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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19030/2021 del 06/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato radiato dal CDD di Bari e la sanzione confermata dal CNF per violazioni deontologiche connesse a fatti risalenti al 2007-2008: associazione a delinquere, corruzione in atti giudiziari, abuso d'ufficio e falsità ideologica commessi nell'ambito delle funzioni svolte come coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Modugno, con uso di intercettazioni telefoniche come elemento di prova. In cassazione il ricorrente deduceva, fra l'altro: prescrizione dell'azione disciplinare; illegittima riattivazione del procedimento disciplinare nonostante la sospensione per pregiudizialità penale (richiamando la disciplina transitoria della legge n.247/2012 e del relativo regolamento); tardiva riassunzione ai sensi dell'art.297 c.p.c.; illegittima utilizzazione delle intercettazioni; applicazione di norme deontologiche diverse rispetto all'atto originario; eccessiva severità della sanzione senza tener conto di assenza di vantaggio economico e precedenti disciplinari positivi; vizio per mancata astensione/ricusazione di un componente del CDD.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha dichiarato inammissibili o infondati i vari motivi, confermando: l'applicazione del regime previgente della prescrizione ai fatti commessi prima della legge n.247/2012 (con conseguente esclusione della maturazione della prescrizione nella vicenda concreta); la legittimità della riattivazione del procedimento disciplinare alla luce dell'autonomia prevista dall'art.54 L.247/2012 (sospensione penale rimane facoltativa e limitata, non più necessaria salvo acquisizioni indispensabili); la piena utilizzabilità in sede disciplinare delle intercettazioni legittimamente acquisite nel processo penale; l'assenza di violazione del principio del favor rei nel ricondurre i fatti alle norme del codice deontologico vigente, per la sostanziale continuità normativa; la legittimità della determinazione della sanzione (radiazione) quale apprezzamento discrezionale del giudice disciplinare; e l'inammissibilità della censura per mancata ricusazione tardiva. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, conferma della radiazione, assorbimento della richiesta di sospensione dell'esecutività della decisione impugnata, nessuna condanna alle spese a carico dell'intimato, e indicazione dell'obbligo per il ricorrente di versamenti previsti dalla normativa di finanza pubblica.

Norme richiamate

  • art. 54 legge n. 247/2012

    Introduce l'autonomia tra procedimento disciplinare e procedimento penale: la sospensione del giudizio disciplinare per pregiudizialità penale è divenuta facoltativa e limitata nel tempo, potendo essere disposta solo se necessario per acquisire atti o notizie dal processo penale

  • art. 65 legge n. 247/2012

    "Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella stessa legge, si applicano, se necessario e in quanto compatibili, le disposizioni vigenti non abrogate"

    Regola transitoria: fino all'entrata in vigore del regolamento attuativo (reg. CNF n.2/2014) possono applicarsi disposizioni previgenti; la corte ne trae conseguenze sul decorso dei termini prescrizionali nei procedimenti in corso

  • art. 51 R.D.L. n. 1578/1933

    disciplina della prescrizione dell'azione disciplinare (decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza penale, nel previgente regime)

    Per i fatti commessi anteriormente alla riforma, si applica il regime previgente: la decorrenza della prescrizione, in presenza di sospensione per pendenza di procedimento penale, può essere differita fino al passaggio in giudicato della sentenza penale

  • art. 297 c.p.c.

    Regola i termini per la riassunzione delle cause sospese; nella prassi disciplinare la riassunzione dopo sospensione opera secondo i principi giurisprudenziali e non sempre determina decadenza automatica se la riattivazione è avvenuta prima della definizione del processo penale

  • art. 270 c.p.p.

    Norma che limita l'utilizzabilità delle intercettazioni in altri procedimenti penali: la Corte ha ritenuto che tale limitazione non si estende al procedimento disciplinare, purché le intercettazioni siano state legalmente disposte e acquisite

  • art. 295 c.p.c.

    Prevede la sospensione del procedimento quando la decisione della causa pregiudiziale è indispensabile per decidere; la Corte ne ha ricordato l'applicabilità ma ha osservato che l'art.54 L.247/2012 ha introdotto una diversa disciplina per i procedimenti disciplinari

  • art. 21 Codice deontologico forense (2014)

    "La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, ... e alla compromissione dell'immagine della professione forense"

    Attribuisce agli organi disciplinari ampia discrezionalità nella scelta della sanzione e nei criteri di valutazione; tale scelta è difficilmente sindacabile in cassazione salvo vizio manifesto

  • art. 4, art. 9, art. 63 Codice deontologico forense (2014)

    art.4 co.2: "L'avvocato, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, è sottoposto a procedimento disciplinare"; art.9 co.2: "L'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro"; art.63 co.1: "L'avvocato ... deve comportarsi ... in modo da non compromettere la dignità della professione"

    Le condotte penalmente rilevanti e quelle che ledono probità, dignità, decoro o l'immagine della professione sono sanzionabili disciplinarmente; il CNF ha ritenuto che i fatti rientrassero in tali fattispecie

Massime di principio

  • Per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n.247/2012 si applica il regime della prescrizione vigente all'epoca dei fatti; la decorrenza può essere sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza penale se previsto dal previgente ordinamento
  • L'art.54 L.247/2012 ha reso la sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale facoltativa e limitata: il giudice disciplinare può riattivare il procedimento se ritiene non necessaria l'acquisizione di atti penali o se dispone che le prove utili siano già disponibili
  • Le intercettazioni penali legalmente disposte e acquisite possono essere utilizzate come prova nel procedimento disciplinare, poiché i limiti di utilizzazione dell'art.270 c.p.p. sono finalizzati all'ambito processuale penale
  • La determinazione della sanzione disciplinare è sostanzialmente discrezionale e fondata su valutazione complessiva dei fatti; in sede di legittimità è sindacabile solo per eccesso manifesto o vizi di motivazione gravi
  • Le eccezioni di nullità o di incompatibilità relative all'astensione/ricusazione devono essere proposte tempestivamente: la mancata impugnazione nei termini determina perdita della possibilità di farle valere in cassazione
  • In caso di modifiche normative intervenute durante il procedimento, va sempre verificata la normativa sostanziale applicabile ratione temporis (data dei fatti) e la disciplina transitoria (data di entrata in vigore del regolamento attuativo)

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