Cassazione Penale, Sentenza n. 40502/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 12/01/2022 della Corte d'Appello di Bari (pronunciata in sede rescissoria) che aveva ritenuto la continuazione con il più grave reato ai sensi dell'art. 81, cpv., c.p. e dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva, in primo luogo, la mancata o illogica motivazione circa l'aumento di pena applicato a titolo di continuazione per i reati satellite (richiamando l'insegnamento della Sez. U. n. 47127), e, in secondo luogo, la mancata proporzionalità della pena complessiva rispetto alla riconosciuta lieve entità dei fatti, deducendo l'erronea applicazione degli artt. 110 e 81 c.p. e dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha richiamato il principio secondo cui il giudice deve motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite (Sez. U. n. 47127), e ha osservato che nel caso concreto la Corte d'appello ha confermato un aumento (un anno di reclusione e 1.200,00 euro di multa) già applicato dal giudice rescisso; tale aumento non era stato annullato perché relativo alla quantificazione ma perché la sentenza del GUP aveva individuato erroneamente la pena base. Pertanto il ricorrente non poteva oggi contestare l'aumento recalcolato correttamente. La Corte ha inoltre rilevato che la pena complessiva rimaneva di gran lunga inferiore alla media edittale prevista per l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e che non risultava un cumulo surrettizio di pene. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Richiama il divieto di cumulo surrettizio e la necessità che il giudice rispetti il rapporto di proporzione tra le pene nel determinare la pena complessiva per reati in continuazione
art. 73, d.P.R. n. 309/1990, comma 5
Norma sostanziale sul traffico di stupefacenti; nel caso è stata considerata la gravità delle condotte aggregate in continuazione e valutato che la pena complessiva resta inferiore alla media edittale
Riferita alla partecipazione ai reati (concorso), citata nella deduzione ma non ritenuta applicata in modo errato dalla Corte
Sez. U. n. 47127 (giurisprudenza)
Principio secondo cui, nella continuazione, il giudice deve calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite e il grado di motivazione richiesto è commisurato all'entità dell'aumento
Autorevole fondamento per l'imposizione delle spese e per il versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile ascrivibile a colpa del ricorrente
C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla possibilità che l'inammissibilità del ricorso sia ascrivibile a colpa del ricorrente, giustificando l'onere della somma a favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- In caso di reato continuato il giudice deve determinare la pena complessiva partendo dalla individuazione della pena base per il reato più grave e motivando distintamente gli aumenti applicati per ciascun reato satellite; il livello di motivazione richiesto cresce con l'entità dell'aumento
- Se una sentenza precedente è stata annullata per errore nella determinazione della pena base, la successiva riforma che ricalcola la pena e conferma aumenti già applicati può essere legittima: il ricorrente non può impugnare nuovamente l'aumento se l'annullamento originale non riguardava la quantificazione dell'aumento stesso
- Il giudice della cognizione deve evitare il surrettizio cumulo di pene: la verifica avviene comparando la pena complessiva con i parametri edittali e con le singole pene dei reati satellite per accertare la proporzionalità
- La lieve entità di singole condotte non esclude, di per sé, l'applicazione di aumenti per continuazione quando le plurime condotte complessivamente giustifichino un incremento determinato e motivato; conta la valutazione complessiva delle condotte
- In Cassazione, i ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare l'addebito delle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende quando l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente
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