Cassazione Civile, Ordinanza n. 25372/2022 del 25/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato, sulla base della documentazione prodotta, che la controversia era stata definita ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e che non era stata proposta istanza di trattazione della causa nel termine previsto dalla legge. Per tale ragione ha dichiarato l'estinzione del processo. Le spese sono rimaste a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un atto di contestazione di sanzioni IVA per l'anno 2000, emesso per l'asserita inesatta registrazione di bollette di importazione in violazione dell'art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate rilevando che il contribuente aveva effettuato il versamento dovuto per ravvedimento operoso prima dell'inizio delle operazioni di verifica. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ma nel testo non sono specificati i singoli motivi di censura. Il controricorrente ha poi chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito nella l. n. 136 del 2018, evidenziando l'intervenuta definizione agevolata della controversia.
Norme richiamate
art. 25, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La norma è richiamata come disposizione violata nella contestazione delle sanzioni IVA per inesatta registrazione delle bollette di importazione.
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136
È applicata come base della definizione agevolata della controversia, con conseguente estinzione del processo in mancanza di istanza di trattazione nei termini previsti.
art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
È richiamato in relazione al deposito della memoria e alla trattazione camerale del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Quando risulta documentalmente la definizione della controversia mediante una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge e non sia stata proposta tempestiva istanza di trattazione, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- La sopravvenuta definizione agevolata del contenzioso tributario determina la cessazione della materia del contendere in sede di legittimità, con estinzione del processo.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa.
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