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Sentenza

Sentenza del 15/09/2021 n. 1005 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Appello avverso due avvisi di accertamento relativi agli anni 2013 e 2014 per IRES, IRAP, IVA e altri tributi. L'Ufficio contestava l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (forniture da ditta M. W.), nonché l'indeducibilità di numerose voci di costo (consulenze tecniche, acquisto generi alimentari, perdite su crediti, compensi occasionali, spese di viaggio e trasferte, vitto e alloggio) per mancanza dei requisiti di competenza, inerenza, esistenza certa dei costi e obiettiva determinazione dell'ammontare. La controversia nasce da una verifica della Guardia di Finanza che ha rilevato irregolarità e incongruenze documentali e fattuali riguardo al fornitore e alla documentazione giustificativa prodotta dalla società.

La decisione

La Commissione ha riunito i due appelli e li ha respinti integralmente. Ha confermato la fondatezza degli avvisi di accertamento: le indagini della Guardia di Finanza hanno prodotto elementi seri, precisi e concordanti sulla fittizietà di alcune fatture emesse dalla ditta M. W., invertendo l'onere della prova a carico della contribuente, la quale non ha fornito documentazione idonea a dimostrare l'effettiva esecuzione delle operazioni, la congruità e l'inerenza dei costi né la propria buona fede. Nel dettaglio: le consulenze sono state ritenute prive di specificità e documentazione integrativa; gli acquisti di generi alimentari non sono stati dimostrati come destinati a mensa aziendale; le perdite su crediti non erano documentate né riferite a procedure concorsuali; i compensi occasionali mancavano della documentazione e delle ritenute; le trasferte e le spese di vitto/alloggio non erano supportate da documentazione che ne attestasse la strumentalità. Il Collegio ha inoltre ritenuto inammissibile l'apporto documentale tardivo non esibito in sede di verifica ai sensi delle norme richiamate. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio del grado, liquidate in euro 3.000,00 oltre eventuali accessori.

Norme richiamate

  • art. 109 T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986)

    Stabilisce i requisiti di certezza, determinabilità e inerenza per la deducibilità dei componenti negativi di reddito; la Corte applica questi criteri per disconoscere i costi privi di sufficiente documentazione e collegamento con l'attività d'impresa.

  • art. 108, comma 2 T.U.I.R.

    Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze...

    Usato per valutare le spese di vitto e alloggio: la contribuente non ha dimostrato che le spese fossero riconducibili alle finalità promozionali/di rappresentanza previste dalla norma e dal decreto attuativo.

  • art. 21, comma 7 D.P.R. n. 633/1972

    Richiama il principio che l'IVA non è detraibile se fondata su operazioni inesistenti; applicato per negare la detrazione dell'IVA relativa alle fatture ritenute fittizie.

  • art. 32, comma 4 D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per affermare che documenti e dati non esibiti o non trasmessi in sede di verifica non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente nel contesto dell'accertamento.

  • art. 52, comma 5 D.P.R. n. 633/1972

    Analogamente all'art. 32 DPR 600/1973, usato per escludere la considerazione di documenti tardivamente prodotti quando non esibiti durante la verifica.

  • art. 2697 c.c.

    Richiama la disciplina dell'onere della prova: una volta forniti indizi seri, gravosi e concordanti dall'Amministrazione, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni e la propria buona fede.

  • art. 27, comma 2, decreto legge 28.10.2020 n. 137

    Citato per motivare la decisione senza udienza pubblica sulla base degli atti depositati, essendo nessuna parte insistentemente richiesta la discussione.

  • art. 8 d.l. n. 16/2012 conv. con legge n. 44/2012

    Richiamato dall'appellante ma ritenuto inconferente in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti; la norma non opera a favore delle fatture fittizie.

  • d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dall'appellante per consentire la produzione tardiva di documenti in giudizio; il Collegio lo ritiene inconferente in presenza di accesso/verifica, applicando invece le previsioni del DPR 600/1973 e DPR 633/1972.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione fiscale produce un quadro indiziario grave, preciso e concordante (es. risultanze investigative sulla fittizietà del fornitore), l'onere della prova si inverte: il contribuente deve dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni e la propria buona fede.
  • Il pagamento con mezzi tracciabili (bonifico) non è di per sé prova dell'effettività dell'operazione né della buona fede: serve documentazione probatoria aggiuntiva (documenti di trasporto, corrispondenza commerciale, consegne, riconciliazioni di magazzino, identificazione dei rappresentanti, ecc.).
  • Per dedurre costi (consulenze, vitto, alloggio, trasferte, ecc.) è necessario fornire contratti dettagliati, prove antecedenti o concomitanti della prestazione, documentazione che dimostri la strumentalità/inerenza e criteri che giustifichino la congruità del corrispettivo.
  • Le perdite su crediti sono deducibili solo se dimostrabile la certezza della perdita secondo la disciplina applicabile (ad es. evidenza di procedure concorsuali o altri elementi richiesti dalla normativa); semplici lettere dell'avvocato non bastano.
  • Documenti non esibiti in sede di verifica (accesso/ispezione) difficilmente saranno considerati in sede contenziosa: è fondamentale fornire la documentazione richiesta già durante il controllo.
  • In caso di rapporti con fornitori che risultino irregolari o 'cartiere', il destinatario delle fatture deve dimostrare di aver adottato la diligenza normale del settore e di non aver potuto conoscere la frode (prove di controlli, verifiche anagrafiche e commerciali sul fornitore).

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