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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21138/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Una società aveva venduto un complesso immobiliare in corso di realizzazione destinato a sedi di uffici pubblici e, prima e durante l'esecuzione del programma contrattuale, aveva realizzato ulteriori opere non previste nel contratto, asseritamente richieste e approvate da amministrazioni pubbliche interessate all'utilizzo dell'immobile. La società domandava, in via di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., l'indennizzo per le spese sostenute e il depauperamento subito. Il Tribunale rigettava la domanda per difetto di prova, mentre la Corte d'appello riformava in parte la decisione e condannava l'ente previdenziale successore dell'acquirente al pagamento di un'indennità, escludendo la responsabilità dell'amministrazione locataria e dell'agenzia tecnica. In Cassazione, l'ente previdenziale ricorrente incidentale deduceva violazione degli artt. 2041 e 2697 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto provati arricchimento e diminuzione patrimoniale senza prova documentale delle spese effettivamente sostenute, e per avere quantificato l'indennizzo con criteri parametrici includendo anche l'utile d'impresa, in contrasto con la funzione recuperatoria dell'azione. Contestava inoltre l'attribuzione dell'arricchimento al proprio patrimonio e non a quello dell'amministrazione locataria, nonché l'esclusione di responsabilità dell'agenzia tecnica e l'omessa pronuncia su alcune questioni. La società ricorrente principale censurava invece la mancata condanna solidale anche del Ministero dell'Interno, sostenendo che entrambi i soggetti avessero tratto vantaggio dalle opere eseguite fuori contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società e ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale dell'INPS. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., ritenendo errato il criterio seguito dalla Corte d'appello perché fondato su prezziari e valori attualizzati comprensivi dell'utile di impresa, così da attribuire all'azione di arricchimento un effetto sostanzialmente corrispettivo incompatibile con la sua funzione meramente recuperatoria. Ha quindi rinviato alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione affinché verifichi la prova degli effettivi esborsi sostenuti dalla società, escludendo poste dirette o indirette a realizzare il lucro che l'impresa avrebbe conseguito se il rapporto fosse stato valido. Sono stati rigettati il secondo e il quinto motivo del ricorso incidentale e dichiarati inammissibili il terzo e il quarto. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    L'indennizzo per arricchimento senza causa ha funzione recuperatoria e non risarcitoria; non può assicurare all'esecutore dell'opera il prezzo della controprestazione né includere l'utile d'impresa, dovendo essere contenuto nel minor valore tra depauperamento e arricchimento.

  • art. 2042 c.c.

    L'azione di arricchimento opera come rimedio indennitario per il pregiudizio da spostamento patrimoniale ingiustificato, distinto dal risarcimento del danno ingiusto.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato per contrasto sistematico: il risarcimento ex art. 2043 mira all'integrale reintegrazione del danno ingiusto, a differenza dell'indennizzo ex art. 2041 c.c.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi della domanda di arricchimento, inclusi gli effettivi esborsi e la diminuzione patrimoniale, grava sull'attore.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per contestare la valutazione delle prove; la Corte esclude che vi sia stato un vizio decisivo nel modo in cui il giudice di merito ha apprezzato il materiale probatorio, salvo il profilo della quantificazione dell'indennizzo.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per censurare la valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte non ne accoglie le doglianze salvo il diverso errore di diritto sui criteri di liquidazione.

  • art. 342 c.p.c.

    Evocato nei motivi di ricorso; non assume rilievo autonomo nella decisione di merito della Corte di cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione; la Corte distingue tra censure di legge, di motivazione e di inammissibilità per difetto di riferibilità alla ratio decidendi.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente principale per denunciare un vizio di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 132 c.p.c.

    Evocato quale parametro del preteso vizio di motivazione; la Corte non accoglie la censura sul punto relativo alla solidarietà passiva.

  • art. 1388 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente nel contestare la mancata affermazione di responsabilità dell'agenzia tecnica e dell'eventuale spendita del nome dell'amministrazione.

  • art. 1398 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente nel quadro delle doglianze contro l'agenzia tecnica; non è accolto.

  • art. 2049 c.c.

    Richiamato per sostenere la responsabilità dell'agenzia tecnica per fatto dei propri addetti; la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato ai fini del contributo unificato in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'esito del ricorso principale.

Massime di principio

  • Nell'azione generale di arricchimento senza causa, il depauperamento dell'attore deve essere provato con riguardo alle spese effettivamente sostenute e documentate; non è sufficiente la sola prova dell'esecuzione delle opere o della loro utilità.
  • La consulenza tecnica d'ufficio può essere legittimamente utilizzata per valutazioni tecniche e per l'esame di fatti accessori pubblicamente conoscibili o già emersi in atti, ma non può supplire alla mancata prova dei fatti costitutivi principali della domanda.
  • Ai fini dell'art. 2041 c.c., l'indennizzo non può essere determinato con criteri che riproducano il prezzo della prestazione o includano l'utile d'impresa, perché ciò trasformerebbe il rimedio indennitario in una surrettizia azione contrattuale o risarcitoria.
  • Il limite dell'indennizzo per arricchimento è dato dal minor importo tra depauperamento e arricchimento; la liquidazione deve restare entro una logica recuperatoria e non redistributiva.
  • In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la questione sia stata logicamente assorbita dalla soluzione data dal giudice a una tesi incompatibile con essa.
  • Le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione quando si risolvono in una richiesta di revisione del giudizio di merito.
  • L'utilità finale delle opere realizzate rileva ai fini dell'individuazione del soggetto arricchito, a prescindere da chi abbia formalmente commissionato i lavori, se il miglioramento incide sul patrimonio del proprietario del bene.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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