Cassazione Civile, Sentenza n. 23852/2023 del 04/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La CILP impugnava gli avvisi di accertamento dell'addizionale regionale sul canone di concessione demaniale per aree destinate ad operazioni portuali (anno 2008), deducendo: vizio di motivazione degli atti impositivi e mancata allegazione del provvedimento di determinazione del canone; illegittimità dell'applicazione dell'addizionale perché i canoni per le attività portuali sarebbero stati determinati discrezionalmente dalle Autorità Portuali e non predeterminati per legge; inesistenza del potere impositivo regionale in materia (settore regolato da fonte speciale marittima); violazioni costituzionali (artt. 3, 23, 53, 117 Cost.) e violazione della riserva di legge (art. 23 Cost.); richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 legge reg. Toscana 6.8.1998, n.57.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso della CILP. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi di censura relativi a vizio di motivazione della sentenza impugnata, omessa pronuncia su questioni riproposte in appello, la presunta illegittimità costituzionale e la carenza di base giuridica dell'imposta. La Corte ha confermato che, per l'anno 2008, il presupposto e gli elementi essenziali dell'imposta erano individuati dalla normativa primaria (in particolare legge 281/1970 e disciplina collegata), mentre la determinazione dell'ammontare della base imponibile poteva essere rimessa a normativa secondaria/atto amministrativo purché non si traducesse in arbitrio; ha inoltre rilevato che la trasformazione del tributo in “tributo proprio regionale” dal 2013 non incide sulle annualità pregresse. Il ricorso è stato dunque respinto e la pretesa erariale confermata nella sostanza.
Norme richiamate
Legge 16 maggio 1970, n. 281
Individua il presupposto impositivo (concessione/occupazione e uso dei beni demaniali), i soggetti passivi (concessionari) e la base imponibile (il canone di concessione); fissa limiti per la determinazione dell'imposta (aliquota massima).
D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, conv. con L. 4 dicembre 1993, n. 494
Disciplina i criteri per la determinazione dei canoni demaniali marittimi; l'art.7 consente alle Autorità/Enti portuali di adottare criteri diversi per le concessioni marittime purché non comportino canoni inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del decreto, consentendo quindi che la determinazione dell'ammontare della base imponibile sia rimessa a normativa secondaria/atto amministrativo nei limiti indicati.
Legge 28 gennaio 1994, n. 84
Riorganizza la materia portuale e stabilisce competenze delle Autorità portuali; non esclude che i canoni da esse determinati possano rientrare nel presupposto impositvo individuato dalla legge statale.
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68
Ha trasformato, con decorrenza 1° gennaio 2013, l'imposta in questione in tributo proprio regionale, senza effetto retroattivo sulle annualità pregresse; ciò non incide sulla legittimità delle pretese relative ad anni anteriori.
Legge regionale Toscana 30 dicembre 1971, n. 2
art. 1, art. 11 (modifiche posteriori richiamate)
Ha istituito l'imposta regionale in attuazione della legge statale, fissando l'impostazione locale (es. commisurazione percentuale al canone statale) nel quadro dei limiti dettati dalla normativa statale.
Legge regionale Toscana 11 agosto 1995, n. 85
Ha commisurato, per specifiche annualità, l'imposta regionale al 15% del canone determinato ai sensi del D.L. 400/1993, chiarendo il rapporto tra fonte statale e normativa regionale per talune fattispecie.
Legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 77
Ha eliminato l'applicazione del tributo per alcune Autorità portuali a decorrere dal 2013; la Corte ha ritenuto detta eliminazione priva di efficacia retroattiva rispetto al 2008.
Costituzione della Repubblica Italiana
Gli artt. citati sono stati valutati dalla Corte: non sussiste violazione della riserva di legge (art.23) perché la legge statale individua presupposto, soggetti, base e aliquote e la disciplina consente integrazioni secondarie entro criteri; le dedotte violazioni di uguaglianza e capacità contributiva (art.3 e 53) e di competenze legislative (art.117) non hanno trovato riscontro nei fatti e nella normativa applicabile.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione), art. 132 c.p.c.
La Corte ha valutato la correttezza procedurale: la sentenza impugnata conteneva elementi essenziali e non era nulla per carenza espositiva; il vizio di omessa pronuncia sussiste solo se la questione omessa fosse decisiva e indispensabile.
Massime di principio
- Il presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni statali è l'occupazione e l'uso dei beni demaniali (capacità di godimento), indipendentemente dall'ente che ha rilasciato la concessione: rileva la titolarità del bene, non solo chi ha rilasciato l'atto.
- La base imponibile è costituita dal canone di concessione; la legge statale può indicare criteri generali e riservare a normativa secondaria o ad atti amministrativi la determinazione dell'ammontare purché siano fissati parametri idonei a evitare arbitrii.
- La mancata previsione di un limite massimo del canone da parte della legge non determina automaticamente l'illegittimità dell'imposizione regionale, se esistono criteri legislativi, procedure e rimedi giurisdizionali che contengono la discrezionalità amministrativa.
- La trasformazione del tributo in 'tributo proprio regionale' con decorrenza successiva non incide sulle annualità pregresse: scelte regionali intervenute dopo l'anno dedotto non sanano o (di per sé) invalidano pretese relative a periodi anteriori.
- Sul piano processuale il giudice di merito non deve esporre tutte le argomentazioni difensive; la sentenza è nulla solo se dalla sua lettura non è possibile ricostruire i passaggi essenziali. L'omessa pronuncia su questioni va ravvisata solo se decisiva e non implicitamente risolta dalla logica della decisione.
- Per contestare il vizio di motivazione di un avviso di accertamento occorre promuovere i rimedi processuali specifici nei termini e nelle forme (es. appello incidentale) altrimenti la riedizione della censura può essere dichiarata inammissibile.
- I profili di incostituzionalità relativi alla riserva di legge e alla competenza legislativa richiedono dimostrare che la normativa primaria non abbia stabilito criteri direttivi idonei; la mera discrezionalità amministrativa nella determinazione del canone non è sufficiente per affermare la violazione costituzionale se esistono limiti/controlli e rimedi giurisdizionali.
- Se il canone è determinato da un provvedimento dell'Autorità portuale, ciò non esclude automaticamente che tale canone costituisca base imponibile regionale; resta possibile il sindacato giurisdizionale sul rispetto dei criteri di legge e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
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