Cassazione Civile, Ordinanza n. 11633/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia nasce dalla proroga del trattenimento di un cittadino straniero presso un CPR, disposta dal Giudice di Pace su richiesta della Questura in applicazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998. Il ricorrente ha impugnato il decreto di proroga deducendo, con due motivi, da un lato l'illegittimità del decreto di espulsione presupposto per asserita incompetenza del Viceprefetto aggiunto che lo aveva sottoscritto senza delega del Prefetto; dall'altro la violazione della disciplina sul trattenimento e sulla proroga, sostenendo che la richiesta di proroga era stata avanzata quando l'amministrazione aveva già ritardato la richiesta dei documenti di viaggio e che non vi fossero gravi difficoltà effettive nell'ottenimento del lasciapassare, con conseguente protrazione ingiustificata della restrizione della libertà personale.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il primo. Ha rilevato che, nei procedimenti di trattenimento dello straniero, il controllo giurisdizionale deve essere effettivo e la motivazione del decreto di convalida o proroga deve dare conto in modo specifico delle ragioni poste a fondamento della misura e della loro congruenza rispetto alla finalità del rimpatrio. Nel caso concreto, la motivazione del Giudice di Pace era meramente apodittica e di rinvio alle ragioni della Questura, senza considerare le difese della parte e senza valutare il ritardo dell'amministrazione nell'attivazione della procedura e la genericità delle difficoltà addotte. La Corte ha quindi cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, ritenendo che fosse ormai decorso il termine di durata della proroga del trattenimento. Quanto alle spese, ha escluso una regolazione in favore dell'Amministrazione statale nel giudizio di legittimità in ragione del patrocinio a spese dello Stato e ha rinviato la liquidazione al giudice competente secondo la disciplina speciale.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.lgs. 286/1998
Il trattenimento dello straniero è consentito solo per il tempo strettamente necessario al rimpatrio e non può protrarsi oltre i limiti e le condizioni previste dalla legge.
art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998
La convalida del trattenimento deve essere adottata con decreto motivato.
art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998
La proroga del trattenimento richiede un rigoroso rispetto dei presupposti di legge e un controllo effettivo sulla sussistenza delle condizioni che la giustificano.
art. 15, Dir. 2008/115/CE
Il trattenimento deve durare il meno possibile ed esclusivamente per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio.
art. 13 Cost.
La privazione della libertà personale richiede una riserva assoluta di legge e impone un controllo giurisdizionale pieno sulle ragioni della misura.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione e del controllo di legalità sul provvedimento del giudice.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La motivazione apparente o il mancato esame delle ragioni difensive possono essere denunciati in cassazione.
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
Il compenso e le spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vanno liquidati secondo la disciplina speciale.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
Nel giudizio di cassazione la liquidazione spettante al difensore deve essere effettuata dal giudice competente secondo le regole del patrocinio a spese dello Stato.
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
La condanna alle spese in favore dello Stato non si applica quando soccombente è un'Amministrazione statale.
Massime di principio
- Nel procedimento di convalida o proroga del trattenimento dello straniero il giudice deve svolgere un controllo effettivo e non meramente adesivo, verificando in concreto la specificità dei fatti allegati dall'amministrazione e la loro idoneità a giustificare la restrizione della libertà personale.
- La motivazione del provvedimento giudiziale non può risolversi in un rinvio alle ragioni della Questura: la motivazione apparente è censurabile in cassazione quando non siano esaminate le deduzioni difensive e le circostanze rilevanti sulla legittimità e necessità della misura.
- Il trattenimento amministrativo dello straniero, incidendo sulla libertà personale, è consentito solo nei limiti strettamente necessari al rimpatrio e non può essere prorogato per inerzie o ritardi non adeguatamente giustificati dall'amministrazione.
- Quando la misura abbia già esaurito il proprio termine massimo o sia comunque scaduta nelle more del giudizio di legittimità, la Corte può cassare senza rinvio il provvedimento impugnato.
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, se la parte vittoriosa è assistita ex lege e la controparte soccombente è un'Amministrazione statale, la liquidazione delle spese al difensore segue la disciplina speciale e non la normale condanna alle spese in favore dello Stato.
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