Cassazione Civile, Ordinanza n. 23217/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un’intimazione di sfratto per morosità relativa a un immobile locato. Il locatore chiedeva convalida dello sfratto, rilascio dell’immobile e, in caso di opposizione, la risoluzione del contratto e la condanna al pagamento dei canoni e degli oneri accessori. La conduttrice si opponeva deducendo un inadempimento del locatore per il guasto non riparato dell’ascensore condominiale, che avrebbe giustificato l’autoriduzione del canone, e sosteneva che la morosità fosse comunque inferiore a un canone al momento della decisione. Il Tribunale rigettava la domanda del locatore per indeterminatezza dell’ammontare della morosità. In appello, invece, la Corte territoriale accoglieva il gravame del locatore, accertando che alla data della notifica dell’intimazione la conduttrice era morosa per € 675,00, importo superiore a una mensilità di € 650,00, e dichiarava la risoluzione del contratto per grave inadempimento, ordinando il rilascio e condannando al pagamento di canoni e oneri condominiali. In cassazione la conduttrice proponeva undici motivi: nullità della sentenza per mancata lettura del dispositivo, illeggibilità e mancanza di sottoscrizione del verbale, illegittimo stralcio del pre-verbale, omessa trascrizione delle conclusioni, omessa pronuncia, lesione del contraddittorio per mancata notifica dell’anticipazione d’udienza, omessa ricostruzione del processo, violazione dell’art. 5 l. 392/1978, errata valutazione delle prove sulla legittimità dell’autoriduzione del canone e sulle spese condominiali, e infine violazione degli artt. 5 e 56 l. 392/1978 e dell’art. 1455 c.c. per la data di rilascio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi: ha escluso nullità processuali per la presunta mancata lettura del dispositivo, per il verbale e per il pre-verbale; ha affermato che eventuali vizi del contraddittorio risultavano comunque sanati dalla partecipazione all’udienza e che le censure sulla motivazione erano generiche o non decisive; ha soprattutto confermato che, in materia di sfratto per morosità, la gravità dell’inadempimento va apprezzata con riferimento alla situazione esistente al momento dell’inadempimento e della domanda, sicché il successivo pagamento di una parte del debito non elide la gravità già integrata. È stata quindi confermata la risoluzione del contratto e la condanna alle spese. La Corte ha altresì posto a carico della ricorrente l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla richiesta di ordinanza provvisoria di rilascio nel procedimento di sfratto
richiamato per il mutamento del rito dopo l’opposizione all’intimazione di sfratto
art. 5 L. 27 luglio 1978, n. 392
la gravità della morosità è valutata sulla base dell’inadempimento rilevante; nel caso concreto l’importo dovuto superava una mensilità
richiamato in relazione alla valutazione della gravità dell’inadempimento e alla domanda sulla data di rilascio
"Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione"
conferma l’irrilevanza del pagamento effettuato dopo la domanda ai fini dell’esclusione della risoluzione per inadempimento
richiamato rispetto alla modalità decisoria con lettura del dispositivo e redazione della sentenza in udienza
art. 132, comma 2, n. 3 c.p.c.
invocato per la dedotta incompletezza della trascrizione delle conclusioni delle parti
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per la dedotta mancanza o insufficienza della motivazione e della ricostruzione del processo
richiamato in relazione alla dedotta nullità del procedimento per lo stralcio del pre-verbale
richiamato in relazione al pre-verbale d’udienza
richiamato per omessa pronuncia sulle domande dell’appellata
invocato per pretesa lesione del contraddittorio
richiamato per la dedotta errata valutazione delle prove da parte del giudice di merito
richiamato per la dedotta errata valutazione delle prove da parte del giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per denunciare la violazione di norme sostanziali
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato per denunciare nullità processuali e della sentenza
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
utilizzato per denunciare omesso esame o insufficiente valutazione di fatti decisivi
richiamato per l’inammissibilità del motivo su questione già risolta in modo conforme alla giurisprudenza consolidata
richiamato per l’onere di indicare specificamente il pregiudizio derivante dalla denunciata nullità processuale
richiamato per affermare che la redazione del verbale è atto proprio del cancelliere
richiamato per la censura sulla presunta mancanza di sottoscrizione del verbale
richiamato per la fede privilegiata dell’atto pubblico, incluso il verbale d’udienza
richiamato per il potere del giudice di appello in materia di ammissibilità delle produzioni
richiamato in relazione al procedimento incidentale di sospensione e alla regolazione delle spese
art. 56 L. 27 luglio 1978, n. 392
richiamato per il provvedimento sulla data di rilascio dell’immobile, ritenuto non decisorio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel procedimento di sfratto per morosità, la gravità dell’inadempimento va valutata con riferimento alla situazione di morosità esistente al momento rilevante per la domanda, e il successivo pagamento parziale non elimina di per sé la già integrata gravità.
- Dalla proposizione della domanda di risoluzione il debitore inadempiente non può più utilmente adempiere ai fini dell’esclusione della risoluzione; eventuali pagamenti successivi possono rilevare solo ai fini della quantificazione economica del residuo dovuto.
- La censura di nullità processuale in cassazione richiede la specifica indicazione del concreto pregiudizio subito: la deduzione astratta del vizio, senza allegare l’incidenza effettiva sul diritto di difesa, è inammissibile.
- La mancata o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nella sentenza è, di regola, una mera irregolarità formale e diventa vizio solo se ha inciso in concreto sull’attività decisoria, determinando omessa pronuncia o difetto di motivazione su punti decisivi.
- Le doglianze contro la valutazione delle prove sono inammissibili se si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del merito, salvo i ristretti limiti della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nei casi riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità.
- I vizi relativi al contraddittorio possono ritenersi sanati quando la parte abbia comunque partecipato all’udienza e abbia avuto la possibilità di svolgere le proprie difese, salvo specifica dimostrazione dell’effettivo pregiudizio.
- Le questioni attinenti alla decisorietà di un provvedimento o alla corretta modalità di trattazione in appello devono essere specificamente contestate tempestivamente nel processo, non potendo essere introdotte per la prima volta in cassazione in forma generica.
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