Cassazione Civile, Ordinanza n. 12062/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore impugnava in cassazione la sentenza della corte d'appello che aveva confermato solo in parte la decisione di primo grado in una controversia disciplinare. La vicenda riguardava due addebiti: uno del 16 settembre 2015, relativo a un comportamento ingiurioso verso superiori, dichiarato insussistente; l’altro del 15 settembre 2015, relativo all’utilizzo indebito dell’auto aziendale assegnata a un superiore gerarchico, ritenuto provato e sanzionato con dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Il ricorrente deduceva: violazione dell’art. 2106 c.c. per difetto di prova dell’intenzionalità della condotta; violazione dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 242 c.p.c. per l’uso delle dichiarazioni scritte rese al datore di lavoro; violazione degli artt. 329 e 342 c.p.c. per asserita reformatio in peius nella valutazione della deposizione della persona offesa/superiore; omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c. in relazione alle testimonianze di alcuni soggetti; ulteriore violazione dell’art. 2106 c.c. per assenza di danno in capo alla società; omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello che giustificava il comportamento con l’urgenza di recarsi in località Archi per assistere ispettori ambientali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente articolati come violazioni di legge e vizio motivazionale, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che il giudice di merito può utilizzare anche prove atipiche, come dichiarazioni scritte, se valutate unitamente alle altre risultanze istruttorie; che il divieto di reformatio in peius attiene ai limiti devolutivi dell’appello e non alla valutazione delle prove; che non vi era omessa pronuncia sul punto dedotto come "fatto secondario"; e che il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. era comunque inammissibile per la doppia conforme. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché la società intimata non si è difesa; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022
consente la decisione in camera di consiglio con deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
non può essere utilizzato per sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
l’omessa pronuncia ricorre solo se manca una decisione su un capo di domanda o su una specifica istanza avente contenuto decisorio; non basta l’omessa considerazione di un fatto secondario.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
è inammissibile quando la censura richiede una rivalutazione del fatto e, nel caso, è inoltre preclusa dalla doppia conforme.
impone la decisione su domande e capi di domanda, non su meri fatti secondari dedotti a sostegno della ricostruzione del fatto.
richiesto come parametro della sanzione disciplinare, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché fondata su una diversa ricostruzione fattuale.
richiamato in relazione all’uso di presunzioni e prove atipiche; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione unitaria delle dichiarazioni scritte e delle altre prove.
richiamato dal ricorrente in relazione all’utilizzo delle dichiarazioni scritte; la Corte non ha accolto la censura.
invocato sul divieto di reformatio in peius, ritenuto non pertinente alla valutazione delle prove.
richiamato anch’esso in tema di devoluzione dell’appello e reformatio in peius, ma ritenuto inconferente rispetto al sindacato sulla prova.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di inammissibilità costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente prospettata come violazione di legge o vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio e di ricostruzione del fatto.
- Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento anche su prove atipiche, incluse dichiarazioni scritte rese fuori dal processo, purché le valuti unitamente alle altre risultanze istruttorie e ne motivi in modo non illogico.
- Il divieto di reformatio in peius attiene ai limiti devolutivi dell’impugnazione di merito e alla formazione del thema decidendum in appello, non alla mera valutazione della credibilità o sufficienza delle prove.
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sussiste solo se il giudice omette di decidere su un capo di domanda o su una specifica istanza con contenuto decisorio; non ricorre per la mancata considerazione di fatti secondari o argomentazioni difensive.
- La censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile quando il motivo mira sostanzialmente a contestare l’apprezzamento delle prove o è preclusa dal regime della doppia conforme.
- In materia disciplinare, l’illecito può essere integrato anche da una grave negligenza del lavoratore nell’uso arbitrario di un bene aziendale, senza che la doglianza sull’assenza di danno possa essere veicolo per un nuovo esame del merito.
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