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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14766/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Una società aveva chiesto il rimborso di un credito d’imposta Irpeg relativo all’anno 1988, originariamente indicato nella dichiarazione di una banca poi incorporata in altra società e, successivamente, nell’ambito di un’operazione di cessione d’azienda che aveva determinato la continuità fiscale tra i soggetti coinvolti. A fronte del diniego tacito di rimborso, la C.T.P. aveva accolto il ricorso e la C.T.R. aveva confermato la decisione, ritenendo che il credito fosse noto all’Amministrazione perché emergente dalle dichiarazioni e dai documenti disponibili, e che la titolarità fosse stata accertata in un precedente contenzioso. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.: ha sostenuto che il credito non fosse mai sorto e che, pur non avendo tempestivamente esercitato il potere accertativo, conservasse il potere di contestarne i presupposti; pertanto, la C.T.R. avrebbe dovuto porre a carico della contribuente la prova integrale del credito, mediante documentazione dei versamenti o delle ritenute subite in eccesso, in modo da consentire le necessarie verifiche.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che la censura, formalmente proposta come violazione dell’art. 2697 c.c., in realtà investiva l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito: la C.T.R. aveva infatti ritenuto dimostrato il credito sulla base di più elementi istruttori, quali l’esposizione in bilancio, la documentazione disponibile e l’accertamento intervenuto in un precedente contenzioso poi definito. Poiché la doglianza non denunciava una falsa attribuzione dell’onere probatorio, ma contestava l’esito della valutazione probatoria, essa non era veicolabile come violazione di legge. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state poste a carico dell’Agenzia delle entrate. La Corte ha inoltre escluso la debenza del doppio contributo unificato per l’Amministrazione soccombente ammessa al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma si configura solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre, invece, quando il giudice ritenga erroneamente assolto l’onere probatorio, poiché in tal caso si discute dell’apprezzamento delle prove e non del riparto dell’onere.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sull’erroneo apprezzamento dell’esito della prova è possibile, nei limiti del vizio motivazionale e non come violazione dell’art. 2697 c.c.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13

    La Corte esclude l’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione soccombente ammessa al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice di merito abbia invertito il riparto dell’onere della prova; non quando abbia semplicemente valutato in modo non condivisibile le prove offerte dalla parte onerata.
  • Chi chiede il riconoscimento di un credito d’imposta deve provare i fatti costitutivi del credito, ma il giudice può ritenere tale prova raggiunta anche tramite elementi documentali e indiziari complessivamente considerati.
  • La contestazione della sufficienza o attendibilità del materiale probatorio non integra, di regola, un errore di diritto sul riparto dell’onere della prova, bensì un tema di valutazione delle prove deducibile nei limiti del vizio motivazionale.
  • In materia di rimborsi tributari, la pretesa non deriva dalla sola esposizione del credito in dichiarazione, ma dai presupposti sostanziali del tributo e del diritto al rimborso.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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