Cassazione Penale, Sentenza n. 25871/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione decisa dal tribunale di Pescara, sostenendo un errato calcolo dei termini di prescrizione per non avere tenuto conto delle disposizioni rilevanti (art. 157 cod. proc. pen. e art. 17, comma 1‑bis, del Dlgs. 74/2000) che elevano i termini ordinari di prescrizione per specifici reati tributari.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha stabilito che per i reati consumati nel 2014 e 2015 va applicata la maggiorazione prevista dall'art. 17, comma 1‑bis, Dlgs. 74/2000 (aumento dei termini ordinari di prescrizione di un terzo), con un termine massimo ordinario di 8 anni cui può aggiungersi un aumento di un quarto (2 anni), per un totale di 10 anni. Per l'interruzione della prescrizione del 23/09/2022, la Corte ha ritenuto che la prescrizione non fosse ancora decorso per i reati indicati ai capi 1, 3 e 7 (commessi il 29/12/2014, nel 2015 e il 21/10/2015), mentre era invece già maturata per i capi 2 e 4, poiché la contestazione risultava genericamente indicata rispettivamente "nell'anno 2013" e "nell'anno 2014" e, in mancanza di diversa precisazione, il dies a quo va assunto il 1° gennaio dell'anno indicato (pertanto prescrizione maturata: capo 2 il 1/1/2021; capo 4 il 1/1/2022). Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente al proscioglimento per prescrizione dei capi 1, 3 e 7 e la causa è rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di L'Aquila; il proscioglimento per i capi 2 e 4 è confermato.
Norme richiamate
Norma sul calcolo e decorrenza della prescrizione utilizzata dal giudice per il computo dei termini; il giudice doveva applicarla congiuntamente alle disposizioni speciali del Dlgs. 74/2000.
art. 17, comma 1‑bis, Dlgs. 74/2000
prevede per i reati indicati negli artt. da 2 a 10 del Dlgs. 74/2000 l'elevazione dei termini ordinari di prescrizione di un terzo
La Corte ha ritenuto che per i reati tributari indicati la prescrizione ordinaria debba essere aumentata di un terzo; applicando altresì l'aumento ulteriore (quota di un quarto) che porta, nel caso di specie, il termine complessivo a 10 anni.
artt. da 2 a 10, Dlgs. 74/2000
Riferimento ai reati tributari per i quali opera la maggiorazione dei termini di prescrizione prevista dall'art. 17, comma 1‑bis.
Massime di principio
- Quando la contestazione indica genericamente solo l'anno (o il mese e l'anno) di commissione del reato, il dies a quo per la prescrizione si assume, in favore del reo, il primo giorno utile dell'anno (o del mese) indicato.
- Per reati tributari rientranti negli artt. 2‑10 del Dlgs. 74/2000 occorre verificare sempre l'applicabilità dell'art. 17, comma 1‑bis: ciò comporta l'aumento dei termini ordinari di prescrizione (in genere +1/3) e può modificare radicalmente l'esito del calcolo temporale.
- In presenza di atti interruttivi della prescrizione (es. atto interruttivo del 23/09/2022), il computo deve essere ricostruito partendo dalla data di commissione correttamente determinata tenendo conto delle maggiorazioni legislative; un errato punto di partenza può portare a decisioni contrastanti.
- Il principio del favor rei prevale nella determinazione del dies a quo quando la contestazione è generica: il giudice non può presumere una data posteriore all'inizio dell'anno indicato.
- In caso di dubbio sull'effettiva data di consumazione occorre che il giudice dia adeguata motivazione o proceda ad accertamenti, poiché una diversa precisazione della data può incidere sul decorso della prescrizione e sull'eventuale annullamento o rinvio della decisione.
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