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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7075/2020 del 12/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un prelievo irregolare di energia elettrica presso un’abitazione di campagna. Dipendenti Enel, alla presenza dei carabinieri, constatarono e verbalizzarono che l’energia veniva prelevata mediante un cavo collegato a un contatore distaccato e trasportato nell’abitazione; secondo il verbale, l’interessato dichiarò di avere realizzato personalmente l’allaccio diretto. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli emise un atto di contestazione di sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 504/1995. La Commissione tributaria provinciale di Benevento respinse il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 790/18, pronunciata il 6 novembre 2017 e depositata il 29 gennaio 2018, respinse l’appello. Con il primo motivo, il ricorrente denunciò violazione degli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c., dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 21-septies della L. n. 241/1990: sostenne che i dipendenti Enel non fossero titolari dei poteri di verifica previsti dall’art. 58 del D.Lgs. n. 504/1995 e che il loro verbale non avesse efficacia di atto pubblico né facesse prova delle dichiarazioni e dei fatti attestati; contestò inoltre di aver reso la dichiarazione relativa all’allaccio e le risultanze sull’impianto. Con il secondo motivo, denunciò violazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000, dell’art. 3 della L. n. 241/1990, dell’art. 24 Cost., degli artt. 2727 e seguenti c.c., dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997 e dell’art. 21-septies della L. n. 241/1990. Lamentò che l’atto sanzionatorio non illustrasse adeguatamente i presupposti e il metodo di calcolo e rinviasse a una fattura Enel, non conosciuta né allegata, contenente soltanto dati numerici, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa e ricorso a mere presunzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo quanto alla valenza degli accertamenti: questi erano stati svolti dai dipendenti Enel nell’esercizio delle loro funzioni, non in forza dei poteri attribuiti dal D.Lgs. n. 504/1995; la natura pubblica della funzione dipende dalle attività concretamente esercitate e non dalla forma giuridica dell’ente. In ragione del servizio pubblico svolto, l’attività dei dipendenti e gli accertamenti da loro compiuti erano muniti di pubblica fede; gli esiti erano stati inoltre recepiti dall’Agenzia nell’atto di contestazione. La censura relativa alla negata dichiarazione di avere realizzato l’allaccio è stata dichiarata inammissibile perché diretta a ottenere una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità attraverso il motivo di violazione di legge. Il secondo motivo è stato respinto: l’atto richiamava i dati dell’accisa e dell’addizionale dovute, risultanti dalla fattura relativa al periodo dei prelievi irregolari e calcolati secondo i parametri di legge, consentendo così al destinatario di comprendere il metodo di determinazione della sanzione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.800, oltre spese prenotate a debito. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 59 D.Lgs. n. 504/1995

    relativo alla sanzione amministrativa per prelievo irregolare di energia elettrica (ex art. 59, D.Lgs. n. 504/95).

    La disposizione è indicata quale base della sanzione amministrativa contestata per il prelievo irregolare di energia elettrica.

  • art. 58 D.Lgs. n. 504/1995

    Gli accertamenti sull’allaccio abusivo sono stati posti in essere da dipendenti Enel nell’esercizio delle loro funzioni enon ai sensi della L. n. 504 del 1995 (D:Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).

    La Corte precisa che gli accertamenti dei dipendenti Enel non sono stati compiuti esercitando i poteri di verifica e controllo disciplinati dal testo unico, ma nell’ambito delle funzioni proprie del servizio svolto.

  • art. 357, comma 2, c.p.

    La funzione è pubblica quando è disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi (art. 357, comma 2).

    La natura pubblica della funzione va valutata in base alla disciplina e alla natura delle attività concretamente esercitate, non alla forma giuridica dell’ente.

  • art. 358 c.p.

    E’ noto poi che, nell’ambito dei soggetti che svolgono funzioni pubbliche, la qualifica di pubblico ufficiale è riservata a coloro che formano (o concorrono a formare) la volontà della pubblica amministrazione o a coloro che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico servizio è assegnata dalla legge, in via residuale (art. 358 c.p.), a coloro che non svolgano pubbliche funzioni nei sensi ora precisati, ma che non curino neppure mansioni di ordine e non prestino opera semplicemente materiale.

    La qualifica di incaricato di pubblico servizio è residuale rispetto a quella di pubblico ufficiale e riguarda chi svolge un servizio pubblico senza esercitare le funzioni o i poteri che caratterizzano quest’ultimo, purché non si tratti di mansioni meramente esecutive o materiali.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Il verbale dell’agenzia ha richiamato i dati dell’accisa e dell’addizionale dovuta, risultanti dalla fattura inviata in relazione al periodo in cui si erano verificati i prelievi irregolari, calcolati secondo i parametri di legge: il P. quindi è stato messo in grado di comprendere il metodo di determinazione della sanzione.

    La motivazione dell’atto sanzionatorio è stata ritenuta sufficiente perché indicava i dati rilevanti, il periodo di riferimento e il calcolo secondo parametri di legge, consentendo al destinatario di comprendere il criterio di determinazione.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Il verbale dell’agenzia ha richiamato i dati dell’accisa e dell’addizionale dovuta, risultanti dalla fattura inviata in relazione al periodo in cui si erano verificati i prelievi irregolari, calcolati secondo i parametri di legge: il P. quindi è stato messo in grado di comprendere il metodo di determinazione della sanzione.

    Nel caso concreto la Corte ha giudicato adeguata l’esposizione delle ragioni della sanzione, poiché l’atto consentiva di ricostruire i dati e il metodo di calcolo applicato.

  • art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997

    Il verbale dell’agenzia ha richiamato i dati dell’accisa e dell’addizionale dovuta, risultanti dalla fattura inviata in relazione al periodo in cui si erano verificati i prelievi irregolari, calcolati secondo i parametri di legge: il P. quindi è stato messo in grado di comprendere il metodo di determinazione della sanzione.

    La Corte ha ritenuto legittima la determinazione della sanzione sulla base dei dati dell’accisa e dell’addizionale relativi al periodo dei prelievi, calcolati secondo i parametri normativi.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello dovuto per il ricorso, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

    In caso di rigetto integrale del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello dovuto per il ricorso, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

    La disposizione è richiamata per individuare il contributo unificato dovuto per il ricorso, assunto come parametro dell’ulteriore importo previsto in caso di rigetto integrale.

Massime di principio

  • La qualifica pubblicistica dell’attività svolta da un soggetto non dipende dalla forma giuridica dell’ente cui appartiene, ma dalla natura delle funzioni concretamente esercitate; la funzione è pubblica quando è disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi.
  • Gli accertamenti compiuti nell’esercizio delle funzioni da dipendenti di un organismo erogatore di pubblico servizio possono essere muniti di pubblica fede; nel caso deciso, gli esiti dei controlli sull’allaccio abusivo erano stati recepiti dall’amministrazione nell’atto di contestazione.
  • Il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge deve assumere come vincolante l’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito; se la censura mira a contestare tale accertamento o a ottenere una rivalutazione delle prove, è inammissibile in sede di legittimità.
  • La motivazione dell’atto di contestazione della sanzione è sufficiente quando indica i dati rilevanti e il criterio di calcolo in modo da consentire al destinatario di comprendere come sia stata determinata la sanzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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