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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05771/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Nell'ambito di un'espropriazione immobiliare promossa dalla curatela fallimentare contro il debitore, un immobile proveniente da successione ereditaria è stato pignorato, venduto e aggiudicato a un terzo. Dopo l'aggiudicazione, la coniuge del de cuius ha proposto opposizione di terzo all'esecuzione deducendo il proprio diritto di abitazione sull'immobile ai sensi dell'art. 540 c.c. e opponendosi al decreto di trasferimento della piena proprietà; successivamente, la fase di merito è stata introdotta anche dal debitore esecutato, e l'aggiudicatario ha aderito alle domande di annullamento della vendita e del decreto di trasferimento, chiedendo anche la restituzione del prezzo per asserite difformità urbanistiche ed edilizie dell'immobile. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno rigettato le opposizioni. In Cassazione i ricorrenti hanno proposto un unico ricorso con quattro motivi, ma la Corte ha esaminato in via pregiudiziale la procedibilità: la copia della sentenza impugnata prodotta non recava attestazione di avvenuta pubblicazione, né data e numero di pubblicazione, rendendo impossibile verificare l'effettiva esistenza giuridica del provvedimento, la sua identificazione e la tempestività dell'impugnazione, con conseguente improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione perché la copia della sentenza impugnata prodotta dai ricorrenti, pur provenendo dal fascicolo telematico, era priva dell'attestazione di pubblicazione della cancelleria e dei relativi data e numero identificativi. Ha quindi compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, valorizzando la peculiarità e la relativa novità della questione. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 619 c.p.c.

    Opposizione di terzo all'esecuzione

    richiamato come oggetto dell'opposizione proposta nel procedimento esecutivo; non è la norma decisiva della statuizione di legittimità, che si concentra invece sulla procedibilità del ricorso.

  • art. 369 c.p.c.

    produzione della copia autentica della sentenza impugnata (con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta)

    la produzione della copia autentica del provvedimento impugnato, recante attestazione di pubblicazione con data e numero, costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione; la mancanza di tali dati comporta improcedibilità.

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012

    richiamato per chiarire che l'equivalenza all'originale delle copie informatiche estratte dal fascicolo non incide sulla diversa competenza amministrativa della cancelleria in tema di pubblicazione della sentenza.

  • art. 52, comma 1, lett. a), D.L. 90/2014

    richiamato quale disposizione che ha introdotto la disciplina sulle copie informatiche estratte dal fascicolo telematico.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, non basta depositare una copia informatica o analogica della sentenza impugnata: il provvedimento deve recare l'attestazione di avvenuta pubblicazione con data e numero identificativo attribuiti dalla cancelleria.
  • La pubblicazione di una sentenza redatta in formato nativo digitale si perfeziona solo quando il sistema informatico, tramite il cancelliere, le attribuisce numero e data; prima di quel momento il provvedimento non è giuridicamente individuabile in modo certo.
  • La Corte di cassazione deve verificare direttamente, sulla base della copia prodotta, l'esistenza e gli estremi identificativi del provvedimento impugnato; non può supplire a tali carenze facendo affidamento sulle sole dichiarazioni delle parti o dei difensori.
  • La mancanza di data o numero di pubblicazione nella copia della sentenza impedisce non solo il controllo sulla tempestività dell'impugnazione, ma anche la corretta individuazione del provvedimento da cassare in caso di accoglimento.
  • La disciplina che equipara all'originale le copie informatiche estratte dal fascicolo telematico non elimina l'esigenza che, ai fini dell'art. 369 c.p.c., la copia recata in giudizio consenta di verificare la regolare pubblicazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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