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Sentenza

Sentenza del 15/09/2021 n. 3515 - Comm. Trib. Prov. Milano

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato un avviso di liquidazione per imposta di registro e sanzioni relativo alla presunta riqualificazione della cessione di quote quale cessione di ramo d'azienda (con recupero di imposta e sanzioni), lamentando che le operazioni erano state strutturate come trasferimento di partecipazioni e successivo conferimento e che tale scelta rientrava nel legittimo risparmio d'imposta. Hanno inoltre dedotto che, ai fini dell'imposta di registro, l'art. 20 DPR 131/86, come modificato dalla legge 205/2017, impone di valutare la natura e gli effetti desumibili dall'atto da registrare escludendo elementi extratestuali; hanno altresì evocato la decadenza ex art.76 comma 2 TUIR. L'Agenzia invece sosteneva l'esistenza di un contratto verbale di cessione del ramo d'azienda comprovato da plurimi elementi istruttori e richiamava la possibilità di riqualificazione ai fini impositivi e l'applicazione delle sanzioni.

La decisione

La Commissione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la nuova formulazione dell'art. 20 DPR 131/86 (modificato dalla L. 205/2017) abbia carattere interpretativo e valenza retroattiva, per cui l'Ufficio non poteva riqualificare i negozi facendo riferimento a elementi estranei agli atti da registrare. La scelta delle parti di operare mediante trasferimento dell'azienda verso partecipazione societaria e successiva cessione della partecipazione è stata considerata legittima e riconosciuta come alternativa valida rispetto alla cessione diretta del ramo d'azienda (principio del legittimo risparmio d'imposta). L'onere probatorio gravante sull'Amministrazione è risultato insufficiente a dimostrare una diversa fattispecie negoziale. Pertanto l'avviso di liquidazione (imposta e sanzioni) è stato annullato e le spese di giudizio compensate.

Norme richiamate

  • DPR n.131/1986, art.54 comma 5

    Norma richiamata come base formale per l'emissione dell'avviso di liquidazione da parte dell'Ufficio (recupero d'imposta ed emissione dell'atto).

  • DPR n.131/1986, art.20 (modificato dall'art.1 L. n.205/2017)

    La Commissione ha interpretato la novella come norma interpretativa e retroattiva: ai fini dell'imposta di registro l'interpretazione deve fondarsi sulla natura intrinseca e sugli effetti giuridici desumibili dall'atto presentato, escludendo l'utilizzo di elementi extratestuali o atti collegati per riqualificare la fattispecie.

  • TUR, art.69 (sanzioni)

    Richiamato dall'Ufficio per la determinazione della sanzione nella misura applicata; la Commissione non ha convalidato l'applicazione delle sanzioni in presenza della riqualificazione non dimostrata secondo i limiti dell'art.20 novellato.

  • Statuto del Contribuente, art.10-bis

    Indicato come lo strumento pertinente per affrontare ipotesi di abuso/antielusione qualora l'Amministrazione voglia sindacare sugli effetti economici reali anziché sugli effetti giuridici degli atti; se l'Ufficio intende andare oltre la forma degli atti deve far riferimento alle regole anti-abuso.

  • TUIR, art.76 comma 2

    La decadenza è stata eccepita dalle ricorrenti ma non è risultata decisiva nella decisione: la Commissione ha deciso sul merito valorizzando la portata retroattiva interpretativa dell'art.20 e l'insufficienza probatoria dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • La novellata formulazione dell'art.20 DPR 131/86 va interpretata in senso restrittivo per l'Amministrazione: ai fini della registrazione si devono considerare gli elementi desumibili dall'atto posto in registrazione, non elementi extratestuali; la norma è stata ritenuta interpretativa e applicabile retroattivamente.
  • La scelta tra cessione dell'azienda o cessione di partecipazioni, se correttamente formalizzata e con effetti giuridici distinti, rientra nel principio del legittimo risparmio d'imposta e non costituisce di per sé abuso fiscale; la semplice convenienza fiscale non è sufficiente a giustificare una riqualificazione.
  • Se l'Amministrazione intende dimostrare che l'operazione è in realtà cessione di ramo d'azienda occorre fornire prova grave, precisa e concordante e non basarsi su elementi esterni non desumibili dall'atto registrato; l'onere della prova grava sull'Ufficio.
  • Per contestare la sostanza di operazioni formalmente diverse, l'Amministrazione dovrebbe valutare l'uso degli strumenti anti-abuso (art.10-bis dello Statuto del Contribuente e normativa anti-elusiva), non l'art.20 novellato, che limita l'uso di elementi extratestuali.
  • In operazioni complesse è fondamentale documentare chiaramente la natura giuridica e gli effetti degli atti (contratti, delibere sociali, perizie, atti di conferimento) e mantenerne la coerenza formale per contrastare efficacemente eventuali contestazioni. La corretta tenuta della documentazione aiuta a far valere la scelta legittima di strutturazione fiscale.

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