Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 271/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 414/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202308557

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva annullato integralmente la cartella di pagamento relativa a prelievi supplementari sulle quote latte per le campagne 1995/96, 1996/97 e 1999/00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le amministrazioni appellanti hanno censurato la sentenza del TAR nella parte in cui aveva annullato integralmente la cartella, benché l’annullamento giudiziale dell’atto presupposto riguardasse soltanto l’annualità 1999/2000. Hanno sostenuto che la cartella avrebbe dovuto essere annullata solo parzialmente, limitatamente alla partita di ruolo relativa a tale annualità, mantenendo efficacia per le annualità 1995/96 e 1996/97. In subordine hanno chiesto l’ammissione di nuovi documenti ai sensi dell’art. 104 c.p.a., tra cui il giudicato relativo agli atti di imputazione dei prelievi per le due annualità e documenti riguardanti intimazioni di pagamento e richieste di rateizzazione. La società agricola ha riproposto, ai sensi dell’art. 101 c.p.a., i motivi non esaminati in primo grado, in particolare l’eccezione di prescrizione del credito, deducendo l’applicabilità del termine quadriennale previsto dalla normativa europea o, in subordine, dei termini quinquennale o decennale, nonché l’assenza di atti interruttivi tempestivi. Il giudizio ha inoltre riguardato l’ammissibilità della produzione documentale in appello e l’efficacia interruttiva del giudicato formatosi in precedenti giudizi promossi dalla società agricola.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello principale quanto alla critica rivolta all’annullamento integrale della cartella. Ha affermato che, quando la cartella contiene autonome partite di ruolo riferite a più annualità e solo alcune di esse sono colpite dall’annullamento degli atti presupposti, il giudice amministrativo deve procedere a un annullamento parziale, conservando la parte riferita ai crediti non incisi. Tuttavia, esaminando il motivo sulla prescrizione riproposto dalla società agricola per le annualità 1995/96 e 1996/97, il Collegio ha ritenuto prescritto anche tale credito. Il termine applicabile al capitale dovuto a titolo di prelievo supplementare è quello ordinario decennale, poiché il prelievo non costituisce una prestazione periodica; gli interessi sono invece soggetti al termine quinquennale. Il termine quadriennale del regolamento europeo sulle irregolarità finanziarie non è applicabile ai prelievi supplementari per superamento delle quote latte. Il giudicato prodotto in appello è stato ammesso perché i documenti attestanti la formazione del giudicato possono essere prodotti anche oltre i limiti ordinari dell’art. 104 c.p.a., al fine di evitare contrasti tra giudicati. Esso, però, non ha dimostrato l’interruzione o la sospensione della prescrizione, poiché l’amministrazione non era costituita nei precedenti giudizi e non aveva provato il compimento di un autonomo atto interruttivo. Il credito, decorrente dalla comunicazione di imputazione del prelievo ricevuta nell’ottobre 1999, era quindi prescritto al più tardi nel 2010; le intimazioni del 2014 e del 2018 erano tardive e non potevano interrompere una prescrizione già maturata. Il Consiglio di Stato ha pertanto riformato parzialmente la sentenza impugnata, dichiarando prescritto il credito per le annualità 1995/96 e 1996/97 e nulla la cartella di pagamento. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 104 c.p.a.

    Limita la produzione di nuovi documenti in appello, ma non impedisce l’ammissione dei documenti attestanti la formazione di un giudicato, trattandosi di elementi necessari a evitare contrasti tra giudicati.

  • art. 101 c.p.a.

    Consente la riproposizione in appello dei motivi di primo grado non esaminati dal giudice, tra cui l’eccezione di prescrizione.

  • art. 106 c.p.a.

    Richiamato quale rimedio di revocazione rilevante per evitare il rischio di contrasto tra giudicati.

  • art. 1, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995

    Il termine quadriennale previsto dalla disciplina europea non si applica ai crediti relativi ai prelievi supplementari sulle quote latte, non qualificabili come irregolarità lesive degli interessi finanziari dell’Unione ai sensi del regolamento.

  • art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995

    Il termine prescrizionale breve previsto dal regolamento opera solo per le irregolarità rientranti nell’ambito definito dall’art. 1, par. 2, e non per i prelievi supplementari connessi al superamento delle quote latte.

  • art. 2946 c.c.

    Il termine ordinario decennale si applica al capitale dovuto a titolo di prelievo supplementare, trattandosi di una misura patrimoniale non periodica.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Il termine quinquennale si applica agli interessi sul prelievo supplementare, ma non al capitale, che non costituisce una prestazione periodica.

  • art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per evidenziare l’esigenza di ammettere i documenti relativi al giudicato al fine di prevenire decisioni incompatibili con giudicati preesistenti.

Massime di principio

  • Quando un atto di riscossione contiene autonome partite di ruolo e l’illegittimità colpisce soltanto alcuni atti presupposti, il giudice amministrativo non deve annullare integralmente l’atto, ma deve limitarne l’annullamento alla parte priva di titolo, conservando l’efficacia delle restanti partite non incise.
  • Il giudice amministrativo può disporre l’annullamento parziale di una cartella di pagamento, modulando gli effetti della pronuncia in relazione alla struttura autonoma delle pretese contenute nell’atto e agli interessi pubblici e privati coinvolti.
  • Il credito relativo al capitale dovuto per prelievi supplementari sulle quote latte è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione, poiché tali prelievi costituiscono misure patrimoniali non periodiche; gli interessi sono soggetti al termine quinquennale.
  • Il termine quadriennale previsto dal regolamento europeo sulle irregolarità finanziarie non si applica ai prelievi supplementari dovuti per il superamento delle quote latte, che restano assoggettati alla disciplina nazionale della prescrizione.
  • I documenti attestanti la formazione di un giudicato devono essere ammessi anche in appello, nonostante i limiti ordinari alla produzione documentale, perché l’eccezione di giudicato è rilevabile anche d’ufficio e occorre evitare il contrasto tra giudicati. Tuttavia, il giudicato formatosi in un processo nel quale il creditore pubblico non si è costituito non interrompe né sospende autonomamente la prescrizione del credito, in assenza di un distinto atto interruttivo proveniente dal creditore.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.