Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/09/2021 n. 24855 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti avevano chiesto il rimborso dell'Ilor versata per il triennio 1990-1992 in base alla L. 27/2002 art. 9, comma 17; l'Ufficio negò il rimborso e i contribuenti vinsero in primo e secondo grado. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo che la concessione dell'agevolazione a imprese è incompatibile con le norme UE sugli aiuti di Stato (in particolare la Decisione della Commissione C(2015)5549 final) e che la sentenza di merito non ha valutato la compatibilità dell'agevolazione con il diritto dell'Unione e le condizioni di applicazione del regime "de minimis" o delle eccezioni per compensazione di calamità naturali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi dell'Agenzia, ritenendo che la CTR non avesse compiuto le opportune verifiche sulla natura di aiuto di Stato dell'agevolazione e sulla eventuale compatibilità ai sensi della Decisione C(2015)5549 (anche in relazione all'applicabilità del regolamento de minimis o alla nozione di aiuto destinato a compensare danni da calamità). Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, affinché verifichi gli aspetti di compatibilità e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17

    Norma nazionale che prevedeva l'agevolazione fiscale per le aree colpite dal sisma; nel caso specifico i rimborsi richiesti riguardavano imposte correlate ai redditi della società, per cui la sua applicazione nei confronti di imprese è stata sottoposta a verifica di compatibilità con le regole UE sugli aiuti di Stato.

  • L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665

    Disposizione che disciplina il diritto al rimborso per i soggetti colpiti dal sisma 1990 e ne escludeva gli operatori d'impresa in attesa di verifiche sulla compatibilità con l'ordinamento UE; la Corte richiama questa norma come punto di partenza per valutare la compatibilità degli aiuti concessi alle imprese.

  • Decisione della Commissione Europea 14/08/2015 C(2015) 5549 final

    La Commissione ha ritenuto il regime di agevolazioni (richiamato dalla L. 289/2002 e successive) incompatibile con il mercato interno salvo che l'aiuto individuale soddisfi le condizioni dei regolamenti de minimis o costituisca una compensazione per danni da calamità naturali; la Cassazione ha richiamato questa decisione come vincolante per il giudice nazionale e come criterio per valutare i rimborsi richiesti alle imprese.

  • Regolamento (CE) n. 1407/2013 e Regolamento (CE) n. 717/2014 (de minimis)

    I regolamenti de minimis fissano soglie di irrilevanza degli aiuti: se l'aiuto individuale rientra nei limiti de minimis può essere compatibile; se la soglia è superata il beneficio deve essere negato nella sua interezza.

  • TFUE art. 108, par. 3 e art. 107, par. 2 lett. b)

    Art. 108(3) richiede la notifica preventiva degli aiuti di Stato e la Commissione ha valutato la mancata conformità; l'art. 107(2)(b) disciplina le esenzioni per aiuti a compensazione di danni causati da calamità naturali, che possono rendere compatibile l'aiuto se sussiste un nesso diretto e non vi è sovracompensazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2

    Norma procedurale per la presentazione dell'istanza di rimborso; la L. 190/2014 rinvia all'osservanza di tale procedimento e al termine biennale calcolato dalla data di entrata in vigore della L. 28/02/2008 per la tempestività delle istanze.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia (es. causa C-132/06) e pronunce della Cassazione (es. Cass. n. 15354/2014, n. 22377/2017)

    La Corte di Cassazione richiama orientamenti comunitari e propri precedenti per affermare che una decisione negativa sul regime può comunque lasciare spazio al riconoscimento di aiuti individuali compatibili se rispettano condizioni quali de minimis o compensazione per calamità; il giudice nazionale deve dar corso all'attuazione della decisione della Commissione e valutare caso per caso.

Massime di principio

  • Se il rimborso riguarda imposte versate da un'impresa, il giudice deve valutare se l'agevolazione costituisce aiuto di Stato incompatibile in base alla Decisione C(2015)5549: in caso di incompatibilità di regime, il beneficio può essere comunque riconosciuto solo se l'aiuto individuale rientra nei limiti de minimis o è una compensazione per danni da calamità con nesso diretto e senza sovracompensazione.
  • Per i soggetti non economici (per es. lavoratori dipendenti assimilati) la questione degli aiuti di Stato può non porsi e il rimborso può essere accessibile secondo le regole nazionali richiamate dalla L. 190/2014.
  • Il giudice nazionale deve conformarsi alla Decisione della Commissione e ai principi del TFUE: se un regime è stato dichiarato incompatibile, occorre esaminare singolarmente ogni istanza per verificare eventuali eccezioni di compatibilità.
  • La tempestività dell'istanza di rimborso va valutata secondo le prescrizioni procedurali nazionali (D.Lgs. 546/1992) e i termini stabiliti dalla normativa modificativa (es. calcolo del biennio dalla data di entrata in vigore di talune leggi richiamate).
  • In concreto, spesso le controversie vengono rinviate al giudice di merito per compiere le indagini necessarie su: natura economica dell'attività del beneficiario, presenza di sede operativa nell'area colpita al momento dell'evento, misurazione del danno e deduzioni di altri indennizzi o assicurazioni per evitare sovracompensazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.