Cassazione Civile, Sentenza n. 23855/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la pronuncia che li ha dichiarati decaduti dal beneficio d'inventario relativamente alla successione del padre Leopoldo Giorgi (deceduto 1992). Denunciano contraddittorietà e insufficienza della motivazione in relazione alla decadenza dal beneficio di inventario ex art. 505 c.c., e violazione e falsa applicazione dell'art. 500 c.c.: sostengono che il termine per la liquidazione delle attività ereditarie non sia perentorio e che, avendo chiesto una proroga il 7 gennaio 2005, non poteva essere dichiarata la decadenza. Maria Luisa contestava inoltre la sua condanna alle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e il ricorso incidentale. Ha dichiarato inammissibile l'intervento di un terzo (Sergio Leomazzi) in cassazione. Ha confermato che il termine assegnato ai sensi dell'art. 500 c.c. è prorogabile, ma ha richiamato che la decadenza dal beneficio può essere fatta valere dai creditori e legatari una volta decorso il termine assegnato; nel caso in esame l'azione di decadenza è stata esercitata dopo la scadenza del termine prorogato e la Corte d'appello ha correttamente dichiarato la decadenza dei tre eredi. Ha altresì ritenuto legittima la condanna in solido dei tre eredi al pagamento delle spese processuali a favore dei due Comuni, liquidate in euro 8.700 ciascuno oltre oneri. Le spese di cassazione sono compensate fra i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale e seguite per il resto la soccombenza tra ricorrenti e controricorrenti.
Norme richiamate
art. 500 c.c.
Disciplina l'assegnazione di un termine all'erede per la liquidazione delle attività ereditarie; il termine è suscettibile di proroga/modifica da parte del giudice (in base agli artt. 742 e 742-bis c.p.c.), ma la mancata liquidazione nei termini espone l'erede all'azione di decadenza da parte dei creditori e legatari.
art. 505 c.c.
Prevede la sanzione della decadenza dal beneficio d'inventario per l'erede che non osservi il termine assegnato ai sensi dell'art. 500 c.c.; la decadenza può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari.
artt. 495-497 c.c.
Regolano la liquidazione individuale delle attività ereditarie (alternativa alla liquidazione concorsuale); per tale modalità il legislatore non fissa un termine massimo per la liquidazione.
art. 498 e ss. c.c.
Disciplina la liquidazione concorsuale e la nomina del notaio incaricato di formare lo stato di graduazione; in questo ambito l'art. 500 c.c. trova applicazione per l'assegnazione di termini.
art. 742 e 742-bis c.p.c.
Consentono la modificabilità o revocabilità in ogni tempo dei provvedimenti camerali (compresi quelli che fissano termini), principio utilizzato per ritenere la prorogabilità del termine ex art. 500 c.c.
art. 154 c.p.c.
Norma processuale che disciplina la richiesta di proroga dei termini processuali; la Corte ha distinto la natura processuale di questa norma dalla natura sostanziale del termine ex art. 500 c.c., ritenendo comunque che la richiesta tardiva di proroga non impedisca l'azione di decadenza se i creditori hanno agito.
art. 91, 92 e 97 c.p.c.
Richiamati in relazione alla ripartizione delle spese: la Corte conferma il potere discrezionale del giudice di merito nell'individuare la parte soccombente e l'ammissibilità della condanna in solido quando sussiste comunanza di interessi tra più parti soccombenti.
art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Riferito agli obblighi relativi al contributo unificato per il ricorso; la Corte rileva l'esistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- Il termine assegnato ai sensi dell'art. 500 c.c. per la liquidazione delle attività ereditarie è prorogabile, ma la proroga non impedisce che, una volta trascorso il termine assegnato e decorso il tempo rilevante, i creditori o i legatari possano esperire l'azione di decadenza ex art. 505 c.c.
- La richiesta di proroga formulata dopo la scadenza del termine non è idonea a cancellare la possibilità per i creditori di chiedere la declaratoria di decadenza: l'azione dei creditori può essere esercitata dopo la scadenza del termine e produrre la perdita del beneficio d'inventario.
- L'individuazione della parte soccombente e la ripartizione delle spese è rimessa alla valutazione del giudice di merito e può comportare la condanna in solido di più eredi quando sussiste comunanza di questioni o interessi.
- In Cassazione è inammissibile l'intervento di terzi che non abbiano partecipato alle fasi di merito, salvo espressa previsione normativa che consenta al terzo di difendersi in questa sede.
- Nelle successioni accettate con beneficio d'inventario, la scelta tra liquidazione individuale e liquidazione concorsuale ha rilevanza pratica sui termini di liquidazione e sulle modalità con cui i creditori possono far valere i propri diritti.
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