Cassazione Penale, Sentenza n. 30476/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'appello contro la sentenza del Tribunale di Roma del 14/03/2024. La Corte d'appello aveva ritenuto l'appello inammissibile per difetto dell'elezione di domicilio ex art. 581, comma 1-ter, c.p.p., nonostante l'atto di appello contenesse l'indicazione di essere "elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia n. 732/d presso lo studio legale dell'avvocato Juan Carlos MedinaMedina" e fosse allegato il verbale dell'udienza di convalida dell'arresto (26/02/2024) contenente la dichiarazione di elezione di domicilio. Il ricorrente contestava quindi l'erronea applicazione della norma di ammissibilità e richiedeva l'annullamento della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendo che l'onere previsto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (deposito della dichiarazione o elezione di domicilio) possa essere assolto anche mediante richiamo espresso e specifico, contenuto nell'atto di impugnazione, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, purché ciò consenta l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione. Applicando il principio stabilito dalle Sezioni Unite (n. 13808/2024), la Corte ha rilevato che l'appellante aveva indicato l'elezione di domicilio nell'atto di appello e aveva allegato il verbale che la conteneva; pertanto l'appello era ammissibile. L'ordinanza della Corte d'appello è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Roma per l'ulteriore prosecuzione.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
L'onere di deposito della dichiarazione o elezione di domicilio, previsto a pena di inammissibilità, può essere assolto anche mediante richiamo espresso e specifico nell'atto di impugnazione a una precedente dichiarazione/e elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, se tale richiamo consente l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione; applicabile alle impugnazioni presentate sino al 24/08/2024 (principio tempus regit actum).
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Richiede, per l'imputato assente, uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza; la differenza testuale giustifica un diverso onere probatorio rispetto all'imputato presente.
art. 110 cod. pen. e art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme sostanziali richiamate in relazione al reato contestato (concorso di persone e detenzione/cessione di stupefacenti): forniscono il quadro del fatto per cui è stato proposto l'appello.
art. 131-bis cod. pen. e art. 62, n. 4 cod. pen.
Norme richiamate dall'appellante come basi per richiesta di proscioglimento o per la concessione di circostanze attenuanti/migliorative, oggetto della difesa in sede di impugnazione di merito.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Atto che ha introdotto l'art. 581, comma 1-ter; rilevante per la genesi della norma procedurale oggetto di interpretazione.
Ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter; la Corte ha applicato il principio tempus regit actum stabilendo che la disciplina si applica alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024.
Sezioni Unite Penali, sent. n. 13808 del 24/10/2024 (depositata 8/4/2025), Rv. 287855-01
Pronuncia clarificatrice che ha stabilito che il deposito dell'elezione di domicilio ai fini dell'ammissibilità può essere soddisfatto anche con richiamo espresso e specifico a precedente dichiarazione nel fascicolo, con indicazione chiara del luogo per la notificazione; principio decisivo per l'accoglimento del ricorso.
Sez. VI, sent. n. 22287 del 10/04/2024
Orientamento richiamato dal ricorrente secondo cui la dichiarazione/elezione di domicilio può essere antecedente alla sentenza impugnata se depositata unitamente all'atto di appello; utile nel contrasto giurisprudenziale risolto dalle Sezioni Unite.
Massime di principio
- Per gli imputati 'presenti' il requisito dell'elezione/dichiarazione di domicilio ai fini di ammissibilità dell'appello può essere soddisfatto mediante un richiamo espresso e specifico nell'atto di impugnazione a una precedente dichiarazione depositata nel fascicolo, purché la collocazione sia indicata in modo da rendere immediata e inequivocabile la notificazione.
- Verificare sempre la data di presentazione dell'impugnazione rispetto a eventuali abrogazioni o modifiche normative (principio tempus regit actum): la disciplina vigente al momento della proposizione dell'atto si applica.
- Nel caso di imputato assente la giurisprudenza richiede formalità più stringenti (es. mandato rilasciato dopo la sentenza); non si può trattare allo stesso modo la posizione dell'imputato presente e dell'imputato assente.
- Se l'atto di appello indica il domicilio e allega o richiama chiaramente la dichiarazione/e elezione di domicilio già presente nel fascicolo, la declaratoria di inammissibilità per difetto di elezione di domicilio può essere erronea e suscettibile di annullamento in Cassazione.
- Quando il vizio è meramente formale e risolvibile con l'accertamento degli atti (nessun profilo di merito da riesaminare), la Cassazione può annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata.
- Per cautela difensiva: indicare sempre nell'atto di appello l'elezione di domicilio in modo esplicito e allegare la relativa dichiarazione o indicare con precisione la sua collocazione in fascicolo per evitare contestazioni di inammissibilità.
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