Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18993/2021 del 06/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della decisione della Commissione tributaria centrale di Torino che aveva dichiarato l'estinzione del processo ritenendo che la controversia fosse stata definita mediante condono (domanda di condono per gli anni 1972 e precedenti ai sensi del d.l. 660/1973) e che la cartella esattoriale fosse stata notificata oltre i termini di iscrizione a ruolo previsti dalla legge 28 agosto 1979. L'Avvocatura generale dello Stato ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione apparente e mancata istruttoria in ordine alla sussistenza del condono (assenza della copia della domanda di condono e del provvedimento di accettazione e/o del pagamento), per mancata indicazione del termine a quo ai fini della decadenza e per contrasto tra motivazione e dispositivo; ha inoltre censurato la violazione delle norme sul condono (art. 11 d.l. 660/1973) e della regola sulla prova (art. 2697 c.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso ritenendo la motivazione della Commissione tributaria centrale del tutto apparente: la sentenza non ha spiegato il contrasto con l'accertamento della Commissione di secondo grado che aveva escluso il condono, né ha indicato i dati cronologici necessari a sostenere la premessa della tardiva notificazione della cartella. Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso il giudizio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Piemonte; ha assorbito i restanti motivi.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte ha ritenuto che la decisione non ha assolto all'obbligo di motivazione richiesto da tale norma, risultando la motivazione apparente e insufficiente.

  • disposizioni di attuazione del c.p.c.

    art. 132, secondo comma, n. 4; art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamate dalla ricorrente in relazione alla forma e completezza della motivazione; la Corte ha condiviso l'esigenza di motivazione chiara e di riferimenti cronologici, la cui omissione ha reso la decisione nulla per motivazione apparente.

  • codice di procedura civile

    art. 360, primo comma, nn. 3 e 4; art. 156, secondo comma

    Art. 360 è stato invocato come base per il sindacato in Cassazione sulla motivazione (nullità per motivazione apparente); art. 156 è richiamato con riferimento alla coerenza tra motivazione e dispositivo, cui la Corte ha prestato attenzione nel valutare la contraddittorietà.

  • d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (conv. L. 19 dicembre 1973, n. 823)

    La ricorrente contestava che la mera presentazione dell'istanza di condono non valga a definire la controversia senza prova dell'accoglimento e del pagamento; la Corte ha ritenuto che la sentenza ometta tali accertamenti.

  • codice civile

    Rinvio alla regola dell'onere della prova: la Corte ha sottolineato l'assenza delle prove documentali richieste (domanda di condono, provvedimento di accettazione, pagamento) necessarie a sostenere la definizione della controversia.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma procedurale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio senza discussione orale; richiamata nella fase processuale per le modalità di trattazione dell'udienza.

  • legge

    La Commissione centrale ha fatto riferimento a questa legge per la presunta decadenza dell'Amministrazione per tardiva notifica; la Corte ha osservato che il riferimento è equivoco e privo di dati cronologici chiari.

  • giurisprudenza di legittimità (Sez. Un.)

    sentenze sulla "motivazione apparente" e sulla riduzione del sindacato di legittimità

    La Corte ha applicato il principio secondo cui, dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., è deducibile in Cassazione la nullità per motivazione apparentemente inesistente, contraddittoria, perplessa o incomprensibile; tale principio ha giustificato l'accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • La mera presentazione di una domanda di condono non è sufficiente a dichiarare definita una controversia: è necessaria la produzione di elementi probatori (provvedimento di accoglimento e, se previsto, prova del pagamento) che comprovino l'effetto estintivo.
  • Quando si adduce la decadenza dell'Amministrazione per tardiva notifica, la decisione deve indicare chiaramente il termine a quo e i dati cronologici che giustifichino la contestata intempestività; l'assenza di tali indicazioni rende la motivazione apparentemente insufficiente.
  • La Cassazione può sindacare la motivazione quando questa sia materialmente assente, contraddittoria, perplessa o apparente: tali vizi sono deducibili in sede di legittimità e possono determinare la cassazione per vizio motivazionale.
  • Il giudice di merito è tenuto a confrontarsi esplicitamente con gli accertamenti del giudice di grado precedente; l'omissione di un'esplicita risposta a un accertamento contrario può configurare motivazione apparente.
  • Sull'onere della prova: chi afferma la definizione della controversia per condono deve dimostrare gli atti e i pagamenti necessari; in assenza di tale prova, la pretesa estintiva non può essere ritenuta accertata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.