Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27384/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'espropriazione presso terzi promossa dal creditore per un proprio credito verso l'ente debitore. Nel procedimento esecutivo era stata emessa un'ordinanza di assegnazione di Euro 700,00 più spese di registrazione documentate; il terzo pignorato aveva pagato quanto indicato. Successivamente, su istanza di correzione del creditore, il giudice dell'esecuzione aveva rettificato un errore di calcolo, sostituendo nel dispositivo l'importo di Euro 700,00 con Euro 830,05, cioè includendo ulteriori spese accessorie. Il creditore ha quindi agito in cognizione davanti al Giudice di pace per ottenere dal debitore originario la differenza di Euro 130,05. Il Giudice di pace ha rigettato la domanda decidendo secondo equità; il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello perché la sentenza equitativa sarebbe stata impugnabile solo per i motivi limitati dell'art. 339, comma 3, c.p.c. Il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 339, comma 3, e 553 c.p.c., sostenendo che l'appello fosse ammissibile poiché il primo giudice avrebbe violato una norma sul procedimento, vale a dire l'art. 553 c.p.c., e che, esaurita l'efficacia dell'ordinanza di assegnazione verso il terzo pignorato, l'unico rimedio era un nuovo giudizio di cognizione contro il debitore originario per ottenere un nuovo titolo esecutivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello resa dal Tribunale. Ha affermato che la dedotta violazione dell'art. 553 c.p.c. non integra violazione di una "norma sul procedimento" ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., perché quella norma, pur essendo processuale e riferita al processo esecutivo, nel caso concreto era stata evocata come regola sostanziale di decisione sulla domanda, non come regola del procedimento di cognizione davanti al Giudice di pace. Di conseguenza, la sentenza resa secondo equità non era appellabile per quel profilo. È stato inoltre dato atto, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità è stata resa per la mancata difesa dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    proprio ministero ex art.86 c.p.c.

    richiamato solo per indicare l'autodifesa del ricorrente; non incide sulla ratio decidendi

  • art. 113, secondo comma, c.p.c.

    decidendo secondo equità ex art.113, secondo comma, c.p.c.

    la sentenza del Giudice di pace resa secondo equità è soggetta ai limiti di impugnazione previsti dall'ordinamento

  • art. 339, terzo comma, c.p.c.

    motivi limitati, tassativamente indicati nell'art. 339, terzo comma, c.p.c.

    l'appello contro la sentenza equitativa del Giudice di pace è ammesso solo per specifici vizi, tra cui la violazione di norme sul procedimento; non basta dedurre una violazione di norme processuali di altro procedimento usate come regola di merito

  • art. 553 c.p.c.

    ordinanza di assegnazione

    norma del processo esecutivo; nel caso concreto la sua dedotta violazione è stata ritenuta estranea alle "norme sul procedimento" del giudizio davanti al Giudice di pace, perché utilizzata come criterio sostanziale di decisione

  • art. 311 c.p.c.

    il procedimento dinanzi al giudice di pace, per tutto ciò che non forma oggetto di specifica regolamentazione, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al Tribunale, in quanto applicabili

    le "norme sul procedimento" rilevanti per l'appello limitato sono quelle che disciplinano il giudizio dinanzi al Giudice di pace, comprese quelle del Tribunale richiamate dall'art. 311 c.p.c., non le norme di altri procedimenti

  • art. 91 c.p.c.

    menzionato nel richiamo alla precedente giurisprudenza; non decisivo nel caso concreto

  • art. 95 c.p.c.

    menzionato nel richiamo alla precedente giurisprudenza; non decisivo nel caso concreto

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul rito camerale della trattazione del ricorso in cassazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    titolo del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

  • art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40

    richiamato come fonte della versione vigente dell'art. 339, comma 3, c.p.c.

  • art. 1 del d.l. 8 febbraio 2003, n. 18

    richiamato solo nel quadro ricostruttivo della Corte costituzionale sull'equità del giudice di pace

  • art. 24, primo comma, Cost.

    richiamato come parametro della sentenza costituzionale sull'equità

  • art. 101, secondo comma, Cost.

    richiamato come parametro della sentenza costituzionale sull'equità

Massime di principio

  • Nelle sentenze del Giudice di pace pronunciate secondo equità, l'appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c. è ammesso per la violazione di norme sul procedimento solo quando la violazione riguardi le regole processuali che disciplinano il giudizio davanti al Giudice di pace, non norme di altri procedimenti.
  • Una norma processuale appartenente a un procedimento diverso può essere valutata dal giudice equitativo come criterio di decisione del merito, ma la sua dedotta violazione, se prospettata come errore nella decisione sostanziale, non si converte per ciò solo in violazione di norma sul procedimento.
  • Il sindacato sull'appello limitato contro la decisione equitativa non può essere ampliato fino a consentire il controllo di ogni error in iudicando mascherato da violazione processuale, altrimenti verrebbe svuotata la natura dell'equità correttiva/integrativa ammessa dall'ordinamento.
  • Le "norme sul procedimento" rilevanti per l'art. 339, comma 3, c.p.c. comprendono le disposizioni specifiche del rito davanti al Giudice di pace e, tramite l'art. 311 c.p.c., quelle del procedimento davanti al Tribunale applicabili; restano fuori le regole di altri processi utilizzate soltanto come parametro sostanziale di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione presso terzi
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.