Cassazione Civile, Sentenza n. 23846/2023 del 04/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato l'annullamento del precetto notificato da Casarin (per € 577.172,20) pronunciato dal Tribunale di Vicenza. I motivi di ricorso denunciavano: (1) errata applicazione dell'Accordo Nazionale Agenti 2003 e dell'art. 17 TUIR sulla qualifica fiscale dell'indennità di fine mandato e sulla possibilità di non operare la ritenuta; (2) violazione dell'onere della prova in ordine al versamento delle ritenute operate da Allianz; (3) errata determinazione e applicazione degli interessi (richiesta di applicazione degli artt. 1282/1284 c.c. o del d.lgs. 231/2002); (4) vizio della condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo nel senso che la questione sulla natura fiscale delle indennità era già risolta nel precedente giudicato (Cass. n. 17402/2022) e le somme vanno considerate redditi di lavoro autonomo soggetti a ritenuta ai sensi dell'art. 25 DPR 600/1973. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificazione degli elementi decisivi (mancata indicazione se Allianz avesse effettivamente dichiarato le ritenute nel Mod. 770/S) e per altri profili processuali; ha richiamato la giurisprudenza di Sezioni Unite (Cass. n. 10378/2019) che esclude la solidarietà del sostituito se le ritenute sono state dichiarate. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: se il titolo esecutivo non specifica la natura degli interessi, si applica il tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. Il quarto motivo è stato qualificato come non motivato e quindi inammissibile. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese di giudizio di legittimità (importo liquidato: € 10.500,00 per compensi + € 200,00 esborsi + 15% spese generali, oltre accessori) e all'ulteriore contributo unificato previsto.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
Norma procedurale che disciplina l'opposizione al precetto; contestualizza il procedimento instaurato da Allianz avanti il Tribunale di Vicenza
art. 96 c.p.c.
Norma sulle spese per lite temeraria; la Corte d'appello aveva condannato la ricorrente ex art. 96 e la Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo che ne contestava la fondatezza, confermando la condanna per soccombenza
art. 25 d.P.R. n. 600/1973
Le indennità per cessazione del rapporto di agenzia sono state ritenute redditi di lavoro autonomo e soggette a ritenuta d'acconto nella misura prevista dall'art. 25 (20%)
art. 56 e art. 53 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Interpretazione richiamata dalla Corte: le indennità di fine mandato non concorrono alla formazione del reddito d'impresa (art.56) e sono considerate redditi di lavoro autonomo (art.53, comma 2, lett. e)
art. 35 d.P.R. n. 602/1973
Prevede la solidarietà tra sostituto d'imposta e sostituito; la Corte chiarisce l'incidenza pratica: la solidarietà opera solo se le ritenute non sono state effettuate/dichiarate
art. 1284, comma 1, c.c.
Se il titolo esecutivo non specifica la natura degli interessi, si applica il tasso legale previsto da questa norma
d.lgs. n. 231/2002
Richiamato nella discussione sugli interessi moratori; la Corte ha escluso la sua applicabilità nel caso concreto per mancata specificazione nel titolo
Cass. Sez. Un. n. 10378/2019
Giurisprudenza richiamata per affermare che, se il sostituto ha operato e dichiarato le ritenute, il sostituito non è solidalmente responsabile verso l'Erario in sede di riscossione
precedente Cass. n. 17402/2022
Precedente decisivo (giudicato esterno) che ha già qualificato le indennità di cessazione come redditi di lavoro autonomo soggetti a ritenuta, misura la portata vincolante sul caso
Massime di principio
- Le indennità per la cessazione del rapporto di agenzia vanno considerate, di regola, redditi di lavoro autonomo e sono soggette a ritenuta d'acconto prevista dall'art. 25 DPR 600/1973 (20%), salvo diversa e motivata qualificazione nel titolo o nel caso concreto.
- Se il titolo esecutivo non specifica la natura degli interessi, si applica il tasso d'interesse legale ex art. 1284, comma 1, c.c.; per ottenere tassi diversi è necessaria una chiara indicazione contrattuale o di legge nel titolo.
- La rilevanza del mancato effettivo versamento delle ritenute da parte del sostituto d'imposta dipende dalla circostanza se le ritenute siano state effettivamente operate e dichiarate (es. nel Mod. 770/S): se dichiarate, il sostituito non è solidalmente responsabile nei confronti dell'Erario, che potrà agire contro il sostituto.
- In giudizio il ricorrente deve esporre con chiarezza gli elementi fattuali decisivi (es. prova della mancata dichiarazione o del mancato versamento), altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile per carenza di specificità ai sensi degli artt. 366 e 369 c.p.c.
- Le censure generiche o non specificamente motivate sul tema della condanna per lite temeraria (art. 96 c.p.c.) sono, di norma, inammissibili: la loro valutazione segue l'esito delle questioni di merito e richiede l'indicazione di vizi intrinseci ben definiti.
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