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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17157/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato da una società pubblica/partecipata nei confronti di un operaio con mansioni di autista, coinvolto in un procedimento penale per associazione e reati contro il patrimonio, ritenuto dalla datrice di lavoro connesso a condotte delittuose commesse sfruttando il rapporto di servizio. In primo grado il lavoratore aveva ottenuto una decisione a lui favorevole, ma la Corte d’appello ha riformato la sentenza ritenendo regolare la notificazione della lettera di licenziamento del 28 agosto 2020 e, quindi, tardiva l’impugnazione del recesso. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha proposto undici motivi, tutti incentrati soprattutto sulla validità della procedura notificatoria e sulla decorrenza della conoscenza legale dell’atto: ha invocato un preteso giudicato interno sul fatto della sua presenza agli arresti domiciliari, la presunzione legale ex art. 1335 c.c. e il riparto dell’onere della prova, la necessità della prova contraria dell’impossibilità incolpevole di conoscere l’atto recettizio, la mancanza di sottoscrizione e attendibilità delle annotazioni postali, l’assenza del nominativo sulla busta, l’omesso esame di fatti e documenti relativi all’indirizzo di recapito e al portalettere, nonché la rilevanza della dicitura postale "inesitata". Con l’ultimo motivo ha contestato la decisione di non disporre accertamenti sull’autenticità di una nota riepilogativa di Poste Italiane, sostenendo che da ciò dipendesse la prova del perfezionamento della notifica e dunque la decadenza dall’impugnazione del licenziamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e, comunque, infondato nei motivi esaminati. Ha ritenuto che i primi dieci motivi fossero formulati in modo promiscuo, mescolando violazioni di legge e vizi motivazionali, e che in realtà mirassero a una rivalutazione del merito e del materiale istruttorio sul perfezionamento della notifica, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la censura sulla presunta violazione dell’art. 2697 c.c. non era configurabile, perché non risultava errata l’assegnazione dell’onere della prova; che l’art. 115 c.p.c. era stato evocato impropriamente, poiché non era stata dedotta l’utilizzazione di prove non introdotte dalle parti o di prove legali mal valutate; e che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1335 c.c. era manifestamente infondata. Quanto al merito della notificazione, la Corte ha richiamato la ricostruzione del giudice d’appello, secondo cui la raccomandata contenente il licenziamento era stata regolarmente spedita, era stato lasciato avviso di giacenza, e le annotazioni postali e l’avviso di ricevimento erano sufficienti a dimostrare il corretto perfezionamento del procedimento notificatorio. Il giudice di legittimità ha quindi confermato la decadenza del lavoratore dall’impugnare il licenziamento, con conseguente condanna alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per sostenere un preteso giudicato interno, ma la censura è stata ritenuta inidonea a scalfire la decisione di merito.

  • art. 329 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione all'acquiescenza della controparte su alcuni passaggi della sentenza di primo grado.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato quale fondamento del giudicato interno dedotto dal ricorrente.

  • art. 1335 c.c.

    La Corte ha ribadito la presunzione di conoscenza dell'atto recettizio quando esso giunge all'indirizzo del destinatario; la prova contraria deve riguardare l'impossibilità incolpevole di averne notizia, ma la questione di costituzionalità prospettata è stata ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 2727 c.c.

    Invocato sulla prova presuntiva, ma le censure sono state considerate inammissibili perché dirette a una rivalutazione del merito.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato per sostenere l'esistenza di una presunzione legale collegata agli arresti domiciliari, ma la Corte non ha accolto la tesi.

  • art. 2729 c.c.

    Evocato in relazione alle presunzioni semplici, senza che ciò mutasse l'esito di inammissibilità delle doglianze.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è configurabile solo se l'onere della prova è stato posto a carico di soggetto diverso da quello onerato secondo la legge; ciò non è avvenuto nel caso concreto.

  • art. 284 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli arresti domiciliari, ma non ritenuto decisivo.

  • art. 3 Cost.

    Invocato per la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1335 c.c., ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 4 Cost.

    Invocato per la medesima questione di legittimità costituzionale.

  • art. 24 Cost.

    Invocato per la medesima questione di legittimità costituzionale.

  • art. 35 Cost.

    Invocato per la medesima questione di legittimità costituzionale.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato per contestare l'efficacia probatoria delle annotazioni postali.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato per contestare il valore fidefaciente delle annotazioni postali.

  • art. 221 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla querela di falso o agli accertamenti sulla documentazione postale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Evocato per nullità della sentenza o del procedimento, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha ribadito che il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente il riesame delle valutazioni di merito o delle argomentazioni difensive.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte, su prove d'ufficio illegittime o attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non la hanno.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per delimitare il controllo sulla motivazione al suo nucleo minimo costituzionale.

  • art. 132 c.p.c.

    La mancanza assoluta o l'apparenza della motivazione rileva come nullità della sentenza.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto la veste formale di violazione di legge o di omesso esame di fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione del merito e del materiale istruttorio compiuta dal giudice di appello.
  • La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia addossato l'onere probatorio a una parte diversa da quella onerata secondo la regola legale; non basta contestare l'apprezzamento delle prove svolto dal giudice di merito.
  • L'art. 115 c.p.c. è violato non per una supposta erronea valutazione delle prove, ma solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti, prove d'ufficio fuori dei limiti consentiti o attribuisce efficacia di prova legale a elementi liberamente valutabili.
  • La censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico, preciso e decisivo, oggetto di discussione tra le parti; non è ammissibile se attacca questioni, argomentazioni o passaggi valutativi della motivazione.
  • In tema di atti recettizi, la presunzione di conoscenza opera quando l'atto giunge all'indirizzo del destinatario, e la prova contraria deve essere specifica e idonea a dimostrare l'impossibilità incolpevole di averne notizia.
  • Le annotazioni postali e la documentazione di spedizione possono essere valorizzate dal giudice di merito come elementi fidefacienti sulla regolarità del procedimento notificatorio, se valutate complessivamente e in assenza di prova contraria.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniNotificazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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