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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7074/2020 del 12/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di intimazione di pagamento relativo a irregolarità riscontrate per gli esercizi dal 2005 al 9 settembre 2009 nell’attività di un liquorificio, concernenti la tenuta dei registri di carico e scarico e l’acquisto, la trasformazione e la vendita di bevande alcoliche di illecita provenienza, con sottrazione di prodotti al pagamento delle accise. La Guardia di Finanza aveva rilevato un articolato sistema di frode, attuato mediante uso improprio di contrassegni di Stato falsi o intestati ad altra società, doppie fatturazioni, impiego di materie prime in quantità superiori a quelle annotate e cessioni a soggetti residenti in Italia fatturate fittiziamente a soggetti sammarinesi. Controlli incrociati, analisi di campioni e dati contabili avevano condotto a ritenere esistenti una contabilità parallela e vendite in nero, con sottrazione al pagamento delle accise di 46.221,28 litri anidri di alcol etilico. La Commissione tributaria provinciale di Bari aveva confermato la legittimità dell’atto e la Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza depositata il 7 settembre 2017, aveva respinto l’appello della contribuente. Con il primo motivo di cassazione la società ha denunciato violazione delle regole sull’onere della prova, sostenendo che l’Amministrazione si fosse limitata a riprodurre il processo verbale di constatazione e avesse determinato, tramite presunzioni a cascata, il titolo alcolico e i quantitativi sottratti a tassazione e venduti al cliente sammarinese. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e carenza di motivazione nella valutazione della documentazione della Guardia di Finanza, deducendo che la documentazione extracontabile riguardava prevalentemente il 2009, che le vendite in nero rappresentavano una quota ridotta del volume d’affari e che non erano state considerate le contestazioni circa la mancanza o l’inconferenza di parte della documentazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo i due motivi connessi, inammissibili e comunque infondati. Ha rilevato che la CTR aveva considerato fondati gli specifici e motivati rilievi dell’Amministrazione e aveva indicato i molteplici elementi a sostegno dell’esistenza di vendite in nero e di una contabilità parallela; la contribuente non aveva opposto in sede di merito elementi attendibili e obiettivi idonei a fornire una ricostruzione alternativa. Le contestazioni basate su calcoli inseriti nel ricorso, non risultanti dalla sentenza impugnata, chiedevano inoltre una rivalutazione di fatto non consentita in cassazione e non erano da sole idonee a contrastare il complesso degli indizi. La Corte ha confermato che, una volta ritenuti gravi, precisi e concordanti gli elementi presuntivi dell’Amministrazione, grava sul contribuente la prova contraria; ha inoltre ritenuto legittima la motivazione per relationem dell’atto mediante rinvio alle conclusioni del verbale della Guardia di Finanza e riconosciuto valore indiziario alla contabilità in nero, salva prova contraria del contribuente. La società è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.000, oltre spese prenotate a debito. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell’art. 2727 c.c.e ss., e art. 2697 c.c., comma 2

    Nel giudizio sull’atto impositivo, il giudice valuta prima gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione; se li ritiene gravi, precisi e concordanti, spetta al contribuente fornire la prova contraria.

  • artt. 2727 e ss. c.c.

    solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell’art. 2727 c.c.e ss., e art. 2697 c.c., comma 2

    Le presunzioni sono valutate dal giudice quanto a gravità, precisione e concordanza; una volta riconosciuta tale consistenza agli elementi indiziari dell’Amministrazione, il contribuente deve contrastarli con prova contraria.

  • artt. 2709 e ss. c.c.

    Si ricorda infine che, per giurisprudenza consolidata di legittimità, la contabilità in nero, costituita da appunti personali e da informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza perchè nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli artt. 2709 e ss. c.c., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino in termini quantitativo o monetari, i singoli atti di impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta, spettando poi al contribuente l’onere di fornire adeguata prova contraria.

    La nozione di scritture contabili comprende anche appunti personali e informazioni dell’imprenditore che registrino quantitativamente o monetariamente gli atti d’impresa o ne rappresentino la situazione patrimoniale e il risultato economico; la contabilità in nero può quindi costituire un indizio grave, preciso e concordante, superabile mediante adeguata prova contraria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

    In caso di rigetto integrale del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

    Il contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto integrale è commisurato a quello dovuto per il ricorso, secondo la disposizione richiamata.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, il giudice deve valutare singolarmente e complessivamente gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione e dar conto in motivazione dell’esito della valutazione; se li reputa gravi, precisi e concordanti, il contribuente è onerato della prova contraria.
  • La contabilità in nero, anche se costituita da appunti personali o informazioni dell’imprenditore, può costituire un elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, quando registra quantitativamente o monetariamente atti d’impresa o rappresenta la situazione patrimoniale o il risultato economico; al contribuente spetta fornire adeguata prova contraria.
  • La motivazione dell’atto impositivo può essere resa per relationem mediante rinvio alle conclusioni del verbale della Guardia di Finanza, senza che sia necessaria una loro autonoma riproduzione o valutazione nell’atto, quando gli elementi richiamati sono già noti al contribuente e il rinvio non pregiudica il contraddittorio.
  • In sede di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione dei fatti e degli elementi indiziari mediante calcoli o ricostruzioni non recepiti nella sentenza impugnata; la censura deve investire, nei limiti consentiti, l’adeguatezza o la coerenza logica della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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