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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23887/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La cooperativa impugnava il decreto del Tribunale di Arezzo che aveva accolto la domanda di rivendica proposta da Ugo Citernesi (dichiarando la sua piena proprietà dell'immobile sito in Arezzo) e aveva ammesso al passivo, in via chirografaria, un credito di €20.000, rigettando le altre pretese. La cooperativa deduceva molte censure: errata valutazione della natura negoziale (permuta) della scrittura privata dell'11/03/1997; inopponibilità della presunta trascrizione e inefficacia dell'atto rispetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (l.f.); violazioni relative alla sospensione ex art. 295 c.p.c.; applicazione erronea di norme fallimentari (tra cui art. 45 e 200 l.fall.) e del diritto civile (art. 72 l.fall., art. 1467 c.c.), nonché contestazioni sulla quantificazione e ammissibilità dei crediti insinuati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti dedotti e ha cassato senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., la parte del decreto di primo grado che aveva deciso sulla rivendica e sulle insinuazioni ad essa collegate. Il principio decisivo è stato che la domanda di rivendica in sede di liquidazione coatta amministrativa richiede che l'atto traslativo sia già opponibile alla procedura (cioè che abbia data certa e sia stato trascritto anteriormente all'apertura della procedura concorsuale). Nel caso di specie il titolo invocato non era stato trascritto prima della messa in l.c.a. e la questione della sua opponibilità era ancora pendente in sede ordinaria davanti alla Corte d'appello; per ciò mancava il presupposto di ammissibilità della rivendica in ambito concorsuale. Le spese sono compensate fra le parti.

Norme richiamate

  • art. 93 l.fall.

    Norma richiamata quale base della procedura di rivendica in ambito concorsuale; la Corte rileva che la rivendica in L.C.A. è ammissibile solo se l'atto traslativo è opponibile alla procedura.

  • art. 103 l.fall.

    Collegata alle regole sul procedimento di rivendica e alla necessità che il titolo sia opponibile alla procedura concorsuale.

  • art. 209, comma 2, l.fall.

    Ulteriore riferimento alla disciplina delle domande di rivendica in sede di liquidazione coatta amministrativa e al relativo ambito applicativo.

  • art. 45 l.fall.

    Interpretato come norma che richiede la trascrizione dell'atto (o della domanda giudiziale) anteriore all'apertura della procedura concorsuale affinché l'atto sia opponibile alla procedura; la mancanza di tale trascrizione rende inammissibile la rivendica in L.C.A.

  • art. 200 l.fall.

    Rilevato come norma di raccordo che rimanda ai requisiti di opponibilità degli atti; la Corte sottolinea il nesso tra art. 200 e l'art. 45 l.fall. per valutare l'ammissibilità della rivendica.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato nelle questioni preliminari sulla sospensione dei procedimenti concorrenti; la Corte ha osservato che la decisione di merito deve comunque rispettare i presupposti di ammissibilità della rivendica in L.C.A.

  • art. 2932 c.c.

    Riferimento alle domande di esecuzione in forma specifica e all'ambito dei rapporti contrattuali aventi ad oggetto immobili; la Corte segnala che le azioni ordinarie relative all'opponibilità del titolo incidono sull'ammissibilità della rivendica concorsuale.

  • art. 382 cod. proc. civ.

    Applicato per cassare senza rinvio il decreto impugnato nella parte ritenuta inammissibile: la Corte ha ritenuto che la domanda non poteva essere proposta in L.C.A., quindi non vi era luogo al rinvio.

  • art. 72 l.fall.

    Richiamato tra le questioni sollevate dalle parti; la Corte ha valutato le censure ma ha deciso la causa sulla mancanza del presupposto di opponibilità, senza risolvere ulteriormente il punto in modo analitico.

  • art. 2775-bis c.c.

    Menzi ono della parte istante in relazione alla richiesta di privilegio sui crediti; la decisione comunque non ha affrontato nel merito l'accertamento di tale privilegio, avendo cassato la rivendica per inammissibilità.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato in rapporto ai motivi di cassazione (vizi di motivazione, omesso esame di fatto decisivo): la Corte ha esaminato complessivamente le censure ma ha fondato la decisione sulla mancanza dei presupposti soggettivi/oggettivi per la rivendica in L.C.A.

Massime di principio

  • La domanda di rivendica proposta in sede di liquidazione coatta amministrativa è ammissibile solo se il titolo traslativo è già opponibile alla procedura: l'atto deve avere data certa e la trascrizione (o la trascrizione della domanda giudiziale) deve essere stata effettuata anteriormente all'apertura della procedura concorsuale.
  • Se l'opponibilità dell'atto traslativo è contestata e la questione è ancora pendente in un giudizio ordinario, non sussistono i presupposti per esperire la rivendica in L.C.A.; la mancata trascrizione anteriore alla procedura rende inammissibile l'azione concorsuale.
  • I crediti il cui riconoscimento dipende dall'esito della rivendica (es. restituzione corrispettivo, lavori, penali) non possono essere validamente insinuati e decisi in via concorsuale se la proprietà del bene non è previamente determinata e opponibile alla procedura.
  • La Corte di Cassazione può cassare senza rinvio quando l'istanza appare manifestamente inammissibile per mancanza dei presupposti giuridici essenziali, evitando di rimettere la questione a un nuovo esame di merito.
  • Le questioni processuali di sospensione ex art. 295 c.p.c. e di pregiudizialità devono essere valutate tenendo conto non solo della mera pendenza di giudizi correlati, ma anche dell'effettiva rilevanza delle loro decisioni sull'ammissibilità dell'azione concorsuale.

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