Cassazione Penale, Sentenza n. 45545/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 14/02/2024 per presunta violazione dei criteri legali di valutazione della prova dichiarativa e vizio di motivazione. Il ricorrente contestava che la sentenza non contenesse passaggi testuali che spiegassero perché la fattispecie fosse stata riqualificata in molestie (art. 660 c.p.), né valutazioni sulle risultanze istruttorie: mancata indicazione degli elementi materiali e psicologici del reato, assenza di argomentazione sulla attendibilità delle uniche fonti probatorie (la persona offesa e il suo compagno).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di Milano avesse ricostruito analiticamente i fatti sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, corroborate da documentazione sanitaria e dalla testimonianza del compagno, individuando gli elementi costitutivi del reato di molestie (attitudine molesta, pubblicità dei luoghi, carattere petulante). Di conseguenza il ricorso non ha indicato specifici vizi o profili concreti di inattendibilità. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, la cui liquidazione è rimessa al Tribunale di Milano. Va ricordato che la sentenza di primo grado aveva condannato l'imputato alla pena di euro 400 di ammenda e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidati complessivamente in euro 1.000.
Norme richiamate
La Corte ha condiviso la riqualificazione operata dal Tribunale in termini di molestia per la reiterazione di condotte ingiuriose e petulanti in luogo pubblico, ritenendo integrati gli elementi materiali e il carattere petulante della condotta.
Applicata per giustificare la condanna alle spese processuali a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Richiamati in relazione alla liquidazione e al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con competenza di liquidazione affidata al Tribunale di Milano.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione fondato su censure generiche e prive di indicazione puntuale dei vizi probatori o motivazionali è dichiarato inammissibile.
- La Corte valuta se il giudice di merito abbia dato adeguata motivazione incrociando le dichiarazioni della vittima con elementi di corroborazione (es. documentazione sanitaria, testimonianze indirette); se ciò è avvenuto, la ricostruzione viene ritenuta adeguata.
- Per contestare la valutazione della prova dichiarativa è necessario indicare specifiche incongruenze, fatti o ragioni per cui le dichiarazioni dovrebbero essere ritenute inattendibili; critiche astratte o generiche non sono sufficienti.
- La riqualificazione del reato in sede di merito è legittima quando emergono, anche per sommaria valutazione di congruità probatoria, gli elementi costitutivi della nuova fattispecie (es. attitudine molesta, pubblicità, petulanza per art. 660 c.p.).
- Ricorsi ritenuti irrituali o colpevolmente infondati possono comportare non solo il rigetto/inammissibilità ma anche sanzioni economiche: condanna al pagamento delle spese, versamento alla Cassa delle ammende e rifusione delle spese della parte civile.
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