Cassazione Civile, Sentenza n. 7073/2020 del 12/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione doganale)
La controversia
Due società hanno impugnato per cassazione le sentenze della Commissione tributaria regionale della Liguria depositate il 27 luglio 2017, che avevano accolto gli appelli dell’amministrazione e respinto gli appelli incidentali delle società, confermando l’avviso di rettifica dell’accertamento n. 11500 Dogane Dazi 2011. L’avviso riguardava importazioni di elementi di fissaggio (viti) effettuate il 2 e il 25 marzo 2011, con dichiarazioni doganali IM 4T nn. 8220/R e 1154/E: l’amministrazione aveva ritenuto che i prodotti fossero originari di Taiwan, anziché delle Filippine, e aveva applicato il dazio per paesi terzi del 3,7% e il dazio antidumping del 23,6%. La CTP aveva accolto i ricorsi, pur riconoscendo l’origine taiwanese, ritenendo non provato che i prodotti non avessero subito nelle Filippine una trasformazione sostanziale. La CTR ha invece ritenuto provata l’origine taiwanese e, considerata l’assenza del salto di voce doganale, ha escluso una trasformazione sostanziale nelle Filippine. La società rappresentante doganale ha contestato la propria responsabilità solidale, sostenendo che, come spedizioniere, avrebbe dovuto rispondere solo se avesse potuto rilevare l’inesattezza dei dati con la diligenza professionale. L’importatrice e il rappresentante hanno contestato la prova dell’origine e della produzione a Taiwan e l’applicazione del dazio antidumping; hanno inoltre dedotto che l’assenza di cambio di voce non escludeva la lavorazione nelle Filippine e che l’errore delle autorità e la loro buona fede avrebbero dovuto impedire il recupero a posteriori. L’importatrice ha altresì censurato il mancato riscontro alle osservazioni nella fase amministrativa, la mancata allegazione del rapporto OLAF e dell’informativa AM 7/2012, l’omessa attivazione della cooperazione amministrativa, l’asserita applicazione retroattiva della disciplina antidumping, il diniego dell’aliquota ridotta prevista per determinati produttori e la qualificazione dell’operazione come evasione anziché elusione.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi per connessione e li ha respinti. Ha confermato che, nella rappresentanza doganale indiretta, rappresentante e importatore rispondono in solido dell’obbligazione doganale; la responsabilità del rappresentante non è oggettiva, ma l’esenzione presuppone la prova dei requisiti previsti dall’art. 220 C.d.C. Le censure sull’origine e sull’applicazione della disciplina antidumping, pur formulate come violazioni di legge, sollecitavano una diversa valutazione delle risultanze di fatto compiuta dalla CTR e non individuavano un errore interpretativo sindacabile in cassazione. È stata ritenuta corretta l’esclusione della trasformazione sostanziale in assenza del salto di voce doganale. La buona fede non è stata riconosciuta: i ricorrenti non hanno dimostrato cumulativamente un errore imputabile alle autorità competenti, non ragionevolmente rilevabile da un debitore diligente, e il rispetto degli obblighi dichiarativi; inoltre, la CTR aveva valorizzato le misure antidumping già gravanti sull’esportatore e la necessità di maggiore diligenza rispetto all’apertura di una società nelle Filippine. È stata respinta la censura sul contraddittorio, perché le società avevano partecipato alla procedura e non avevano indicato quali concrete ragioni avrebbero potuto addurre in replica. La mancata allegazione del rapporto OLAF non ha leso il diritto di difesa, poiché il contenuto sostanziale era stato riprodotto negli atti disponibili. Non occorreva attivare la cooperazione amministrativa, essendo stati revocati per falsità i certificati Form A e risultando accertata l’origine taiwanese. La Corte ha escluso l’applicazione retroattiva della disciplina antidumping e ha confermato l’applicazione del regolamento n. 1890/2005, prorogato dal regolamento di esecuzione UE del 4 gennaio 2012. Ha inoltre confermato il diniego dell’aliquota ridotta, non essendo provato il collegamento con le società produttrici beneficiarie e richiedendosi, secondo la CTR, l’importazione diretta. Infine, ha ritenuto coerente la qualificazione dell’operazione come evasione doganale realizzata mediante triangolazione, anziché come elusione imputabile a soggetti estranei. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità, liquidate in euro 6.000 ciascuno, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
artt. 201 e 4, punto 18, C.d.C. (Reg. CEE n. 2913/1992)
In aderenza alla specifica finalità della norma doganale, tesa a salvaguardare l’interesse pubblicistico all’adempimento dell’obbligazione daziaria, l’art. 201 cit. precisa, infatti, che, quando una dichiarazione è resa in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi dovuti per legge, le persone che hanno fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione e che erano, o avrebbero dovuto essere a conoscenza della erroneità, possono essere parimenti considerati debitori, conformemente alle vigenti disposizioni doganali.
L’obbligazione doganale grava, secondo la disciplina richiamata, sul dichiarante e sulla persona per conto della quale è presentata la dichiarazione; possono inoltre essere considerati debitori coloro che hanno fornito i dati inesatti, quando ne erano o avrebbero dovuto esserne a conoscenza.
art. 38 D.P.R. n. 43/1973 (T.U.L.D.)
e, in linea con la regolamentazione comunitaria, il D.P.R. n. 43 del 1973, art. 38 (T.U.L.D.), vincola all’obbligazione doganale, generalizzatamente, tutti coloro comunque ingeritisi nell’operazione.
La disposizione è richiamata a fondamento del coinvolgimento nell’obbligazione doganale dei soggetti che si ingeriscono nell’operazione.
art. 199 Reg. CEE n. 2454/1993
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che il CAD sia rappresentante indiretto di Fiminox, sicchè in tale veste risponde in solido con quest’ultimo dell’obbligazione doganale per il semplice fatto di avere presentato la dichiarazione anche con procedura di domiciliazione, dichiarazione impegnativa con riferimento all’esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione, all’autenticità dei documenti presentati e all’osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci importate al regime considerato (cfr. art. 199 del regolamento (CEE) n. 2454 del 1993).
La presentazione della dichiarazione da parte del rappresentante indiretto comporta un impegno circa l’esattezza delle indicazioni, l’autenticità dei documenti e il rispetto degli obblighi connessi al regime doganale; il rappresentante indiretto risponde solidalmente con l’importatore.
art. 220, par. 2, lett. b, C.d.C. (Reg. CEE n. 2913/1992)
Nel caso in cui l’autorità doganale abbia allegato e dimostrato l’irregolarità delle certificazioni presentate, procedendo al recupero “a posteriori” dell’imposta, spetta al dichiarante dimostrare l’esistenza cumulativa di tutti i presupposti indicati dall’art. 220 C.d.C. (Regolamento CEE del 12 ottobre 1992, n. 2913), ossia che i dazi non siano stati riscossi per un errore delle autorità competenti, che tale errore sia tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore di buona fede e che il dichiarante abbia rispettato tutte le prescrizioni normative riguardanti la sua dichiarazione in dogana.
Dopo che l’amministrazione ha dimostrato l’irregolarità delle certificazioni, grava sul dichiarante l’onere di provare cumulativamente l’errore delle autorità competenti, la sua non riconoscibilità da parte di un debitore in buona fede e il rispetto delle prescrizioni sulla dichiarazione doganale. La buona fede, da sola, non impedisce il recupero a posteriori.
art. 15 DAC (Reg. CEE n. 2454/1993)
La CTR ha esattamente interpretato l’art. 15 DAC laddove, in base alle indagini OLAF, ha accertato che le merci importate non avevano subito in Taiwan una trasformazione sostanziale, rilevante ai sensi dell’art. 69 DAC, in mancanza del salto doganale (classificazione in una voce diversa da quella del prodotto): circostanza questa ammessa dagli stessi ricorrenti (pag. 15 del ricorso CAD e 10 del ricorso Fiminox).
La Corte conferma l’applicazione del criterio della trasformazione sostanziale: nel caso concreto, l’assenza di un cambio della voce doganale è stata ritenuta incompatibile con la trasformazione idonea a determinare l’origine invocata.
art. 69 DAC (Reg. CEE n. 2454/1993)
La CTR ha esattamente interpretato l’art. 15 DAC laddove, in base alle indagini OLAF, ha accertato che le merci importate non avevano subito in Taiwan una trasformazione sostanziale, rilevante ai sensi dell’art. 69 DAC, in mancanza del salto doganale (classificazione in una voce diversa da quella del prodotto): circostanza questa ammessa dagli stessi ricorrenti (pag. 15 del ricorso CAD e 10 del ricorso Fiminox).
Ai fini della trasformazione sostanziale rilevante per l’origine, la Corte conferma, nella fattispecie esaminata, la rilevanza del salto di voce doganale.
D.Lgs. n. 374/1990, art. 11
Come accertato dalla CTR, e come si legge nei ricorsi, i contribuenti hanno partecipato alla procedura, depositando proprie osservazioni e ricevendo quelle della controparte (pag. 3), si da confermare il rispetto non solo formale ma anche sostanziale del contraddittorio.
La partecipazione effettiva alla procedura, con deposito e ricezione delle osservazioni, ha consentito di escludere nel caso concreto la violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
art. 11, par. 2, Reg. CE n. 1225/2009
Il reg. di esecuzione UE del 4 gennaio 2012, riscontrato il persistere del pregiudizio, in applicazione dell’art. 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha prorogato le misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, originari della RPC e di Taiwan, istituite dal regolamento (CE) n. 1890/2005, misure che, per la esplicita previsione dell’art. 11 cit. “restano in vigore in attesa dell’esito del riesame”.
Le misure antidumping già istituite restano applicabili durante il riesame quando ne sia stata disposta la proroga; la Corte ha quindi escluso che nel caso concreto vi fosse applicazione retroattiva della disciplina.
Reg. CE n. 1890/2005
Non vi è stata pertanto nessuna erronea applicazione della normativa, essendo stato applicato il reg 1890/2005 in relazione all’accertata l’origine di Taiwan delle merci importate.
Il dazio antidumping previsto dal regolamento n. 1890/2005 è applicabile alle merci accertate come originarie di Taiwan; la Corte ha confermato la sua applicazione nel caso concreto.
93º considerando Reg. CE n. 1890/2005
Il 93 considerando del Reg. n. 1890/2005 prevede che le agevolazioni daziarie (diversamente dal dazio unico per l’intero paese, applicabile a “tutte le altre società”) “sono esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari dei paesi interessati e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale non è espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a “tutte le altre società””.
Le aliquote antidumping individuali agevolate spettano soltanto ai prodotti originari dei paesi interessati e fabbricati dalle specifiche società indicate; prodotti di altri soggetti, anche collegati, sono assoggettati all’aliquota residuale.
art. 13 Reg. CE n. 1225/2009
Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità o tra società del paese oggetto delle misure e la Comunità che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili, ed essendo provato altresì, se necessario conformemente alle disposizioni dell’art. 2, che esiste un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili.
L’elusione richiede una modificazione degli scambi dovuta a pratiche o lavorazioni prive di sufficiente giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, insieme alla prova del pregiudizio o dell’indebolimento degli effetti riparatori e, quando necessario, del dumping. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto coerente la qualificazione di evasione mediante triangolazione, non essendosi verificate operazioni di assemblaggio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
In conseguenza del rigetto dei ricorsi, la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per ciascun ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Nella rappresentanza doganale indiretta, il rappresentante e l’importatore rispondono in solido dell’obbligazione doganale. Il rappresentante può avvalersi dell’esenzione dal recupero a posteriori solo dimostrando i presupposti previsti dalla disciplina applicabile; la responsabilità non è per ciò solo oggettiva.
- Quando l’autorità doganale dimostra l’irregolarità delle certificazioni e procede al recupero a posteriori, spetta al dichiarante provare cumulativamente che la mancata riscossione dipende da un errore delle autorità competenti, che l’errore non era ragionevolmente rilevabile da un debitore in buona fede e che sono state rispettate le prescrizioni relative alla dichiarazione doganale.
- La buona fede dell’importatore non costituisce, da sola, causa di esenzione dal recupero dei dazi: l’errore deve essere imputabile a un comportamento attivo delle autorità competenti e non può derivare da dichiarazioni inesatte dell’operatore o di altri soggetti.
- La censura di violazione o falsa applicazione di legge non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione delle prove: la contestazione della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito è estranea al sindacato sull’interpretazione della norma, se non viene indicato uno specifico errore di diritto.
- Ai fini dell’origine doganale, la trasformazione sostanziale richiede, nella fattispecie esaminata, il cambio di voce doganale; la mancata variazione dei primi quattro codici della voce è stata ritenuta incompatibile con il salto di voce necessario.
- Nei tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale determina l’invalidità dell’atto solo se il contribuente espone in giudizio ragioni concrete, non pretestuose e potenzialmente rilevanti che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato.
- La mancata allegazione di un documento non determina di per sé la lesione del diritto di difesa quando il contenuto sostanziale dell’informazione sia stato riprodotto negli atti comunicati e non risulti un concreto pregiudizio difensivo.
- Le aliquote antidumping individuali agevolate si applicano soltanto ai prodotti fabbricati dalle specifiche persone giuridiche indicate dalla disciplina; in mancanza della prova dei relativi presupposti, si applica l’aliquota prevista per le altre società.
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