Cassazione Civile, Ordinanza n. 02958/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
Il proprietario di una villa settecentesca sita nel territorio comunale chiedeva il risarcimento dei danni asseritamente derivati dai lavori di demolizione eseguiti da una società appaltatrice per incarico del Comune, sostenendo che l'intervento avesse danneggiato numerosi manufatti e che dovessero essere risarciti anche ulteriori pregiudizi, incluso il danno biologico. In primo grado veniva riconosciuto solo un ristoro limitato per la mancata rimozione delle macerie. In appello il proprietario insisteva per una condanna solidale del Comune, del Sindaco quale Ufficiale del Governo e dell'impresa appaltatrice. In Cassazione deduceva: violazione degli artt. 2697 c.c., 116 c.p.c. e 2043 c.c. per errata ripartizione dell'onere della prova e per malgoverno delle prove documentali; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla procedura di salvaguardia dei beni culturali; violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e 116 c.p.c. sulla prova del danno e delle presunzioni; violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1226 c.c. sulla liquidazione del danno; violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese di lite, ritenute liquidate in misura eccessivamente ridotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto preliminarmente inammissibile l'intero ricorso perché redatto in modo 'assemblato', mediante riproduzione integrale di atti e documenti di merito senza sintesi funzionale, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. e del principio di autosufficienza. Ha poi osservato, comunque, che i motivi erano inammissibili perché le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, miravano in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio e gli apprezzamenti di merito, non sindacabili in sede di legittimità se congruamente motivati. Ha escluso inoltre il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. poiché il ricorrente lamentava la mancata valutazione di elementi istruttori e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Quanto alle spese, ha ritenuto non censurabile la scelta della Corte d'appello di commisurare la liquidazione al valore del danno effettivamente riconosciuto e non a quello originariamente preteso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di cassazione in favore dei controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha rilevato che la censura era in realtà diretta a sollecitare una diversa valutazione delle prove di merito.
Richiamato in tema di presunzioni; la Corte ha osservato che il ricorrente non denunciava la violazione dei criteri di gravità, precisione e concordanza, ma proponeva una ricostruzione alternativa dei fatti.
Richiamato in tema di presunzioni semplici; non è stata ravvisata una effettiva violazione della norma, ma solo una contestazione del merito.
Invocato per dedurre ultrapetizione o omissione; la Corte ha ritenuto che le doglianze riguardassero in realtà valutazioni di fatto riservate al giudice di merito.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova vincolata un regime di libera valutazione o viceversa; nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a contestare il convincimento probatorio del giudice.
Richiamato con riferimento alla liquidazione equitativa del danno; la Corte non ha ravvisato errori di diritto nella quantificazione operata in appello.
La liquidazione delle spese commisurata al danno effettivamente riconosciuto e la compensazione parziale disposta dal giudice di merito non sono state ritenute sindacabili in cassazione nel caso concreto.
Utilizzato dal ricorrente per prospettare violazioni di legge; la Corte ha rilevato che i motivi mascheravano censure di merito.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non alla mancata valutazione di singoli elementi istruttori.
Il ricorso per cassazione deve indicare e sintetizzare atti e documenti rilevanti; la riproduzione integrale e disorganica di documenti di merito rende il ricorso inammissibile per violazione dell'autosufficienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.
Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproduzione integrale e non selettiva di atti e documenti di merito, senza una sintesi funzionale che consenta di individuare con immediatezza i fatti rilevanti e le censure proposte.
- La deduzione di violazione di legge non è ammissibile se, sotto la veste formale dell'errore di diritto, mira a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività riservata al giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e controverso, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o documentali.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento o applichi il libero convincimento a prove vincolate; non basta contestare l'esito dell'apprezzamento probatorio.
- La censura sulla quantificazione del danno e sulla liquidazione delle spese non può tradursi in un sindacato di merito sulla valutazione discrezionale del giudice di appello, se la motivazione è congrua e logicamente coerente.
- Ai fini della liquidazione delle spese, il giudice può assumere come parametro il valore del danno effettivamente riconosciuto, e non quello originariamente preteso, quando la domanda sia stata accolta solo in parte.
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