Cassazione Civile, Sentenza n. 7072/2020 del 12/03/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha impugnato in cassazione la sentenza n. 2136/2016 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, depositata il 24 agosto 2016, che aveva respinto l’appello e confermato la legittimità dell’avviso di pagamento n. 4/2014 del 22 gennaio 2014, relativo al recupero delle agevolazioni sulle accise indebitamente compensate per gli anni 2008-2013. In esito a una verifica fiscale era stato accertato che la società non aveva dichiarato di possedere un distributore privato di carburante, privo di autorizzazione comunale e del certificato di prevenzione incendi, e che i documenti di acquisto del carburante non indicavano gli automezzi riforniti. Con un unico motivo, formulato con riferimento agli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 277/2000 e all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la contribuente ha sostenuto che le omissioni fossero meramente formali e non comportassero la perdita dell’agevolazione. Ha richiamato la possibilità di regolarizzare vizi formali, il meccanismo di accoglimento dell’istanza in assenza di diniego entro 60 giorni e una nota dell’Agenzia del 20 aprile 2012 che, secondo la sua prospettazione, privilegiava la corrispondenza tra carburante consumato e fatturazione. Ha inoltre spiegato che il carburante era immesso in una cisterna e assegnato ai singoli veicoli soltanto al momento del rifornimento, che le targhe erano riportate nelle dichiarazioni trimestrali e che la mancata dichiarazione del deposito non impediva di verificare l’effettivo utilizzo del carburante.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, che la censura proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non individuava uno specifico fatto controverso o decisivo rispetto al quale la motivazione della CTR sarebbe stata carente; le argomentazioni della società investivano invece l’interpretazione e l’applicazione delle norme, profili di diritto e non vizi di motivazione. Nel merito della questione interpretativa, la Corte ha ritenuto che la disciplina richiedesse il rispetto delle prescrizioni previste per accedere all’agevolazione: in loro assenza non vi sono garanzie sull’identità del veicolo rifornito né sull’effettiva riferibilità del costo all’attività d’impresa, senza possibilità di sostituire gli adempimenti prescritti con equipollenti o di superare la loro mancanza mediante la sola contabilizzazione. Ha aggiunto che le agevolazioni fiscali, in quanto eccezionali e derogatorie, sono di stretta interpretazione. La mancata dichiarazione del deposito aveva inoltre impedito all’Agenzia di svolgere verifiche sulla sua regolarità; era quindi corretta la qualificazione dell’omissione come sostanziale. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in Euro 7.300,00, oltre spese prenotate a debito. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Norme richiamate
D.P.R. n. 277/2000, artt. 3 e 4
Ma anche sotto questo profilo, il ricorso appare manifestante infondato, in quanto il complesso normativo evidenzia l’univoca volontà del legislatore di non consentire al contribuente, che non abbia osservato tutte le prescrizioni poste, di godere delle agevolazioni previste dalla legge in relazione all’acquisto del carburante, venendo a mancare ogni garanzia circa l’identità del veicolo effettivamente rifornito, e l’effettiva riferibilità del relativo costo all’attività dell’impresa, e ciò senza che l’adempimento a tal fine disposto ammetta equipollente alcuno, ed indipendentemente dalla contabilizzazione dell’operazione delle scritture dell’impresa.
Le prescrizioni previste dal D.P.R. n. 277/2000 per fruire dell’agevolazione sulle accise non sono sostituibili con adempimenti equipollenti né la loro omissione è superata dalla contabilizzazione dell’operazione, quando ciò preclude le verifiche sull’identità del veicolo rifornito e sulla riferibilità del costo all’attività d’impresa. Nel caso concreto, l’omessa dichiarazione del deposito privato è stata ritenuta sostanziale perché aveva impedito all’amministrazione di verificarne la regolarità.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il ricorrente, nel dedurre “illegittimità e infondatezza della sentenza”, trascura che il motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, deve specificatamente indicare il “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo, od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) purchè controverso e decisivo.
Il motivo di ricorso per vizio di motivazione deve individuare un fatto principale o secondario, controverso e decisivo, rispetto al quale la motivazione è carente; non è sufficiente denunciare l’omessa considerazione di argomentazioni o questioni giuridiche.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
D’altra parte, si osserva che “il vizio di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche, giacchè – ove il giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, sia pure senza fornire alcuna motivazione o fornendo una motivazione inadeguata, illogica o contraddittoria – la Corte di cassazione, nell’esercizio del potere correttivo attribuitole dall’art. 384 c.p.c., comma 2, deve limitarsi a sostituire, integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata”.
Quando le censure riguardano l’interpretazione o l’applicazione delle norme, non denunciano un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Se la decisione di merito sulle questioni di diritto è corretta, la Cassazione può correggere o integrare la motivazione nei limiti indicati dalla norma.
Il ricorrente, nel dedurre “illegittimità e infondatezza della sentenza”, trascura che il motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, deve specificatamente indicare il “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo, od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) purchè controverso e decisivo.
La sentenza richiama l’art. 2697 c.c. per individuare i fatti principali rilevanti ai fini della censura motivazionale: fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, distinti dalle mere questioni o argomentazioni.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dell’obbligo di versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
In caso di rigetto integrale dell’impugnazione, ricorrendone i presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
La Corte dà atto, in caso di rigetto integrale, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione fondato sul vizio di motivazione deve indicare uno specifico fatto, principale o secondario, controverso e decisivo, rispetto al quale la motivazione è carente; la censura di omessa considerazione di argomenti o questioni di diritto non soddisfa tale requisito.
- Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per contestare l’interpretazione o l’applicazione delle norme giuridiche. Se la decisione di merito sulla questione di diritto è corretta, la Cassazione può correggerne o integrarne la motivazione nei limiti previsti dall’art. 384, secondo comma, c.p.c.
- Per accedere alle agevolazioni sulle accise per l’acquisto di carburante devono essere rispettate le prescrizioni che consentono di verificare l’identità dei veicoli riforniti e la riferibilità del costo all’attività d’impresa; tali adempimenti non sono sostituibili con equipollenti né la loro omissione è superata dalla contabilizzazione dell’operazione.
- L’omessa dichiarazione di un deposito privato di carburante è sostanziale quando impedisce all’amministrazione di verificare la regolarità del deposito; in tale situazione non è sufficiente che il contribuente affermi di poter documentare l’effettivo utilizzo del carburante.
- Le disposizioni che accordano agevolazioni fiscali, in quanto eccezionali e derogatorie, sono di stretta interpretazione.
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