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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7112/2020 del 12/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi proprietario)

La controversia

Il proprietario di locali adibiti ad autorimessa aveva chiesto il risarcimento dei danni derivanti dai lavori di costruzione di una linea metropolitana, che avevano occluso l’accesso all’autorimessa. Aveva domandato, in via principale, la condanna solidale dei soggetti coinvolti al pagamento di Euro 39.000,00 per lucro cessante presente, di un ulteriore importo per lucro cessante futuro, liquidabile equitativamente, e di Euro 5.000,00 ciascuno per perdita di clientela e danno esistenziale; in subordine, aveva chiesto l’indennità prevista dall’art. 46 della L. n. 2359/1865, oggi art. 44 del D.P.R. n. 327/2001. Il Tribunale di Roma aveva respinto le domande risarcitorie e accolto quella subordinata, condannando il Comune di Roma a pagare Euro 35.100,00 oltre interessi. La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 2 settembre 2014, aveva confermato tale statuizione e accolto la domanda di manleva del Comune nei confronti della società realizzatrice, condannandola a tenerlo indenne; aveva inoltre disposto la rifusione delle spese in favore degli eredi e del Comune. La società ha proposto due motivi: con il primo ha sostenuto che l’indennità ex art. 44 presuppone un danno permanente alla proprietà immobiliare e non riguarda il pregiudizio all’attività d’impresa, che la temporanea ridotta accessibilità per nove mesi non integrava una diminuzione permanente del valore e che il lucro cessante era escluso dalla norma; con il secondo ha contestato la condanna a rifondere al Comune le spese dei due gradi, benché quest’ultimo avesse contrastato anche la domanda del proprietario. Il Comune ha proposto ricorso incidentale adesivo sul medesimo tema dell’indennizzabilità. Gli eredi hanno proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo che la violazione dell’obbligo, previsto dal capitolato d’appalto, di garantire la circolazione pedonale e veicolare presso gli immobili contigui integrasse un illecito fonte di responsabilità extracontrattuale, anche in ragione dei doveri di buona fede e protezione verso i terzi. I loro ricorsi incidentali erano condizionati all’accoglimento del primo motivo principale.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso principale e quello incidentale adesivo del Comune. Ha ritenuto che la temporaneità del pregiudizio non escluda l’indennità quando il danno alla proprietà perdura per tutto il tempo in cui permane la causa lesiva: nel caso concreto, l’interclusione durante i lavori aveva significativamente pregiudicato il fondo e la permanenza del danno era stata accertata dalla Corte d’appello con valutazione di fatto non censurabile. L’indennità era stata liquidata equitativamente e non come ristoro del lucro cessante; il reddito mancato poteva rilevare soltanto quale elemento di valutazione della reale diminuzione dell’immobile, anche del suo valore locativo. Il secondo motivo è stato respinto perché la condanna alle spese in favore del Comune riguardava la soccombenza della società sulla domanda di manleva, mentre la condanna solidale in favore degli eredi derivava dalla soccombenza di entrambi nei loro confronti. La Corte ha respinto l’eccezione d’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato degli eredi, riconoscendone l’ammissibilità in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso principale avrebbe potuto pregiudicare l’assetto d’interessi cui essi avevano prestato acquiescenza; il ricorso è rimasto assorbito per il rigetto del ricorso principale. Roma Metropolitane e Roma Capitale sono state condannate in solido a pagare agli eredi Euro 5.000,00 per spese, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% e accessori; Roma Metropolitane è stata condannata a pagare al Comune Euro 3.000,00 per spese, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% e accessori. Le spese sono state compensate nei confronti delle società evocate solo per conoscenza del giudizio. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti principale e incidentale.

Norme richiamate

  • art. 44 D.P.R. n. 327/2001

    La temporaneità del danno non esclude l’indennizzo quando la proprietà sia stata significativamente pregiudicata, in conseguenza dell’interclusione del fondo durante l’esecuzione dei lavori per la costruzione della ferrovia sotterranea, anche se non in perpetuo, come accertato in fatto nel presente giudizio e non contestato sul piano motivazionale, in quanto il danno è perdurato per il tempo in cui si è protratta la causa lesiva identificata, nel caso di specie, con l’opera pubblica.

    Il requisito della permanenza non richiede un pregiudizio perpetuo o irreparabile: l’indennità è dovuta anche per il pregiudizio che dura per il tempo in cui permane la causa lesiva, se incide significativamente sulla proprietà.

  • art. 46 L. n. 2359/1865

    Ne consegue che, ai fini del riconoscimento del diritto all’indennizzo, già previsto dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 46, devono sussistere le seguenti tre condizioni: “1) un’attività lecita della amministrazione (anche se può considerarsi equivalente la realizzazione di un’opera pubblica a seguito della patologia di un procedimento espropriativo); 2) l’imposizione di una servitù o la produzione di un danno avente carattere permanente, concretantesi nella perdita o nella diminuzione di un diritto; 3) il nesso di causalità tra l’esecuzione dell’opera pubblica e il danno.

    L’indennizzo presuppone un’attività lecita della pubblica amministrazione, l’imposizione di una servitù oppure un danno permanente consistente nella perdita o diminuzione di un diritto, e il nesso causale tra l’opera pubblica e il pregiudizio.

  • art. 44, comma 2, D.P.R. n. 327/2001

    Il detto indennizzo, peraltro, va limitato ai soli danni effettivamente ed oggettivamente derivati all’immobile dalla realizzazione dell’opera pubblica, esclusi quello per lucro cessante, ed è dovuto, indipendentemente da qualsiasi colpa nella realizzazione medesima, con liquidazione che tenga conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data delle decisione, trattandosi – sebbene la responsabilità discenda da atto illecito – di debito di valore.

    L’indennità ristora i danni effettivi e oggettivi all’immobile e non il lucro cessante in quanto tale; è tuttavia possibile considerare il mancato reddito come elemento di valutazione quando dimostri una reale perdita o diminuzione dell’immobile.

  • art. 91 c.p.c.

    E’ stata correttamente considerata la soccombenza, nel rapporto tra le due società, in relazione alla domanda di manleva proposta da Roma Capitale rispetto a Roma Metropolitane, valorizzando la soccombenza di quest’ultima per l’anzidetta domanda che aveva riguardato esclusivamente la parte condannata alle spese.

    La regolazione delle spese va riferita al rapporto processuale e alla domanda specifica sulla quale una parte è risultata soccombente; la condanna per la manleva giustificava le spese a favore dell’ente locale, distinta dalla soccombenza solidale verso gli eredi.

  • art. 325 c.p.c.

    L’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivanti dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, atteso che l’interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall’eventualità che l’accoglimento dell’impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico.

    L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile quando l’impugnazione principale può modificare l’assetto di interessi stabilito dalla sentenza, anche se la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale Roma Metropolitane e della ricorrente incidentale Roma Capitale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Il rigetto dei ricorsi comporta, ricorrendone i presupposti processuali, l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per ciascun ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell’indennità per danni da opera pubblica, la permanenza del pregiudizio non equivale a perpetuità: è sufficiente che il danno alla proprietà perduri per il tempo in cui permane la causa lesiva, purché consista in una perdita o diminuzione di un diritto e sia causalmente riconducibile all’opera.
  • L’indennità prevista per il pregiudizio arrecato all’immobile riguarda i danni effettivi e oggettivi al bene, non il lucro cessante come autonoma voce risarcitoria. Il mancato reddito può però essere utilizzato come elemento estimativo se riflette una reale diminuzione dell’immobile o del suo valore locativo.
  • L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile quando l’impugnazione principale espone la parte al rischio che venga modificato l’assetto d’interessi fissato dalla sentenza cui aveva prestato acquiescenza, anche nelle cause scindibili.
  • La soccombenza ai fini della liquidazione delle spese va valutata distintamente per ciascun rapporto processuale e per ciascuna domanda: la soccombenza sulla domanda di manleva può giustificare la condanna alle spese in favore della parte che l’ha proposta, pur se quest’ultima è soccombente verso altri litiganti.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalità

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