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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35767/2026 del 09/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La controversia origina da un sinistro stradale nel quale la persona offesa deduceva di avere riportato lesioni a seguito del tamponamento della propria autovettura da parte dell'imputato. Il Giudice di pace di Roma, con sentenza del 26 giugno 2024, aveva dichiarato l'imputato responsabile di lesioni personali colpose ex art. 590 c.p., condannandolo a 600 euro di multa, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese della parte civile. Il Tribunale di Roma, decidendo in appello il 18 novembre 2025, aveva riformato la sentenza, assolto l'imputato perché il fatto non sussiste e revocato le statuizioni civili, ritenendo insufficiente la prova sia della dinamica del tamponamento sia del nesso causale tra la condotta di guida e le lesioni. La parte civile ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi formulati come vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Con il primo ha denunciato contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento della prova, sostenendo che le dichiarazioni della persona offesa e di una testimone fossero convergenti sull'avvenuto tamponamento, che l'imputato avesse ammesso l'urto e che la proprietaria dell'auto avesse confermato il coinvolgimento del veicolo; ha contestato che il Tribunale avesse svalutato tali elementi sulla base della percezione dell'imputato circa la lieve entità dell'impatto e senza considerare il mancato rispetto della distanza di sicurezza. Con il secondo ha denunciato motivazione apparente in ordine alle lesioni e al nesso causale, richiamando l'accesso al pronto soccorso circa mezz'ora dopo il sinistro, la diagnosi di trauma distrattivo del rachide cervicale e traumi contusivi, la prognosi iniziale di sette giorni e una consulenza medico-legale; ha sostenuto che la scarsa entità dei danni materiali non fosse sufficiente a escludere la compatibilità delle lesioni con il tamponamento. La Corte ha inoltre esaminato preliminarmente l'appellabilità della sentenza del Giudice di pace, essendo stata irrogata una pena pecuniaria, e ha ritenuto ammissibile l'appello dell'imputato anche quanto alle statuizioni civili dipendenti dall'affermazione di responsabilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, per le sentenze del giudice di pace pronunciate in grado di appello, il ricorso per cassazione sia consentito soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), c.p.p., in forza del combinato disposto degli artt. 606, comma 2-bis, c.p.p. e 39-bis d.lgs. 274/2000. I due motivi, diretti a contestare la valutazione delle prove e la logicità della motivazione ai sensi della lettera e), erano quindi estranei ai motivi consentiti. La Corte ha precisato che resta denunciabile la motivazione meramente apparente quale violazione dell'obbligo previsto dall'art. 125, comma 3, c.p.p., ma ha giudicato tale deduzione non sviluppata e intrinsecamente aspecifica: il ricorso proponeva una diversa lettura degli elementi probatori e criticava la persuasività della valutazione del Tribunale, senza indicare una motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; è stato inoltre condannato a rifondere all'imputato le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro oltre accessori. La Corte ha escluso di poter provvedere, in assenza di impugnazione, sulle spese dei precedenti gradi. In caso di diffusione, devono essere omessi i dati identificativi della persona offesa.

Norme richiamate

  • art. 37 d.lgs. 274/2000

    Al riguardo il Collegio intende dare continuità all’orientamento, assolutamente maggioritario, secondo il quale deve ritenersi ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 cit. deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l'affermazione della responsabilità penale.

    È ammissibile l'appello dell'imputato contro la condanna del giudice di pace alla pena pecuniaria anche se non è stato impugnato autonomamente il capo civile, poiché l'impugnazione sulla responsabilità si estende alle statuizioni civili che da essa dipendono.

  • art. 574, comma 4, c.p.p.

    Al riguardo il Collegio intende dare continuità all’orientamento, assolutamente maggioritario, secondo il quale deve ritenersi ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 cit. deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l'affermazione della responsabilità penale.

    L'impugnazione dei punti relativi alla responsabilità dell'imputato produce effetto anche sui capi dipendenti, compresi quelli sul risarcimento del danno fondati sull'affermazione della responsabilità penale.

  • art. 606, comma 2-bis, c.p.p.

    La conclusione trova fondamento non nel limite posto dall’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. (inapplicabile nella specie), bensì nel combinato disposto di cui agli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, per i quali nei reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione contro le sentenze pronunciate in grado di appello può essere proposto solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c) cod. proc. pen.

    Nel giudizio relativo a reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello è limitato ai motivi indicati dall'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), c.p.p.; non è ammesso il motivo previsto dalla lettera e).

  • art. 39-bis d.lgs. 274/2000

    La conclusione trova fondamento non nel limite posto dall’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. (inapplicabile nella specie), bensì nel combinato disposto di cui agli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, per i quali nei reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione contro le sentenze pronunciate in grado di appello può essere proposto solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c) cod. proc. pen.

    Per le sentenze d'appello relative a reati di competenza del giudice di pace, la disposizione concorre a circoscrivere il ricorso per cassazione ai soli motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), c.p.p.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Pertanto, il primo ed il secondo motivo di ricorso, lamentando violazioni riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sono inammissibili perché proposti per motivi diversi da quelli consentiti, per come previsto dal comma 3 della stessa disposizione.

    La censura di vizio di motivazione ai sensi della lettera e) è inammissibile quando il ricorso per cassazione contro una sentenza d'appello del giudice di pace è circoscritto ai motivi di cui alle lettere a), b) e c).

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Pertanto, il primo ed il secondo motivo di ricorso, lamentando violazioni riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sono inammissibili perché proposti per motivi diversi da quelli consentiti, per come previsto dal comma 3 della stessa disposizione.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è proposto per motivi diversi da quelli consentiti.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Come noto, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

    Anche quando il ricorso per cassazione è limitato alla violazione di legge, è deducibile la motivazione apparente come inosservanza dell'obbligo di motivare; tale vizio ricorre se la motivazione è priva dei requisiti minimi che consentono di comprendere l'iter logico della decisione.

  • art. 91 c.p.c.

    Tale statuizione, ancorché non prevista espressamente dal codice di rito, deve essere adottata in base ai principi di causalità e soccombenza, di cui sono espressione non solo gli artt. 541, comma 2, e 592, comma 4, cod. proc. pen., ma, più in generale, l'art. 91 cod. proc. civ., che viene in causa trattandosi di un giudizio di impugnazione che, pur se ispirato da finalità anche di ordine penale, è stato comunque promosso su iniziativa di una parte privata rimasta soccombente nei confronti di un'altra.

    Nel giudizio di impugnazione promosso da una parte privata, la parte soccombente può essere condannata a rifondere le spese di rappresentanza e difesa sostenute dall'altra parte in applicazione dei principi di causalità e soccombenza.

  • art. 52, comma 2, d.lgs. 196/2003

    In caso di diffusione del presente provvedimento dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi della persona offesa ai sensi dell'art. 52, comma 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi della persona offesa.

  • art. 590 c.p.

    Con sentenza del 18 novembre 2025, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, ha riformato la sentenza emessa il 26 giugno 2024 dal Giudice di pace di Roma, con la quale Grieco Giuseppe era stato dichiarato responsabile del reato di lesioni personali colpose ex art. 590 cod. pen., commesso in danno di XXXXXXXX XXXXX a causa di un sinistro stradale, ed era stato condannato alla pena di euro seicento di multa, nonché al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

    La norma individua il reato per il quale era stata pronunciata la condanna di primo grado; la Corte di cassazione non ha riesaminato nel merito la sussistenza del reato, dichiarando inammissibile il ricorso della parte civile.

Massime di principio

  • Nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in grado di appello è ammesso soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), c.p.p.; non sono quindi consentite censure di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione riconducibili alla lettera e).
  • Nel regime di ricorso per cassazione limitato alla violazione di legge, è comunque deducibile la motivazione apparente quale violazione dell'obbligo di motivazione. Non basta, tuttavia, qualificare la censura come apparente: occorre indicare una carenza tale da rendere incomprensibile l'iter logico della decisione, mentre la diversa lettura delle prove o la critica alla loro persuasività non integra di per sé tale vizio.
  • L'appello dell'imputato contro i punti della sentenza del giudice di pace relativi alla responsabilità si estende ai capi civili dipendenti, compreso quello sul risarcimento del danno, poiché quest'ultimo presuppone l'affermazione della responsabilità penale.
  • Nel giudizio di impugnazione promosso da una parte privata, la parte rimasta soccombente può essere condannata a rifondere all'altra le spese di rappresentanza e difesa del giudizio, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLesioni
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona

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