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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32514/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

Una società venditrice conveniva in giudizio l'acquirente chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita di una cucina completa di elettrodomestici e piano in okite, oltre al pagamento del prezzo residuo; l'acquirente si costituiva sostenendo che il bene consegnato non fosse conforme a quanto promesso, che la progettazione dei punti luce fosse errata, contestava la quantificazione della somma richiesta e proponeva domanda riconvenzionale di risoluzione per grave inadempimento della venditrice e di risarcimento danni. Il Tribunale accoglieva la domanda principale, dichiarava risolto il contratto per inadempimento dell'acquirente, la condannava al pagamento di una somma inferiore a quella richiesta e dichiarava inammissibile la riconvenzionale. La Corte d'appello confermava. In cassazione la soccombente proponeva dieci motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 130 cod. consumo, sostenendo che l'onere di provare le circostanze ostative alla risoluzione dovesse gravare sulla venditrice; 2) violazione dell'art. 130, comma 10, cod. consumo, deducendo che la risoluzione non richiederebbe un difetto di lieve entità, bensì l'impossibilità o eccessiva onerosità di riparazione/sostituzione; 3) omesso esame del costo delle sostituzioni; 4) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita mancata confutazione della sentenza di primo grado anche alla luce della disciplina generale della compravendita; 5) omessa pronuncia sulla qualificazione del rapporto come commissione ex artt. 1731 ss. c.c.; 6) altro omesso esame sul costo delle sostituzioni e sulla pretesa contraddittorietà della motivazione; 7) violazione dell'art. 1223 c.c. sulla quantificazione del lucro cessante, sostenendo che andassero detratte le spese di adempimento; 8) omesso esame della mancata consegna dei beni; 9) violazione dell'art. 342 c.p.c. per la ritenuta mancata contestazione specifica della CTU; 10) omessa pronuncia sulla richiesta di rimborso di euro 320,00 per danni all'intonaco causati dagli operai durante l'installazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato, in particolare, che nel sistema del codice del consumo i rimedi sono gerarchizzati: prima riparazione o sostituzione, poi, solo se questi non sono possibili o sono eccessivamente onerosi, risoluzione o riduzione del prezzo. Ha quindi precisato che, quando il consumatore chieda i rimedi secondari, grava su di lui l'onere di allegare e provare il difetto di conformità e i presupposti che legittimano la risoluzione, senza beneficiare dell'agevolazione probatoria prevista per i rimedi primari. Gli altri motivi sono stati ritenuti inammissibili o infondati: in parte per difetto di specificità, in parte per preclusione derivante dalla doppia conforme, in parte perché miravano a una rivalutazione del merito o perché la Corte d'appello aveva già considerato i fatti dedotti. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per l'assenza di precedenti sulla questione trattata nel primo motivo.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto azionato resta a carico di chi chiede la tutela; nel caso di azione risolutoria proposta dal consumatore, i presupposti del rimedio secondario devono essere provati da chi lo invoca.

  • art. 130 codice del consumo

    Il sistema di tutela dell'acquirente-consumatore è gerarchizzato: prima i rimedi ripristinatori (riparazione o sostituzione), poi, in via subordinata, i rimedi secondari (risoluzione o riduzione del prezzo).

  • art. 130, comma 7, codice del consumo

    La transizione ai rimedi secondari opera quando la riparazione o sostituzione non siano possibili o risultino eccessivamente onerose, ovvero non eliminino le difformità.

  • art. 130, comma 10, codice del consumo

    La risoluzione è esclusa per difetti di lieve entità; la Corte valorizza il carattere residuale e subordinato del rimedio ablativo.

  • art. 132, terzo comma, codice del consumo

    La presunzione legale relativa riguarda la preesistenza del difetto entro il termine di sei mesi dalla consegna, ma non esonera dall'allegazione e prova del difetto di conformità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge richiede la puntuale individuazione della regola di diritto erroneamente applicata o interpretata.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile se tende a una nuova valutazione del merito o se, in presenza di doppia conforme, non indica le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve essere specifico e deve confrontarsi con la statuizione impugnata; non è sufficiente riprodurre critiche generiche o estranee alla ratio decidendi della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande o eccezioni ritualmente proposte e ammissibili; se la questione non era validamente introdotta, non sorge l'obbligo del giudice di decidere nel merito.

  • art. 1223 c.c.

    Nel risarcimento per inadempimento, le spese sostenute per adempiere non possono essere automaticamente sottratte dal lucro cessante richiesto dalla parte adempiente o dal contraente non inadempiente.

  • art. 1455 c.c.

    L'inadempimento deve essere di non scarsa importanza per giustificare la risoluzione; la Corte richiama tale criterio nella valutazione dei difetti della cucina.

  • art. 1453 c.c.

    La risoluzione per inadempimento appartiene al diritto comune, ma nel caso di vendita di beni di consumo opera solo nei limiti e secondo la sequenza dei rimedi prevista dalla disciplina consumeristica.

  • art. 1492 c.c.

    Le azioni edilizie di riduzione del prezzo e risoluzione restano sullo sfondo come rimedi di diritto comune richiamati in via di confronto con la disciplina consumeristica.

  • artt. 1731 ss. c.c.

    La ricorrente li invocava per qualificare il rapporto come commissione, ma la Corte non ha ravvisato un'omessa pronuncia utile, anche per il difetto di specifica prospettazione della questione nei gradi di merito.

Massime di principio

  • Nel contratto di vendita di beni di consumo, il sistema dei rimedi è gerarchico: il consumatore deve prima chiedere la riparazione o la sostituzione e può accedere alla risoluzione o alla riduzione del prezzo solo se i rimedi primari sono impossibili, inefficaci o eccessivamente onerosi.
  • Quando il consumatore agisce con i rimedi secondari, non beneficia dell'agevolazione probatoria propria della fase ripristinatoria: deve comunque allegare e provare il difetto di conformità e i fatti costitutivi del diritto alla risoluzione.
  • La presunzione legale relativa di preesistenza del difetto entro il termine previsto dalla normativa consumeristica non elimina l'onere di dedurre e dimostrare l'esistenza del difetto stesso.
  • In sede di legittimità, il motivo per violazione di legge deve individuare con precisione la norma asseritamente violata e la regula iuris erroneamente applicata; non è sufficiente contestare il risultato di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove, e in presenza di doppia conforme è ulteriormente precluso se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
  • L'omessa pronuncia è denunciabile solo se la domanda o eccezione era ritualmente e specificamente proposta; se la questione è stata introdotta in modo inammissibile o non è stata correttamente devoluta, non vi è obbligo del giudice di decidere nel merito.
  • Nel risarcimento da inadempimento, le spese sostenute per l'adempimento non si sottraggono automaticamente dal danno risarcibile e, a maggior ragione, non possono essere opposte dalla parte inadempiente per ridurre il lucro cessante altrui.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaGaranzia dei beni di consumoImpugnazioniProveInadempimento
RamiContrattiConsumatoriProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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