DECRETO-LEGGE 8 febbraio 2003, n. 18
Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto-legge (8 feb 2003) che modifica il comma 2 dell'art. 113 c.p.c.: il giudice di pace può decidere secondo equità solo nelle cause di valore non superiore a €1.100, ad eccezione delle controversie derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità dell'art. 1342 c.c. (contratti con clausole generali/standard). Disposizioni applicabili ai giudizi con citazione notificata dal 10/02/2003; prevede inoltre adeguamento di soglie per spese di giustizia (DPR 115/2002).
Limitazione dell'equità del giudice di pace per cause di basso valore e esclusione per contratti standard
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