Sentenza del 15/09/2021 n. 3515 - Comm. Trib. Prov. Milano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato un avviso di liquidazione per imposta di registro e sanzioni relativo alla presunta riqualificazione della cessione di quote quale cessione di ramo d'azienda (con recupero di imposta e sanzioni), lamentando che le operazioni erano state strutturate come trasferimento di partecipazioni e successivo conferimento e che tale scelta rientrava nel legittimo risparmio d'imposta. Hanno inoltre dedotto che, ai fini dell'imposta di registro, l'art. 20 DPR 131/86, come modificato dalla legge 205/2017, impone di valutare la natura e gli effetti desumibili dall'atto da registrare escludendo elementi extratestuali; hanno altresì evocato la decadenza ex art.76 comma 2 TUIR. L'Agenzia invece sosteneva l'esistenza di un contratto verbale di cessione del ramo d'azienda comprovato da plurimi elementi istruttori e richiamava la possibilità di riqualificazione ai fini impositivi e l'applicazione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la nuova formulazione dell'art. 20 DPR 131/86 (modificato dalla L. 205/2017) abbia carattere interpretativo e valenza retroattiva, per cui l'Ufficio non poteva riqualificare i negozi facendo riferimento a elementi estranei agli atti da registrare. La scelta delle parti di operare mediante trasferimento dell'azienda verso partecipazione societaria e successiva cessione della partecipazione è stata considerata legittima e riconosciuta come alternativa valida rispetto alla cessione diretta del ramo d'azienda (principio del legittimo risparmio d'imposta). L'onere probatorio gravante sull'Amministrazione è risultato insufficiente a dimostrare una diversa fattispecie negoziale. Pertanto l'avviso di liquidazione (imposta e sanzioni) è stato annullato e le spese di giudizio compensate.
Norme richiamate
DPR n.131/1986, art.54 comma 5
Norma richiamata come base formale per l'emissione dell'avviso di liquidazione da parte dell'Ufficio (recupero d'imposta ed emissione dell'atto).
DPR n.131/1986, art.20 (modificato dall'art.1 L. n.205/2017)
La Commissione ha interpretato la novella come norma interpretativa e retroattiva: ai fini dell'imposta di registro l'interpretazione deve fondarsi sulla natura intrinseca e sugli effetti giuridici desumibili dall'atto presentato, escludendo l'utilizzo di elementi extratestuali o atti collegati per riqualificare la fattispecie.
TUR, art.69 (sanzioni)
Richiamato dall'Ufficio per la determinazione della sanzione nella misura applicata; la Commissione non ha convalidato l'applicazione delle sanzioni in presenza della riqualificazione non dimostrata secondo i limiti dell'art.20 novellato.
Statuto del Contribuente, art.10-bis
Indicato come lo strumento pertinente per affrontare ipotesi di abuso/antielusione qualora l'Amministrazione voglia sindacare sugli effetti economici reali anziché sugli effetti giuridici degli atti; se l'Ufficio intende andare oltre la forma degli atti deve far riferimento alle regole anti-abuso.
La decadenza è stata eccepita dalle ricorrenti ma non è risultata decisiva nella decisione: la Commissione ha deciso sul merito valorizzando la portata retroattiva interpretativa dell'art.20 e l'insufficienza probatoria dell'Amministrazione.
Massime di principio
- La novellata formulazione dell'art.20 DPR 131/86 va interpretata in senso restrittivo per l'Amministrazione: ai fini della registrazione si devono considerare gli elementi desumibili dall'atto posto in registrazione, non elementi extratestuali; la norma è stata ritenuta interpretativa e applicabile retroattivamente.
- La scelta tra cessione dell'azienda o cessione di partecipazioni, se correttamente formalizzata e con effetti giuridici distinti, rientra nel principio del legittimo risparmio d'imposta e non costituisce di per sé abuso fiscale; la semplice convenienza fiscale non è sufficiente a giustificare una riqualificazione.
- Se l'Amministrazione intende dimostrare che l'operazione è in realtà cessione di ramo d'azienda occorre fornire prova grave, precisa e concordante e non basarsi su elementi esterni non desumibili dall'atto registrato; l'onere della prova grava sull'Ufficio.
- Per contestare la sostanza di operazioni formalmente diverse, l'Amministrazione dovrebbe valutare l'uso degli strumenti anti-abuso (art.10-bis dello Statuto del Contribuente e normativa anti-elusiva), non l'art.20 novellato, che limita l'uso di elementi extratestuali.
- In operazioni complesse è fondamentale documentare chiaramente la natura giuridica e gli effetti degli atti (contratti, delibere sociali, perizie, atti di conferimento) e mantenerne la coerenza formale per contrastare efficacemente eventuali contestazioni. La corretta tenuta della documentazione aiuta a far valere la scelta legittima di strutturazione fiscale.
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