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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12298/2026 del 02/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore e terzo)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa da una banca poi sostituita dalla cessionaria del credito, per far dichiarare inefficace nei propri confronti la compravendita di un laboratorio a uso officina compiuta dai debitori in favore del figlio. Il credito traeva origine da rapporti di conto corrente e da un mutuo chirografario concesso a una società della quale uno dei debitori era socio, garantiti da fideiussioni omnibus dei coniugi. La cessionaria sosteneva che la vendita del cespite più rilevante del patrimonio dei debitori fosse pregiudizievole e che l'acquirente figlio fosse consapevole del pregiudizio alle ragioni creditorie, deducendo una serie di indizi: stretti rapporti di parentela, collaborazione lavorativa quotidiana nell'officina, coincidenza temporale tra revoca degli affidamenti, intimazioni di pagamento e rogito, e inserimento dell'atto in una più ampia dismissione patrimoniale. I giudici di merito avevano però escluso la prova della scientia damni in capo al terzo acquirente, valorizzando il reale pagamento del prezzo tramite mutuo, l'autonomia dei nuclei familiari, l'estraneità del figlio alla società debitrice e la spiegazione dell'acquisto come passaggio generazionale dell'attività. Nel ricorso per cassazione la società ha articolato cinque motivi: violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per avere la Corte d'appello preteso una prova diretta o oggettiva della scientia damni e per aver male apprezzato le presunzioni; vizi del ragionamento presuntivo per asserita illogicità e frammentazione degli indizi; violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte fondato la decisione su un preteso deterioramento dei rapporti padre-figlio ritenuto non provato; violazione dell'art. 2697 c.c. per asserito ribaltamento dell'onere della prova. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le censure mirassero in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e del peso degli indizi, non a denunciare una vera violazione di legge, affermando che la corte territoriale aveva correttamente applicato i criteri delle presunzioni semplici e che il legame di parentela non genera una presunzione assoluta, ma solo un indizio da valutare nel complesso quadro probatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i motivi non denunciavano un errore astratto nell'applicazione delle norme sulle presunzioni o sull'onere della prova, ma contestavano il risultato del giudizio di fatto della Corte d'appello, chiedendo una diversa lettura del materiale indiziario. Ha quindi ritenuto corretta la motivazione di merito, che aveva svolto un esame analitico e complessivo degli indizi e aveva escluso la prova presuntiva della scientia damni in capo al figlio acquirente. La Corte ha escluso anche la violazione dell'art. 115 c.p.c., precisando che il riferimento al deterioramento dei rapporti familiari costituiva parte del ragionamento presuntivo e non l'utilizzo di fatti estranei al processo. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di cassazione in favore di entrambe le parti controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    azione revocatoria ordinaria

    l'atto di compravendita può essere dichiarato inefficace verso il creditore se ricorrono i presupposti dell'azione revocatoria, inclusa la prova del pregiudizio e, per l'atto a titolo oneroso, della consapevolezza del terzo acquirente

  • art. 2697 c.c.

    la violazione si configura solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; non è denunciabile per contestare la mera valutazione del materiale probatorio

  • art. 2727 c.c.

    le presunzioni semplici sono consentite come mezzo di prova e devono essere valutate nel loro insieme secondo un ragionamento inferenziale

  • art. 2729 c.c.

    la presunzione è valida se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; in cassazione non è ammissibile una censura che si limiti a proporre una diversa inferenza probabilistica

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è ravvisabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o fatti non acquisiti al processo, non quando valorizza elementi tratti dalle allegazioni e dalle risultanze istruttorie

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito o delle presunzioni

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    la nullità della sentenza non discende dalla mera contestazione del modo in cui il giudice ha apprezzato gli elementi di fatto

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • L. n. 130/1999

    richiamata come base della cessione pro soluto del credito alla società cessionaria

Massime di principio

  • In tema di revocatoria ordinaria dell'atto a titolo oneroso, la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente può essere provata anche per presunzioni semplici, ma il giudice di legittimità non può essere investito di una mera richiesta di rivalutazione del peso degli indizi.
  • La censura per violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia applicato criteri giuridicamente errati sulle presunzioni; è invece inammissibile quando la doglianza si risolva nell'alternativa ricostruzione dei fatti o in una diversa inferenza probabilistica.
  • Il requisito della gravità dell'indizio non esige una certezza assoluta dell'inferenza, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, il fatto ignoto con elevato grado di probabilità.
  • Il requisito della concordanza va valutato nel complesso del materiale istruttorio, secondo un giudizio unitario di convergenza degli elementi, e non mediante una scomposizione atomistica dei singoli indizi.
  • Il rapporto di parentela tra alienante e acquirente costituisce un indizio, non una presunzione assoluta di mala fede, e deve essere apprezzato insieme agli altri elementi del caso concreto.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice utilizza prove non dedotte o fatti non acquisiti al processo; non è configurabile quando il riferimento a un fatto discende dalle allegazioni e dalle risultanze istruttorie valorizzate nel ragionamento decisorio.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo in caso di reale inversione dell'onere probatorio, non quando la parte contesti semplicemente l'esito della valutazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniProve
RamiObbligazioniProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNullità

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