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Parere

Parere n. 243/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dalla Sig.ra Stefana Santagati, (c.f. n. SNTSFN56E45F781C), anche in qualità di erede del proprio fratello, contro il Comune di Motta Sant’Anastasia, in persona del legale rappresentante pro tempore, per l’annullamento dei dinieghi di rimborso del contributo unificato prot. nn. 592 e 595del 10 gennaio 2025.

Giustizia amministrativa202600105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento dei dinieghi comunali del 10 gennaio 2025, prot. nn. 592 e 595, relativi al rimborso del contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato i dinieghi con cui il Comune ha rifiutato il rimborso del contributo unificato riferito, da un lato, al ricorso n. 274/2016 del fratello defunto, definito dalla sentenza del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2502/2021, per € 650,00, e, dall’altro, ai ricorsi da lei proposti e definiti con sentenza n. 1548/2024. Ha dedotto la violazione dell’art. 13, comma 1, della l. reg. n. 7/2019 e dell’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che l’accoglimento dei ricorsi e l’annullamento dei provvedimenti impugnati comportassero il rimborso del contributo, indipendentemente dal mancato accoglimento della domanda risarcitoria e dalla compensazione delle spese. Il Consiglio doveva preliminarmente stabilire se la controversia sul recupero del contributo unificato rientrasse nella giurisdizione amministrativa e potesse essere trattata con ricorso straordinario.

Il parere

Il Consiglio ha ritenuto che il petitum sostanziale fosse diretto al recupero di un credito relativo a una spesa di giustizia e che la controversia, in caso di contestazione della pretesa, dovesse essere proposta nelle forme dell’azione civilistica tra soggetti in posizione paritetica. Ha quindi dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa, senza esaminare i due motivi di merito, rimasti assorbiti. Ha inoltre ribadito che il ricorso straordinario ha carattere esclusivamente impugnatorio e demolitorio. Il parere è per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda se riproposta al giudice ordinario competente entro tre mesi dalla comunicazione in via amministrativa del decreto presidenziale che recepirà il parere.

Osservazioni

Giurisdizione e natura della pretesa

La domanda è diretta al recupero di un credito per una spesa di giustizia; la contestazione della sua sussistenza deve essere proposta con azione civilistica davanti al giudice ordinario, in un rapporto tra soggetti in posizione paritetica. Il ricorso straordinario è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa.

Motivi di merito sul rimborso del contributo unificato

Le censure relative alla disciplina del contributo unificato e agli effetti dell’accoglimento dei ricorsi, della soccombenza reciproca e della compensazione delle spese non sono state esaminate, essendo assorbite dal difetto di giurisdizione.

Riproposizione della domanda

Gli effetti sostanziali e processuali della domanda sono fatti salvi se la ricorrente la ripropone davanti al giudice ordinario competente entro tre mesi dalla comunicazione in via amministrativa del decreto presidenziale di recepimento del parere, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Tale circostanza giustifica la salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, ove la stessa sia riproposta dinanzi al giudice ordinario competente nel termine di tre mesi dalla comunicazione in via amministrativa del decreto presidenziale che recepirà il presente parere, in applicazione dell’art. 11, comma 2, c.p.a.

    Il difetto di giurisdizione non preclude la riproposizione della domanda al giudice ordinario competente: gli effetti sostanziali e processuali sono conservati se la riproposizione avviene entro tre mesi dalla comunicazione amministrativa del decreto presidenziale che recepisce il parere.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 6-bis.1

    Deduce i seguenti motivi di censura: 1 - violazione dell’art. 13, comma 1, della l. reg. 21 maggio 2019, n.7; 2 - violazione dell’art. 13, comma 6 bis 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui prevede che il contributo unificato va posto a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese di giudizio;

    La disposizione è riportata come fondamento della censura della ricorrente, secondo cui il contributo unificato è dovuto dalla parte soccombente anche quando le spese di giudizio sono compensate. Il Consiglio non esamina né decide nel merito tale interpretazione, poiché dichiara il difetto di giurisdizione amministrativa.

  • l. reg. 21 maggio 2019, n. 7, art. 13, comma 1

    Deduce i seguenti motivi di censura: 1 - violazione dell’art. 13, comma 1, della l. reg. 21 maggio 2019, n.7; 2 - violazione dell’art. 13, comma 6 bis 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui prevede che il contributo unificato va posto a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese di giudizio;

    La disposizione è indicata tra le norme che la ricorrente assume violate in relazione al diniego di rimborso. Il Consiglio non ne determina la portata, perché la questione sostanziale resta assorbita dal difetto di giurisdizione.

  • d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Peraltro, deve ricordarsi che secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni riunite di questo Consiglio e del Consiglio di Stato il ricorso straordinario è rimedio di carattere esclusivamente impugnatorio e demolitorio (ex multis, adunanza delle Sezioni riunite del 9 ottobre 2025, n. 246/2025).

    Il ricorso straordinario è configurato come rimedio esclusivamente impugnatorio e demolitorio; tale limite concorre a escludere che possa essere utilizzato per ottenere direttamente il recupero del credito controverso.

Massime di principio

  • La controversia diretta al recupero del contributo unificato, quando sia contestata la sussistenza del credito, appartiene alla giurisdizione ordinaria e va proposta nelle forme dell’azione civilistica tra soggetti in posizione paritetica.
  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha carattere esclusivamente impugnatorio e demolitorio e non è lo strumento per ottenere direttamente il recupero di un credito.
  • Dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario competente con conservazione degli effetti sostanziali e processuali, se riproposta entro tre mesi dalla comunicazione amministrativa del decreto presidenziale di recepimento del parere.

Dinieghi di rimborso del contributo unificato

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una privata, anche quale erede del fratello defunto, contro il Comune di Motta Sant’Anastasia. Sono impugnati i dinieghi comunali del 10 gennaio 2025, prot. nn. 592 e 595, relativi al rimborso del contributo unificato.

Fatti e motivi di ricorso

La ricorrente aveva chiesto il rimborso di € 650,00 versati per il ricorso n. 274/2016 del fratello, definito dalla sentenza del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2502/2021, e il rimborso riferito ai ricorsi da lei proposti e definiti con sentenza n. 1548/2024. Il Comune ha negato il rimborso richiamando, per la prima posizione, la soccombenza reciproca e la compensazione delle spese; anche l’altro diniego aveva analogo tenore.

La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 13, comma 1, della l. reg. 21 maggio 2019, n. 7, e dell’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Ha sostenuto che l’accoglimento dei ricorsi, con conseguente annullamento degli atti impugnati, rendesse dovuto il rimborso del contributo, senza che fossero decisivi il mancato accoglimento della domanda risarcitoria o la compensazione delle spese.

Giurisdizione e natura della pretesa

Il Consiglio ha individuato il petitum sostanziale nel recupero di un credito relativo a una spesa di giustizia, virtualmente sostenuta nella forma della prenotazione a debito. In caso di contestazione della sussistenza del credito, la pretesa deve essere azionata nelle forme civilistiche, tra soggetti che si confrontano in posizione paritetica; la controversia appartiene pertanto alla giurisdizione ordinaria. Il parere richiama, in termini conformi, Cass. civ., Sezioni unite, ord. n. 8810/2025.

Il Consiglio ha inoltre richiamato il carattere esclusivamente impugnatorio e demolitorio del ricorso straordinario, secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni riunite e del Consiglio di Stato, citando l’adunanza delle Sezioni riunite del 9 ottobre 2025, n. 246/2025.

Esito e riproposizione della domanda

Il difetto di giurisdizione ha impedito l’esame dei motivi concernenti il diritto al rimborso e gli effetti della compensazione delle spese; tali questioni sono rimaste assorbite. Il Consiglio ha espresso parere per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, spettando la controversia all’autorità giudiziaria ordinaria.

In applicazione dell’art. 11, comma 2, c.p.a., sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda se questa viene riproposta al giudice ordinario competente entro tre mesi dalla comunicazione in via amministrativa del decreto presidenziale che recepirà il parere.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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