Cassazione Civile, Sentenza n. 23851/2023 del 04/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I coniugi avevano sottoscritto una convenzione di negoziazione assistita per la separazione che prevedeva la cessione del 50% di una quota immobiliare. Ottenuto il nulla osta della Procura e l'annotazione nell'anagrafe, l'atto è stato presentato per trascrizione al Conservatore dei Registri Immobiliari, che ha rifiutato la trascrizione ritenendo necessaria l'autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale abilitato (es. notaio). I ricorrenti sostenevano che l'art. 6 del D.L. n.132/2014, equiparando gli accordi di negoziazione assistita ai provvedimenti che definiscono procedimenti di separazione, consentisse la trascrivibilità senza ulteriore autenticazione, mentre il Conservatore applicava l'art. 5 comma 3 del medesimo decreto e l'art. 2657 c.c. (requisiti di forma per la trascrizione). Dopo decreto favorevole del Tribunale, la Corte d'Appello ha accolto il reclamo dell'Agenzia confermando il rifiuto del Conservatore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. proposto dai coniugi. Il giudice di legittimità ha ritenuto che il provvedimento del Conservatore e la decisione assunta nel relativo procedimento di reclamo hanno natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, privi di carattere decisorio e definitivo e, pertanto, non impugnabili con il ricorso per cassazione. In sostanza la Corte non ha esaminato il merito della questione sulla conformità formale dell'atto ai fini della trascrizione, ma ha escluso la via del rimedio costituzionale invocato; ha compensato le spese tra le parti e richiamato l'eventuale obbligo contributivo previsto dal DPR n.115/2002.
Norme richiamate
D.L. n. 132/2014, art. 5 comma 3
La Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto che questa disposizione impone, ai fini della trascrizione, l'autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale ove non sia diversamente previsto; ha portata generale rispetto agli accordi di negoziazione non equiparati a provvedimenti giudiziali.
Regola la negoziazione assistita in ambito familiare e dispone l'equiparazione formale degli accordi ai provvedimenti che definiscono procedimenti di separazione, ma, secondo la Corte, non contiene una deroga espressa alla necessità di autenticazione prevista dall'art. 5 comma 3 o alle norme di forma del codice civile per la trascrizione.
Individua i requisiti di forma che deve avere l'atto ai fini della trascrizione; la Corte ha attribuito a tale norma portata prevalente rispetto a interpretazioni che presuppongano deroga implicita da parte dell'art. 6 DL 132/2014.
Norma richiamata per qualificare l'ambito di legittimità dell'operato del Conservatore: il rifiuto può riguardare l'idoneità della forma dell'atto ai fini dell'adempimento pubblicitario.
Disposizioni di attuazione c.c., art. 113-bis e codice di procedura civile art. 745
art. 113-bis disp. att. c.c.; art. 745 c.p.c.
Prevedono il procedimento di reclamo avverso il rifiuto del Conservatore; la Corte ha ribadito la natura non contenziosa e di volontaria giurisdizione di tale procedimento, con conseguente limitata impugnabilità in Cassazione.
Costituzione, art. 111
Regola il ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte ha applicato la giurisprudenza secondo cui il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. non è ammissibile avverso provvedimenti di volontaria giurisdizione privi di carattere decisorio e definitivo.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater
Norma richiamata in relazione agli obblighi contributivi dei ricorrenti (contributo unificato), con la precisazione sulla possibilità di versamento di un ulteriore importo se dovuto.
Massime di principio
- I provvedimenti adottati in procedimenti di reclamo avverso il rifiuto del Conservatore (volontaria giurisdizione) hanno natura non contenziosa e, normalmente, non sono impugnabili con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.; per far valere diritti soggettivi è necessaria l'azione contenziosa ordinaria.
- La trascrizione nei registri immobiliari è soggetta a requisiti formali previsti dal codice civile (es. art. 2657) e, in mancanza di una deroga espressa, anche le disposizioni speciali (es. art. 6 DL 132/2014) non sono interpretate come esentanti dall'autenticazione richiesta dall'art. 5 comma 3 o da altre norme formali.
- Il nulla osta del Pubblico Ministero non sostituisce l'autenticazione della sottoscrizione effettuata da un pubblico ufficiale ai fini della trasformazione della natura dell'atto privato in atto idoneo alla trascrizione.
- In caso di rifiuto del Conservatore basato su vizi formali (forma dell'atto), la via corretta per ottenere un accertamento definitivo della trascrivibilità è il giudizio di cognizione piena; la strada del reclamo e dell'eventuale ricorso per cassazione è limitata per ragioni di natura procedurale.
- Se si intende trasferire diritti reali immobiliari tramite accordo di negoziazione assistita, è prudente prevedere comunque l'autenticazione notarile delle sottoscrizioni o adire il procedimento contenzioso per ottenere un accertamento giudiziale della idoneità formale alla trascrizione.
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