Cassazione Civile, Sentenza n. 19028/2021 del 06/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Il Procuratore generale militare aveva promosso l’azione disciplinare nei confronti del magistrato, contestandogli la violazione dei doveri di riserbo, equilibrio e correttezza per avere inserito nella motivazione di una sentenza penale considerazioni critiche, ritenute non pertinenti e denigratorie, sull’operato della Procura militare. La vicenda era sorta dopo che, il 2 luglio 2019, la Procura aveva invitato il magistrato a valutare l’astensione dal giudizio a carico di un imputato, in ragione dei rapporti pubblici di frequentazione tra il magistrato e il difensore, già magistrato militare in pensione. All’udienza del 16 luglio 2019, il magistrato aveva escluso di doversi astenere. Dopo l’assoluzione dell’imputato, nella sentenza depositata il 13 novembre 2019 aveva ripreso la questione, affermando, tra l’altro, che l’invito si fondava su circostanze false e che la divulgazione della lettera alla stampa era riconducibile a un’iniziativa della Procura. Il Consiglio della magistratura militare, con sentenza del 30 novembre 2020, lo aveva dichiarato responsabile dell’illecito disciplinare e gli aveva inflitto la censura. Il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha invocato la scriminante dell’adempimento di un dovere e sostenuto che la sentenza riportasse la volontà collegiale; con il secondo ha denunciato il superamento dei limiti del sindacato disciplinare sull’attività giurisdizionale e il travisamento della prova; con il terzo ha contestato il diniego dell’esimente della scarsa rilevanza del fatto e lamentato vizi di motivazione sulla gravità della condotta.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Il primo è infondato: l’invito all’astensione è uno strumento legittimo e, dopo che il magistrato aveva già spiegato in udienza le ragioni per non astenersi, non sussisteva un dovere di tornare sulla vicenda nella sentenza con valutazioni ulteriori e non necessarie sulla Procura. La decisione sull’astensione spettava al singolo giudice e non al collegio; inoltre, la responsabilità disciplinare per il contenuto della motivazione può essere contestata al solo estensore, anche se la decisione è collegiale. Il secondo motivo è infondato: la garanzia prevista dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006 per l’interpretazione delle norme e la valutazione dei fatti non protegge affermazioni estranee alla funzione del provvedimento o inseritevi come attacchi gratuiti; la sentenza disciplinare aveva sanzionato non la decisione di non astenersi, ma le successive considerazioni non necessarie e denigratorie contenute nella motivazione. Il terzo motivo è infondato: il giudice disciplinare aveva motivato la gravità oggettiva della condotta, che escludeva l’applicazione dell’esimente della scarsa rilevanza nel caso concreto. La Corte ha quindi confermato la censura; non ha disposto sulle spese, poiché gli intimati non avevano svolto attività difensiva.
Norme richiamate
D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)
Si tratta, nel caso di specie, dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d) – cioè un illecito nel quale il bene tutelato è costituito dal corretto andamento dell’ufficio giudiziario.
L’illecito disciplinare contestato tutela il corretto andamento dell’ufficio giudiziario; l’inserimento in una sentenza di valutazioni gratuite e denigratorie, estranee alla funzione motivazionale, può integrare tale illecito.
D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 2
Se l’attività giurisdizionale costituisce soltanto un pretesto per esprimere un gratuito dissenso, aspro ed anche ironico, rispetto alla decisione di altri giudici, al di fuori del sistema istituzionale delle impugnazioni, l’esimente non opera perchè il fine dell’atto stesso (in parte qua) non è espressione della libera attività di interpretazione e valutazione delle norme e dei fatti processuali.
L’esclusione della responsabilità per l’attività interpretativa e valutativa non si estende a considerazioni estranee all’economia e alla funzione del provvedimento, inseritevi sotto il pretesto dell’esercizio della giurisdizione.
D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3-bis
La giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha da tempo stabilito che la previsione di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis, secondo cui l’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza, è applicabile, sia per il tenore letterale della disposizione che per la sua collocazione sistematica, a tutte le ipotesi previste negli artt. 2 e 3 del medesimo Decreto, anche quando la gravità del comportamento è elemento costitutivo del fatto tipico, e perfino quando integri la commissione di un reato; ove si richieda l’applicazione di tale esimente, il giudice deve procedere ad una valutazione d’ufficio, sulla base dei fatti acquisiti al procedimento e prendendo in considerazione le caratteristiche e le circostanze oggettive della vicenda addebitata, anche riferibili al comportamento dell’incolpato, purchè strettamente attinenti allo stesso, con un giudizio globale diretto a riscontrare se l’immagine del magistrato sia stata effettivamente compromessa dall’illecito.
L’esimente della scarsa rilevanza è applicabile alle diverse ipotesi disciplinari e richiede una valutazione complessiva e concreta delle circostanze oggettive e pertinenti, diretta a verificare la compromissione del bene tutelato. Nel caso deciso, la gravità accertata della condotta escludeva l’esimente.
D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1
La disposizione è indicata quale norma relativa all’illecito disciplinare contestato; la sentenza non ne svolge un’autonoma interpretazione.
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 4
In quella decisione, che aveva ad oggetto una vicenda molto particolare, si è rilevato che anche agli illeciti disciplinari dei magistrati si applica la L. n. 689 del 1981, art. 4, in quanto disposizione destinata ad operare per l’intera categoria degli illeciti amministrativi.
La causa di giustificazione prevista per gli illeciti amministrativi è applicabile anche agli illeciti disciplinari dei magistrati; tuttavia, nel caso concreto non ricorreva un dovere di intervenire a difesa dell’onore professionale, poiché l’invito all’astensione era legittimo e la questione era già stata affrontata.
In presenza di un invito all’astensione, la decisione appartiene al singolo giudice, quand’anche egli faccia parte di un collegio.
La valutazione sull’astensione conseguente a un invito è rimessa al singolo magistrato interessato, non al collegio giudicante.
D’altra parte, l’invito all’astensione non equivale ad una ricusazione; per cui non poteva trovare applicazione, nella specie, l’art. 44 c.p.p., che impone al giudice una valutazione dell’istanza.
La disciplina richiamata per la ricusazione non si applica al mero invito all’astensione, che non è un’istanza di ricusazione.
art. 101, comma 2, Cost.
I provvedimenti giurisdizionali in generale, e le sentenze in modo particolare, pur costituendo la manifestazione più elevata e nobile di esercizio del potere giurisdizionale, che la Costituzione ha voluto soggetto soltanto alla legge (art. 101, comma 2), non possono mai tradursi in uno strumento per inserire indebite valutazioni o denigrazioni sull’operato dei colleghi che non siano strettamente funzionali alla motivazione dei provvedimenti stessi.
La soggezione del giudice soltanto alla legge tutela l’esercizio della giurisdizione, ma non consente di usare il provvedimento per inserire valutazioni o denigrazioni non funzionali alla motivazione.
Queste Sezioni Unite hanno già affermato, con una giurisprudenza alla quale va data ulteriore continuità, che, qualora la contestazione disciplinare si riferisca ad addebiti riconducibili ad attività provvedimentale ed, in particolare, riguardi la motivazione di un provvedimento collegiale, è corretta l’imputazione dell’illecito al solo estensore, in quanto, se la decisione è espressione della volontà della maggioranza dei membri del collegio, la stesura della motivazione rientra nei compiti specifici del giudice designato a redigerla e, quando l’estensore sia anche il presidente del collegio, non è previsto nemmeno che la motivazione da lui predisposta sia sottoposta agli altri membri.
La collegialità della decisione non impedisce di attribuire al solo estensore l’illecito disciplinare relativo alla motivazione del provvedimento; l’eventuale condivisione della motivazione da parte degli altri componenti può eventualmente giustificare l’estensione dell’incolpazione anche a questi.
Senza contare che l’invito all’astensione costituisce, di per sè, un evidente minus rispetto all’istanza di ricusazione, sulla quale, com’è noto, deve provvedere un giudice diverso da quello ricusato (art. 53 c.p.c. e art. 40 c.p.p.).
Sull’istanza di ricusazione provvede un giudice diverso da quello ricusato; tale disciplina conferma la distinzione tra ricusazione e mero invito all’astensione.
Senza contare che l’invito all’astensione costituisce, di per sè, un evidente minus rispetto all’istanza di ricusazione, sulla quale, com’è noto, deve provvedere un giudice diverso da quello ricusato (art. 53 c.p.c. e art. 40 c.p.p.).
Sull’istanza di ricusazione decide un giudice diverso da quello ricusato; la regola non trasforma l’invito all’astensione in un’istanza di ricusazione.
La sentenza impugnata, secondo il ricorrente, avrebbe negato l’applicazione dell’art. 3-bis cit., non per le caratteristiche del fatto in sè, quanto sulla base di un “post factum”, costituito dalla mancanza di ogni riconoscimento dell’errore da parte dell’incolpato. Nè potrebbe giovare, al riguardo, il richiamo all’art. 133 c.p., contenuto nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 18, comma 4, posto che la condotta susseguente al reato non attiene alla gravità dello stesso, quanto alla capacità a delinquere del colpevole.
Nel ricorso la norma è invocata per sostenere che la condotta successiva riguarderebbe la capacità a delinquere e non la gravità del fatto; la Corte respinge la censura sulla base delle autonome e precedenti motivazioni del giudice disciplinare circa la gravità oggettiva della condotta.
art. 18, comma 4, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109
Nè potrebbe giovare, al riguardo, il richiamo all’art. 133 c.p., contenuto nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 18, comma 4, posto che la condotta susseguente al reato non attiene alla gravità dello stesso, quanto alla capacità a delinquere del colpevole.
La disposizione è richiamata nel motivo per collegare i criteri dell’art. 133 c.p. alla valutazione disciplinare; la Corte ritiene comunque infondata la censura perché la gravità della condotta era stata già motivata attraverso le sue caratteristiche oggettive.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale.
La norma identifica il vizio di legittimità dedotto dal ricorrente; la Corte ha esaminato e respinto le censure di violazione o erronea applicazione della legge.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1, lett. d), L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 4 e all’art. 154 disp. att. c.p.p., nonchè violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.
La disposizione è indicata quale parametro dei denunciati vizi motivazionali; la Corte ha ritenuto infondati i motivi senza ravvisare i vizi prospettati.
Massime di principio
- L’invito a un magistrato di valutare l’astensione è uno strumento legittimo e non equivale a una ricusazione. Una volta che il magistrato abbia già esposto le ragioni per cui non intende astenersi, la questione è chiusa, salvo le eventuali critiche formulate nelle sedi di impugnazione; non è giustificato riproporla nella motivazione con considerazioni estranee e non necessarie.
- La decisione sull’astensione appartiene al singolo magistrato interessato, anche quando questi faccia parte di un collegio; gli altri componenti non sono chiamati a deliberare sulla sua astensione.
- La responsabilità disciplinare per contenuti illeciti inseriti nella motivazione di un provvedimento collegiale può essere contestata al solo estensore. La collegialità della decisione non rende automaticamente collegiali anche le valutazioni personali, non necessarie e denigratorie introdotte nella stesura della motivazione.
- La garanzia di non assoggettabilità a responsabilità disciplinare per l’interpretazione delle norme e la valutazione dei fatti non copre affermazioni estranee alla funzione del provvedimento: la giurisdizione non può fungere da schermo per inserire giudizi gratuiti o denigratori sui colleghi.
- L’esimente della scarsa rilevanza richiede una valutazione concreta e complessiva delle caratteristiche e delle circostanze oggettive del fatto, diretta a verificare la lesione o messa in pericolo del bene disciplinare protetto. La gravità oggettiva della condotta può escluderne l’applicazione.
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