Cassazione Civile, Sentenza n. 7111/2020 del 12/03/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (consorziato)
La controversia
La curatela della società fallita aveva convenuto in giudizio l’impresa individuale di un architetto chiedendo il rimborso di somme anticipate dalla società, per conto dell’impresa, nell’ambito di due appalti pubblici: la costruzione della nuova sede della Pretura unificata di Palermo e la realizzazione di un complesso didattico universitario. Le imprese avevano costituito associazioni temporanee e società consortili, con la società poi fallita quale capogruppo mandataria. La domanda originaria comprendeva Lire 3.022.398.319 per anticipazioni relative al primo appalto e Lire 1.458.736.481 per il secondo; la curatela aveva inoltre fatto valere poste connesse a crediti di terzi, tra cui RAS e ICCREA. Il convenuto sosteneva che, al momento della cessione delle quote delle società consortili, fosse stato raggiunto un accordo per ripartire costi e responsabilità dei due appalti, e contestava che i debiti delle società consortili potessero essere richiesti direttamente a lui, nonché che la mera ammissione di un credito al passivo provasse l’avvenuto pagamento. Il Tribunale di Roma respinse le domande il 5 dicembre 2006; la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 17 aprile 2015, riformò la decisione e condannò l’impresa al pagamento di Euro 2.709.419,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese dei due gradi. In cassazione il ricorrente formulò tre motivi: 1) violazione del divieto di domande nuove in appello, assumendo che la curatela avesse trasformato la domanda di rimborso di anticipazioni consortili in una pretesa per finanziamenti personali; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse ricostruito autonomamente i rapporti e trascurato le difese; 3) omesso esame, violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e contestazione della pretesa relativa ai crediti di terzi, in particolare del credito RAS, per il quale l’ammissione al passivo non equivaleva al pagamento, nonché contestazione del credito ICCREA.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la Corte d’appello non aveva introdotto una domanda nuova, poiché la pretesa era rimasta quella di rimborso delle somme pagate dalla società per la quota di contributi consortili spettante al ricorrente. Ha rigettato il secondo motivo, perché la censura non indicava un fatto storico decisivo omesso, ma contestava la valutazione delle argomentazioni e dei rapporti giuridici; ha inoltre escluso che vi fosse stata una sostanziale alterazione della domanda. Quanto al terzo motivo, ha respinto le censure concernenti la novità della domanda e il credito ICCREA: la questione ICCREA era stata formulata genericamente e sollecitava un’inammissibile rivalutazione delle prove, mentre la Corte d’appello aveva motivato che la capogruppo aveva restituito l’anticipazione anche per la quota dell’impresa ricorrente. Ha invece accolto il terzo motivo limitatamente al credito RAS. L’ammissione al passivo della società fallita non consentiva alla curatela, quale condebitrice, di agire in regresso contro l’altro condebitore senza aver pagato una somma eccedente la propria quota: il regresso presuppone il depauperamento del solvens oltre il dovuto. La sentenza è stata quindi cassata in relazione a tale profilo e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
La violazione denunciata non sussiste.
La decisione esclude che vi sia stata una domanda nuova in appello: la curatela aveva mantenuto la stessa pretesa di rimborso delle anticipazioni effettuate per la quota del consociato, senza mutare il fatto costitutivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Tale vizio (violazione della legge processuale riverberante in nullità della sentenza o del procedimento) avrebbe dovuto essere dedotto con il mezzo tipico di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 e non già con i mezzi intesi a far valere la violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali (art. 360 n. 3) o il vizio motivazionale (art. 360, n. 5).
La censura di violazione della legge processuale che determina nullità della sentenza o del procedimento deve essere proposta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; l’errata indicazione del numero non comporta tuttavia da sola l’inammissibilità, se la censura è chiaramente identificabile dal suo contenuto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico, naturalistico, controverso e decisivo; non consente di censurare la mancata considerazione di tesi giuridiche, argomentazioni difensive o valutazioni delle prove.
art. 112 c.p.c.
La Corte di appello non ha affatto stravolto le domande e le censure del Fallimento, non potendosi apprezzare alcuna sostanziale differenza fra le anticipazioni consortili e i finanziamenti al consocio quanto ai contributi consortili, di cui sempre e comunque ha discorso il Fallimento sostenendo che la (OMISSIS) aveva pagato alle due società consortili anche la quota di pertinenza dell’arch. S.
Non sussiste ultrapetizione quando il giudice qualifica la pretesa in modo coerente con il suo contenuto sostanziale e con i fatti dedotti, senza alterare il credito azionato.
art. 1294 c.c.
Tuttavia, anche presumendo la solidarietà passiva ex art. 1294 c.c., come ha fatto la Corte di appello e come del resto presuppone l’insinuazione per l’intero di RAS nel fallimento (OMISSIS), non si vede come la coobbligata possa agire verso il condebitore solidale senza aver onorato anche la sua quota pagando l’intero debito al creditore comune.
Anche in presenza di obbligazione solidale, il condebitore non può esercitare il regresso per la quota dell’altro prima di aver pagato al creditore comune una somma che ecceda la propria quota interna.
art. 1299 c.c.
Il regresso fra condebitori è appunto regolato dall’art. 1299 c.c., che prevede che il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.
Il regresso tra condebitori solidali presuppone il pagamento dell’intero debito o, comunque, di una somma superiore alla quota interna del solvens; il diritto di ripetizione è limitato alla parte imputabile a ciascun condebitore.
art. 61 L. Fall.
In effetti la L. Fall., art. 61, prevede che il creditore di più coobbligati in solido concorra nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l’intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento e stabilisce che il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l’intero credito.
Nel fallimento di coobbligati solidali il creditore può insinuarsi per l’intero fino al pagamento integrale; il regresso tra coobbligati falliti è esercitabile solo dopo che il creditore comune sia stato integralmente soddisfatto.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica della domanda come rimborso di anticipazioni o come finanziamento al consocio non integra una domanda nuova, quando restano invariati i fatti costitutivi e la sostanza della pretesa: il pagamento, da parte di un associato, della quota di contributi consortili spettante all’altro.
- Il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. concerne un fatto storico controverso e decisivo, non la mancata valutazione di questioni giuridiche, argomentazioni difensive o singoli elementi probatori.
- Il condebitore solidale può agire in regresso contro gli altri condebitori solo dopo aver pagato il debito comune per intero o, comunque, una somma superiore alla quota a proprio carico nei rapporti interni; la mera ammissione del credito del terzo al passivo non dimostra tale pagamento né il depauperamento del preteso solvens.
- Nel fallimento di più coobbligati solidali, la possibilità del creditore di insinuarsi per l’intero sino al soddisfacimento integrale impedisce che il regresso sia esercitato anticipatamente in modo da consentire alla procedura di recuperare somme dal condebitore solvibile senza che il creditore comune sia stato integralmente soddisfatto.
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