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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32941/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società sulla base di due fatture recanti, in calce, una dicitura sottoscritta dalla società debitrice con timbro, interpretata come riconoscimento del credito. L'opposizione al decreto aveva condotto il giudice di primo grado a revocare il monitorio per incompetenza territoriale e a riassumere la causa davanti al tribunale competente, che aveva poi rigettato la domanda per difetto di prova del credito. La corte d'appello, invece, ha accolto parzialmente l'appello del creditore valorizzando la sottoscrizione sulle fatture come confessione stragiudiziale e l'omessa esibizione delle scritture contabili come argomento di prova, condannando la società agricola al pagamento della somma richiesta con interessi e spese. Nel ricorso per cassazione la società soccombente ha dedotto: 1) omessa motivazione sul differimento della prima udienza dopo l'anticipazione disposta d'ufficio; 2) violazione delle norme sulla costituzione e sui termini a comparire, lamentando una compressione del diritto di difesa; 3) violazione delle norme sulla notificazione telematica dell'atto di appello, sostenendo l'inammissibilità/improcedibilità per formato irregolare; 4) violazione dell'onere della prova, censurando l'utilizzo delle fatture, dell'ordine di esibizione e della mancata produzione dei libri contabili, oltre che il richiamo alle trattative tra i difensori; 5) violazione del codice deontologico forense per l'uso in giudizio di corrispondenza riservata e trattative transattive; 6) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, anche in relazione alla pretesa illegittimità della prova utilizzata per giustificare la compensazione nel primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la gestione della richiesta di rinvio investe un potere ordinatorio del giudice non sindacabile nei termini dedotti; ha ritenuto manifestamente infondato il secondo perché, in fatto, l'udienza anticipata era stata comunque notificata con un termine di 36 giorni, senza concreta compressione del diritto di difesa; ha ritenuto manifestamente infondato il terzo perché la notifica via PEC dell'appello, pur con eventuale irregolarità formale, aveva raggiunto lo scopo, essendosi la controparte costituita e difesa, e poiché la conoscibilità dell'atto è il parametro decisivo. Ha respinto il quarto motivo osservando che la prova del credito era stata correttamente desunta dalla dicitura sottoscritta sulle fatture, qualificata come confessione stragiudiziale, e che l'omessa esibizione di documenti richiesti poteva essere valutata come argomento di prova; ha inoltre rilevato che le censure erano generiche o non confrontate con la motivazione d'appello. Ha rigettato anche i motivi quinto e sesto, affermando che le regole deontologiche forensi sono norme interne all'ordine professionale e non integrano, di per sé, violazione di legge idonea a travolgere la decisione; inoltre la corte territoriale non aveva fondato il proprio convincimento solo sulle trattative riservate, e la statuizione sulle spese era basata principalmente sulla soccombenza e sull'esito della domanda. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso, ma le censure vengono respinte per inammissibilità o manifesta infondatezza

  • artt. 164, 167 e 168-bis c.p.c.

    non risultano violate nel caso concreto, poiché l'anticipazione dell'udienza non ha compresso il diritto di difesa

  • art. 163-bis c.p.c.

    il termine a comparire non è risultato leso, poiché tra notifica e udienza erano comunque intercorsi 36 giorni nel caso concreto

  • art. 210 c.p.c.

    l'ordine di esibizione e la mancata ottemperanza possono assumere valore di argomento di prova

  • art. 2697 c.c.

    la ricorrente lo invocava per l'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la prova del credito fosse stata fornita dalla confessione stragiudiziale sulle fatture e da ulteriori elementi valutativi

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 2697 c.c. come parametro della valutazione probatoria, ma la censura è stata respinta

  • art. 48 Codice Deontologico Forense

    "l'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte"

    la sua eventuale violazione non integra, di per sé, violazione di legge deducibile per cassazione come vizio della sentenza

  • art. 91 c.p.c.

    le spese sono state confermate perché la decisione di merito era basata principalmente sulla soccombenza della parte e sull'esito della domanda

  • art. 92 c.p.c.

    la censura non era adeguatamente veicolata sotto questo profilo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sono stati affermati i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 380-bis, comma 1, c.p.c.

    la trattazione è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato

Massime di principio

  • La censura in cassazione del mancato rinvio o differimento di un'udienza rientra, quando investe la gestione ordinatoria del processo, in ambiti tendenzialmente insindacabili se non è dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • La violazione di regole tecniche della notificazione telematica non determina invalidità quando l'atto raggiunge il suo scopo e il destinatario si costituisce e si difende; il parametro decisivo è la conoscibilità effettiva dell'atto, non la sua perfetta conformità formale.
  • La prova del credito può essere desunta da una dichiarazione sottoscritta dalla parte sulle fatture, se il giudice di merito la qualifica, in concreto, come confessione stragiudiziale, e la censura di legittimità deve confrontarsi specificamente con tale ratio decidendi.
  • La mancata ottemperanza a un ordine di esibizione documentale può essere valorizzata come argomento di prova, senza che ciò comporti automaticamente inversione dell'onere probatorio, purché il giudice non sostituisca indebitamente tale elemento alla prova principale.
  • Le regole deontologiche forensi, in quanto norme interne all'ordine professionale, non costituiscono normalmente norme di diritto sostanziale o processuale la cui violazione integri, di per sé, motivo di cassazione contro la sentenza.
  • La statuizione sulle spese segue la soccombenza e la valutazione complessiva dell'esito della lite; la doglianza sulle spese deve colpire specificamente il criterio applicato dal giudice, non limitarsi a contestare a monte la prova posta a fondamento della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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