Cassazione Civile, Sentenza n. 18992/2021 del 06/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Equitalia Sud ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva confermato l'accoglimento del ricorso della società Il Progresso Agricolo contro estratti di ruolo e cartelle per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU). Il vizio principale contestato dalla Corte è procedurale: il ricorrente non ha prodotto l'avviso di ricevimento (A.R.) della raccomandata con cui era stato notificato il ricorso per cassazione alla intimata, prove necessarie a dimostrare la consegna e la data della stessa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per inesistenza della notificazione, essendo mancata la produzione dell'avviso di ricevimento che prova la consegna del piego raccomandato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la notifica a mezzo servizio postale si perfeziona con la consegna e l'A.R. è l'unico documento idoneo a provarla; la mancanza dell'A.R. comporta l'inesistenza della notificazione e non è ammessa la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Non sono state adottate decisioni sulle spese processuali, poiché la parte intimata non ha svolto difese; la Corte ha inoltre rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n.115/2002 commi 1-bis e 1-quater) se dovuto.
Norme richiamate
art. 149 cod. proc. civ.
l'avviso di ricevimento prescritto dall'art.149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita
La Corte interpreta l'art.149 nel senso che, per le notifiche a mezzo postale, l'A.R. è prova essenziale della consegna: l'assenza dell'A.R. = inesistenza della notificazione per il processo di cassazione.
art. 291 cod. proc. civ.
La Corte richiama che, quando la notificazione è inesistente (non mera nullità), non è possibile disporre la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art.291 c.p.c.
art. 13 d.P.R. n.115/2002 (commi 1-bis e 1-quater)
Per i ricorsi notificati dopo il 31/01/2013 la declaratoria di inammissibilità comporta la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente pari a quello previsto per il ricorso principale.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 137/2020 (conv. l.176/2020)
Norma richiamata per la disciplina procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso in camera di consiglio senza la presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori (trattazione da remoto), in mancanza di richiesta di discussione orale.
Massime di principio
- Per la notifica del ricorso per cassazione tramite servizio postale, la produzione dell'avviso di ricevimento è essenziale: la sua mancanza rende la notificazione inesistente e il ricorso inammissibile.
- L'inesistenza della notificazione non è sanabile con la rinnovazione ai sensi dell'art.291 c.p.c.; pertanto occorre conservare e produrre tempestivamente l'A.R. come prova.
- In casi simili il ricorrente dovrebbe valutare metodi alternativi o complementari di notifica (es. notificazione a mezzo ufficiale giudiziario con idonea attestazione, o ove permesso PEC con ricevuta di consegna) e curare la documentazione probatoria della consegna.
- Se la parte intimata non si costituisce o non svolge difese, il giudice può nondimeno non pronunciare condanna per spese processuali in assenza di difese svolte; tuttavia l'esito sostanziale (mancato accoglimento dell'impugnazione) resta valido.
- Per ricorsi notificati dopo il 31/1/2013 il ricorrente deve considerare la possibile applicazione di un ulteriore contributo unificato qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'art.13 d.P.R. 115/2002; quindi verificare l'onere contributivo prima di proporre impugnazione.
- Conservare tutte le prove postali (ricevute, copie dell'A.R., ricevute di spedizione) e documentare tempestivamente eventuali anomalie nella consegna riduce il rischio di inammissibilità per vizi formali.
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