificano il limite dei due anni), quindi attenzione al cumulo di pene nella stessa decisione.
  • Se si è nella fase di patteggiamento, difesa e accusa devono considerare espressamente gli effetti dell'art. 445; chi patteggia dovrebbe verificare e chiedere esplicitamente l'esclusione o la conferma di eventuali pene accessorie e delle spese per evitare impugnazioni successive.

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