Sentenza del 15/09/2021 n. 4071 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Contributo unificato tributario - Artt. 13 co. 6 bis e 14 d. P.R. n. 115/2002 - Motivi aggiunti - Connessione debole - Considerevole ampliamento oggetto controversia - Sussiste - Assoggettabilità a contributo unificato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha presentato motivi aggiunti durante il processo amministrativo relativi a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici. La questione centrale è se tali motivi aggiunti, per la loro connessione con la domanda iniziale, possano essere considerati come proseguimento del medesimo processo (esente da nuovo contributo unificato) oppure come ampliamento rilevante che configura una nuova domanda soggetta a contributo. La controversia si è articolata attorno alla distinzione tra connessione 'forte' e 'debole' (come indicato dalla giurisprudenza della CGUE nella causa C-61/2014) e alla valutazione se i motivi aggiunti abbiano considerevolmente ampliato l'oggetto del contendere.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la presentazione dei motivi aggiunti comportava una connessione debole con la domanda originaria e un consistente ampliamento dell'oggetto della controversia. Alla luce di ciò, i motivi aggiunti sono stati considerati come oggetto di un nuovo atto processuale soggetto all'assoggettabilità al contributo unificato. Pertanto è stato disposto che il ricorrente debba assoggettare anche i motivi aggiunti al pagamento del contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115/2002 art. 13 co. 6-bis
L'art.13 co.6-bis è stato interpretato nel senso che, se i motivi aggiunti introducono una controversia che si colloca solo debolmente in connessione con la domanda originaria e ne amplia considerevolmente l'oggetto, essi non rientrano nell'ambito del procedimento originario esente e sono quindi soggetti a contributo.
d.P.R. n. 115/2002 art. 14
L'art.14, relativo alle modalità di applicazione del contributo, è stato richiamato per confermare che atti o domande processuali distinti o sostanzialmente ampliativi impongono il pagamento del contributo unificato secondo le previsioni normative.
Decisione Corte di Giustizia UE, causa C-61/2014 (6 ottobre 2015)
La sentenza della CGUE è stata utilizzata come criterio ermeneutico per distinguere fra connessione forte (che può giustificare l'imputazione dei motivi aggiunti al procedimento originario) e connessione debole (che comporta considerare i motivi aggiunti come nuova controversia soggetta a contributo).
Massime di principio
- La distinzione tra connessione forte e connessione debole è il criterio guida: connessione forte = motivi aggiunti strettamente funzionali e prevedibili rispetto all'oggetto originario; connessione debole = motivi che introducono nuove questioni o ampliano significativamente l'oggetto del contendere.
- Se i motivi aggiunti ampliano considerevolmente l'oggetto della controversia (nuove questioni di fatto o di diritto, nuove parti o istanze non prevedibili), tali motivi vanno considerati come autonomi e soggetti al contributo unificato.
- Valutano la connessione: sovrapposizione degli elementi di fatto, coincidenza del quadro giuridico applicabile, temporalità e prevedibilità delle nuove questioni: maggiore è la sovrapposizione e la prevedibilità, maggiore è la probabilità che non sia dovuto un nuovo contributo.
- In situazioni dubbie il giudice può applicare il principio di economicità processuale ma deve motivare perché ritiene che i motivi aggiunti non costituiscano un ampliamento rilevante; l'onere probatorio circa la limitata novità grava sul ricorrente che chiede esenzione dal contributo.
- Prassi difensive consigliate per il ricorrente: proporre motivi aggiunti solo se strettamente connessi, motivare la forte connessione nel deposito, indicare che gli elementi erano prevedibili e rientrano nel medesimo oggetto, e valutare anticipatamente l'eventuale obbligo di versamento per evitare eccezioni procedurali.
- Se si vuole contestare l'assoggettabilità, argomentare concretamente l'identità o la sostanziale coincidenza di fatto e diritto tra domanda originaria e motivi aggiunti, richiamando i parametri stabiliti dalla CGUE e dalla giurisprudenza nazionale.
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