Cassazione Civile, Ordinanza n. 31105/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il preteso obbligo contributivo verso la Gestione separata INPS per l'anno 2008 in capo a un architetto libero professionista iscritto all'albo ma non alla cassa professionale di categoria. La Corte d'appello aveva dichiarato il professionista non tenuto al versamento per intervenuta prescrizione, individuando il dies a quo nella scadenza ordinaria del termine di pagamento coincidente con il saldo dovuto in base alla dichiarazione dei redditi e ritenendo tardiva la richiesta INPS inviata nel giugno/luglio 2014. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, e del D.P.C.M. 5 giugno 2009, sostenendo che la Corte di merito avesse errato nel fissare la decorrenza della prescrizione, poiché il termine per il pagamento dei contributi 2008 era stato differito al 6 luglio 2009 dal D.P.C.M. richiamato. Il controricorrente ha resistito, difendendo la decisione impugnata anche valorizzando l'incertezza normativa e l'assenza di un comportamento idoneo a occultare il debito contributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, la quale è mera dichiarazione di scienza e non presupposto del credito contributivo. Ha inoltre affermato che ai fini del decorso della prescrizione rileva anche il differimento del termine di versamento disposto con fonte regolamentare attuativa, quale il D.P.C.M. 5 giugno 2009, che per i contributi relativi al 2008 aveva spostato il termine al 6 luglio 2009. Ne consegue che la richiesta di pagamento dell'INPS del 4 luglio 2014 non era tardiva. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione, affinché decida la controversia applicando il dies a quo del 6 luglio 2009 e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che nel caso dei contributi previdenziali coincide con la scadenza del termine di pagamento, tenendo conto degli eventuali differimenti normativi.
L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31
Disciplina l'obbligo contributivo alla Gestione separata richiamato per la contribuzione dovuta dal professionista.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18
I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali seguono gli stessi termini previsti per il pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17
È richiamato quale disciplina dei termini di versamento utilizzati come parametro anche per i contributi previdenziali.
D.P.C.M. 5 giugno 2009
Ha natura regolamentare/di fonte normativa attuativa e ha differito, senza maggiorazione, al 6 luglio 2009 il termine di pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2008.
R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55
I contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui dovevano essere versati.
È il vizio denunciato dall'INPS per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine legale o regolamentare di versamento, non dalla data di presentazione della dichiarazione fiscale o di altri adempimenti meramente dichiarativi.
- Quando una fonte regolamentare differisce il termine di pagamento dei contributi, il differimento incide anche sul dies a quo della prescrizione del credito contributivo.
- La dichiarazione dei redditi del professionista ha natura di mera dichiarazione di scienza e non costituisce, di per sé, presupposto del credito contributivo.
- Un atto di richiesta del pagamento è idoneo a interrompere la prescrizione solo se è inviato prima che il credito sia già estinto.
- Ai fini della ricostruzione del termine di prescrizione dei contributi, il giudice deve coordinare la disciplina generale dell'art. 2935 c.c. con le norme speciali che fissano o differiscono il termine di versamento.
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