Cassazione Civile, Ordinanza n. 29907/2023 del 27/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento TARSU per l'anno 2012 riferito a superfici di un centro commerciale. La contribuente, proprietaria del complesso, sosteneva di non essere tenuta al tributo per i locali oggetto di contratti di affitto di ramo d'azienda, assumendo che il tributo gravasse sugli affittuari e contestando la superficie imponibile indicata nell'atto. Dopo un primo giudizio di legittimità con rinvio, la Commissione tributaria regionale, in sede rescissoria, respingeva nuovamente l'appello osservando che la società non aveva prodotto la denuncia iniziale TARSU né le successive denunce di variazione e che, in tema di riduzione/esenzione della superficie tassabile, l'onere di allegare e provare i dati rilevanti gravava sul contribuente. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: (1) erronea valutazione delle prove e dei contratti di affitto di ramo d'azienda, violazione dell'art. 63, comma 3, D.Lgs. n. 507/1993 e vizio motivazionale, per mancato rispetto del rinvio; (2) violazione dell'art. 384 c.p.c. e difetto assoluto di motivazione, per avere il giudice di rinvio omesso il nuovo esame delle prove documentali richiesto dalla precedente pronuncia di cassazione; (3) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che spettasse all'ente impositore provare la corretta quantificazione delle superfici tassabili; (4) violazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per l'illegittima condanna al pagamento del doppio contributo unificato nel giudizio tributario.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il terzo motivo, affermando che il giudice di rinvio aveva correttamente operato entro i limiti tracciati dalla precedente cassazione e che, in materia di TARSU, grava sul contribuente l'onere di denunciare e provare i dati che giustificano riduzioni o esclusioni della superficie imponibile. Ha invece accolto il quarto motivo, escludendo l'applicabilità al processo tributario dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, norma di carattere eccezionale riferibile al processo civile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale capo e, decidendo nel merito, la Corte ha dichiarato non dovuto il pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato per l'appello. Le spese di merito e di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza parziale.
Norme richiamate
art. 63, comma 3, D.Lgs. n. 507/1993
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di contestare la quantificazione della TARSU; la Corte, nel complesso, ribadisce che la disciplina del tributo richiede che il soggetto passivo dimostri i presupposti di eventuali riduzioni o esclusioni della superficie imponibile
il giudice di rinvio deve attenersi al decisum della cassazione, ma può riesaminare i fatti e le prove nei limiti in cui ciò sia necessario per decidere la questione devoluta
in materia di TARSU, l'onere della prova sui fatti costitutivi del diritto alla riduzione o all'esenzione della superficie tassabile grava sul contribuente, non sull'ente impositore
il presupposto della TARSU è l'occupazione o conduzione di locali e aree scoperte; il tributo è dovuto da chi occupa o detiene i locali a qualsiasi titolo
il contribuente ha l'obbligo di presentare la denuncia e le eventuali variazioni rilevanti ai fini della tassa
art. 191 TFUE
evocato come base del principio "chi inquina paga" a sostegno della logica del tributo rifiuti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ritenuto non applicabile al processo tributario, trattandosi di disposizione eccezionale circoscritta al processo civile
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
richiamata nel contesto della disciplina del contributo unificato e del suo raddoppio
invocato dalla ricorrente sotto il profilo del vizio motivazionale e della valutazione delle prove
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione
menzionato per definire i limiti di allegazione nel giudizio di legittimità e nel rinvio
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice può e deve riesaminare i fatti e le prove solo entro i limiti segnati dalla sentenza rescindente; il vincolo riguarda il principio di diritto e i presupposti di fatto già definitivamente accertati o logicamente necessari alla decisione cassata.
- La censura per mancato rispetto del decisum di cassazione integra un error in procedendo e consente alla Corte di legittimità un controllo pieno sull'operato del giudice di rinvio.
- In materia di TARSU, il tributo colpisce chi occupa o detiene locali e aree nel territorio comunale a qualsiasi titolo; le riduzioni o esclusioni della superficie imponibile costituiscono eccezioni e devono essere allegate e provate dal contribuente, che deve anche presentare le denunce di inizio e variazione previste dalla legge.
- Quando il contribuente contesta il presupposto impositivo in sé, l'amministrazione deve provarne i fatti costitutivi; ma se il contribuente invoca una riduzione o un'esenzione della superficie tassabile, l'onere probatorio si sposta su di lui.
- L'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica automaticamente al processo tributario, perché ha natura eccezionale e opera nell'ambito del processo civile.
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