Sentenza del 15/09/2021 n. 125 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Due avvisi d'accertamento ai fini IRES e IRAP per gli anni 2010 e 2011 basati sulla riclassificazione contabile del patrimonio immobiliare della società: l'Ufficio ha ritenuto che numerosi immobili, contabilizzati come beni-merce (attivo circolante), dovessero essere riclassificati come immobilizzazioni patrimoniali, facendo scattare l'applicazione dei parametri di cui all'art. 30 L. 724/1994 sulle cosiddette "società non operative" e determinando recuperi d'imposta.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha accolto parzialmente l'appello incidentale della società. Il Collegio ha ritenuto che la pretesa tributaria si fondasse primariamente sulla riclassificazione di bilancio operata dall'Amministrazione e che tale riclassificazione non fosse sufficientemente motivata e provata dagli atti impositivi. Ha valorizzato la consulenza tecnica d'ufficio che descriveva gli immobili in pessimo stato, ha ritenuto insufficiente la prova di una effettiva attività immobiliare di locazione e ha affermato che non risultava dimostrato l'asservimento del patrimonio a fini personali tipico delle "società di comodo". Ha inoltre stabilito che l'interpello disapplicativo ex art. 30 L. 724/1994 è facoltativo (non obbligatorio) e ha ridimensionato le sanzioni (escludendo il raddoppio) riconoscendo in favore della società le spese di lite di primo e secondo grado secondo il principio della soccombenza.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 1994 n. 724, art. 30
Norma volta a tassare specificamente le società la cui attività principale o esclusiva è la gestione del patrimonio di persone/famiglie ("società di comodo"); richiede prova di caratteristiche di non operatività e di assoggettamento del patrimonio a finalità personali; nel caso la CTR ha ritenuto che non fosse correttamente dimostrata l'applicabilità della norma.
D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, artt. 49 e ss.
Riferito alla disciplina dell'impugnazione in materia tributaria; la CTR ha seguito orientamenti giurisprudenziali che ammettono che l'atto d'appello dell'Amministrazione possa riprodurre le motivazioni dell'atto impugnato e che il giudizio tributario sia di merito, per cui non è richiesto l'analitico richiamo delle parti della decisione impugnata come nel rito civile.
D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, artt. 1-7-12-5
Norme sulle sanzioni tributarie: la difesa contestava l'irrogazione e la quantificazione delle sanzioni per assenza dell'elemento soggettivo e per eccesso nella misura; la CTR ha accolto la doglianza sulla quantificazione (escluso il raddoppio) e richiamato la necessità di adeguata motivazione circa la colpevolezza.
TUIR (D.P.R. 917/1986), art. 83
Richiamato dalla difesa in ordine alla illegittimità, secondo loro, della riclassificazione civilistica operata dall'Amministrazione; la CTR ha comunque affermato il potere dell'Ufficio di procedere a verifiche contabili purché adeguatamente motivate e provate.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
ex plurimis ordinanze Cass. n. 21106/2018, n. 26824/2014, n. 20122/2018, n. 11917/2021, n. 4946/2021, n. 15519/2020, n. 18777/2020, n. 30525/2018, n. 25594/2018
La CTR ha fatto ampio richiamo a precedenti di Cassazione: in particolare il principio che il giudice tributario deve verificare la correttezza della riclassificazione di bilancio proposta dall'Amministrazione (21106/2018); l'orientamento che valorizza la consulenza tecnica d'ufficio e la necessità di prova qualificata; il principio secondo cui l'interpello disapplicativo non è obbligatorio (4946/2021); e criteri di ammissibilità e formulazione dei motivi d'appello in materia tributaria.
Ordinanza CTR Emilia Romagna n. 986/18 (citata dall'Ufficio)
n. 986/18 depositata il 26.2.2018
Decisione ritenuta dall'Ufficio analoga al caso in esame; la CTR regionale però non l'ha ritenuta sufficiente a comprovare la situazione contestata in assenza di adeguata prova fattuale.
Massime di principio
- La riclassificazione delle poste di bilancio da parte dell'Amministrazione è possibile ma richiede una motivazione concreta e elementi probatori idonei a dimostrare la reale natura economica delle operazioni; atti meramente assertivi o valutazioni cartolari non sono sufficienti.
- Quando l'accertamento si fonda sulla riclassificazione contabile, il giudice tributario deve valutare nel merito la correttezza della riclassificazione sulla base delle evidenze processuali (documentazione, CTU, elementi fattuali).
- La consulenza tecnica d'ufficio ha rilevanza probatoria importante; se indica condizioni oggettive che escludono la possibilità di reddito dall'immobile (pessimo stato, abbandono), ostacola la riclassificazione in investimenti produttivi di rendita.
- L'art. 30 L. 724/1994 richiede la prova che la società abbia come attività esclusiva o principale la gestione del patrimonio per fini personali: la mera presenza di alcune locazioni non basta a qualificare la società come 'di comodo'.
- L'onere della prova è condiviso: l'Amministrazione deve motivare e provare la riclassificazione e l'asservimento del patrimonio a finalità personali; il contribuente deve dimostrare eventuali cause oggettive e straordinarie che giustifichino la mancata produzione di reddito, ma non è obbligato a presentare interpello disapplicativo (questo è facoltativo).
- Le sanzioni devono essere adeguatamente motivate e quantificate; la mera irrogazione nella misura massima e il raddoppio richiedono specifica giustificazione e valutazione dell'elemento soggettivo.
- In sede di appello tributario è ammessa la riproposizione integrale delle motivazioni di primo grado: l'atto di appello dell'Amministrazione può riprodurre le argomentazioni dell'atto impugnato alla luce della giurisprudenza che qualifica il giudizio tributario come meritevole di valutazione di merito.
- Nelle controversie simili, è consigliabile acquisire e valorizzare perizie tecniche dettagliate sullo stato reale degli immobili, documentazione di mercato e di effettiva attività imprenditoriale (contratti, incarichi agenzia, annunci, attività di manutenzione) per contrastare riclassificazioni speculative.
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