Cassazione Civile, Sentenza n. 23853/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Catalano ha chiesto il pagamento dell'equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio (di ottemperanza/esecutivo) che aveva accertato un indennizzo di €1.150. Il Ministero ha opposto tardività della domanda, difetto di legittimazione passiva, errato calcolo della durata, frazionamento abusivo e mancata applicazione della riduzione del 40% per oltre cinquanta parti. La Corte d'appello ha applicato la riduzione del 40% e rideterminato l'indennizzo a €480. Catalano ha impugnato in Cassazione; il Ministero ha proposto ricorso incidentale contestando la tempestività della domanda e la legittimazione passiva del Ministero stesso.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale (tardività): ha confermato che il termine decadenziale per la domanda di equa riparazione decorre dalla definitività dell'ultimo rimedio esperito (anche il giudizio di ottemperanza) sulla base della giurisprudenza delle Sezioni Unite e della esigenza di conformità al principio ECHR. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale (parziale carenza di legittimazione passiva): la Corte ha rilevato che, quando la responsabilità per la durata del procedimento è imputabile a più amministrazioni (es. giudizi ordinari e amministrativi collegati), devono essere convenuti entrambe; l'errata evocazione di un Ministero (invocazione del Ministero della Giustizia invece del Ministero dell'Economia e delle Finanze, o la loro insoddisfatta coesistenza) richiede che il giudice ordini la rinnovazione della notificazione nei confronti del soggetto corretto, se l'eccezione è sollevata tempestivamente (prima udienza) e sia indicato il soggetto cui notificare. Perciò la decisione impugnata è stata cassata soltanto sul punto accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione per rinnovare la notificazione anche al MEF e determinare separatamente il quantum dovuto dai due Ministeri, occupandosi anche delle spese.
Norme richiamate
Norma quadro sull'equa riparazione per la durata irragionevole dei processi; richiamata per i criteri di determinazione dell'indennizzo e per i termini decadenziali (art. 4 richiamato nella giurisprudenza). La Corte ha interpretato le norme in combinato disposto con la giurisprudenza della Cassazione per affermare che il termine per proporre la domanda decorre dalla definitività dell'ultimo rimedio esperito (anche ottemperanza/esecuzione).
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6, par. 1
Principio sovranazionale del giusto processo usato per orientare l'interpretazione delle norme nazionali: va tutelato il diritto del creditore insoddisfatto a esperire rimedi efficaci e, nel computo dei termini per l'equa riparazione, occorre considerare l'ultimo mezzo necessario per l'adempimento come termine di riferimento.
legge n. 260/1958, art. 4
"l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio e ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato; il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato"
Principio procedurale per la correzione dell'erronea evocazione in giudizio di una PA: l'eccezione va sollevata nella prima udienza dall'Avvocatura dello Stato indicando il corretto soggetto; il giudice deve fissare un termine per la rinnovazione della notificazione evitando la nullità del processo. La Corte ha esteso l'applicazione di questa regola anche al caso di parziale carenza di legittimazione passiva.
codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Fondamento per il gravame per violazione di norme di diritto nella cassazione; usato per censurare errori di diritto nella determinazione della legittimazione passiva e nella valutazione dei termini decadenziali.
Massime di principio
- Il termine per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definitività dell'ultimo rimedio esperito per ottenere l'adempimento (es. sentenza di ottemperanza o esecuzione); quindi se il creditore ha esperito più rimedi, il termine inizia dalla conclusione dell'ultimo.
- Se la durata irragionevole riguarda procedimenti svolti presso giurisdizioni diverse (es. giudici ordinari e amministrativi) e l'intimazione dell'obbligazione indennitaria può gravare su amministrazioni diverse, il convenuto deve essere individuato correttamente e, se l'errore è sollevato tempestivamente, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica nei confronti della pubblica amministrazione corretta.
- L'Avvocatura dello Stato deve eccepire l'errore di identificazione del soggetto processuale nella prima udienza e indicare quale amministrazione avrebbe dovuto essere convenuta; in mancanza di tale eccezione la decisione può essere nulla.
- La determinazione del quantum per eccessiva durata deve considerare separatamente i ritardi ascrivibili a ciascun processo e a ciascuna amministrazione: il giudice deve quantificare l'importo a carico delle diverse amministrazioni coinvolte, non operare un'unica ripartizione automatica.
- L'applicazione di riduzioni percentuali (es. 40% per oltre cinquanta parti) deve essere motivata adeguatamente e non può essere applicata in modo automatico senza considerare la specifica situazione processuale (ad es. frazionamento, ragioni dell'azione autonoma di esecuzione da parte del privato).
- In caso di contestazione della tempestività o della legittimazione passiva, il giudice di merito deve esaminare preliminarmente tali questioni di ammissibilità prima di decidere sul merito del quantum.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 4 ago 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 23846/2023 del 04/08/2023
- Sentenza civile · 4 ago 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 23851/2023 del 04/08/2023
- Sentenza civile · 4 ago 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 23852/2023 del 04/08/2023
- Sentenza civile · 4 ago 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 23854/2023 del 04/08/2023
- Sentenza civile · 4 ago 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 23855/2023 del 04/08/2023
- Sentenza civile · 4 ago 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 23887/2023 del 04/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →