Cassazione Civile, Ordinanza n. 25046/2021 del 16/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda nasce da una sperimentazione gestionale pubblico-privata ex art. 9-bis del d.lgs. n. 502 del 1992, avviata da una ASL per attivare un centro volto al recupero della mobilità passiva ortopedica. All'esito di una gara pubblica, il partenariato privato risultava aggiudicatario e costituiva una società di progetto. Dopo l'avvio dell'attività, la sperimentazione veniva interrotta dalla Regione per il mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto, ossia la riduzione del tasso di fuga entro i limiti fissati, e il rapporto veniva risolto. La società privata impugnava gli atti davanti al giudice amministrativo; il TAR dichiarava in parte l'improcedibilità e in parte l'inammissibilità per difetto di giurisdizione, e il Consiglio di Stato respingeva l'appello ritenendo, quanto alla risoluzione del contratto, che non vi fosse esercizio di potere autoritativo ma di un diritto potestativo di fonte contrattuale. La società proponeva quindi ricorso per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite con due motivi, ma prima della decisione depositava rinuncia al ricorso, accettata dalle controparti.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno preso atto della rinuncia ritualmente formulata e, in applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c., hanno dichiarato estinto il giudizio. Non è stata pronunciata condanna alle spese per effetto dell'accettazione della rinuncia da parte delle controricorrenti. È stata inoltre esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché la definizione è avvenuta per estinzione e non per rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
art. 9-bis d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
richiamato come base normativa della sperimentazione gestionale pubblico-privata oggetto della controversia
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
la rinuncia ritualmente formulata al ricorso determina la cessazione dell'impugnazione
la rinuncia accettata comporta l'estinzione del giudizio; non vi è pronuncia sulle spese se l'accettazione è intervenuta
in presenza di accettazione della rinuncia da parte delle controparti non si provvede sulle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica quando il processo si conclude per estinzione a seguito di rinuncia accettata, non trattandosi di rigetto o inammissibilità
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come base del contributo unificato ordinario rispetto al quale opera l'eventuale aumento
fondamento della mancata regolazione delle spese per effetto dell'accettazione della rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se ritualmente proposta e accettata dalle controparti, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il processo si estingue per rinuncia accettata, non si pronuncia sulle spese di lite.
- L'ulteriore importo pari al contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica se la definizione del giudizio non avviene per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso ma per estinzione.
- La natura formalmente amministrativa dell'atto di risoluzione non è decisiva, ai fini del riparto di giurisdizione, se la controversia verte sull'esercizio di un diritto potestativo di fonte contrattuale; tuttavia nel caso esaminato tale profilo resta assorbito dalla rinuncia al ricorso.
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