Cassazione Civile, Sentenza n. 19029/2021 del 06/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'avv. Luigi Spina impugna la sentenza disciplinare che lo ha ritenuto responsabile di aver consegnato alla propria cliente una corrispondenza riservata intercorsa con il collega avv. Andrea Ramondelli e di aver preventivamente alterato il testo della missiva in modo che non risultasse più la dicitura "riservata professionale"; il procedimento origina da esposto dell'avv. Ramondelli, il C.O.A. di Pescara ha aperto procedimento disciplinare e irrogato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due, pronunciamento poi confermato dal C.N.F. Spina ha dedotto, in appello e poi in Cassazione, vari motivi: violazione del contraddittorio per diniego di udienza da remoto o rinvio per impegni professionali; prescrizione dell'illecito applicando lo ius superveniens di cui all'art. 56, comma 3, legge n.247/2012; mancata audizione dei testimoni indicati; motivazione illogica e insufficiente e mancata valutazione della tesi che il collega avrebbe successivamente aggiunto la dicitura "riservata professionale" per difendersi.
La decisione
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le ragioni principali: il ricorrente non ha realmente confutato la motivazione del C.N.F. e si è limitato a rilievi generici; la richiesta di udienza da remoto è stata correttamente respinta per ragioni tecnico-organizzative e l'impedimento professionale non era assoluto (possibile sostituzione o raggiungere Roma in tempo); sul profilo della prescrizione, la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui le sanzioni disciplinari hanno natura amministrativa e non opera lo ius superveniens favorevole, per cui si applica il regime della prescrizione vigente al momento del fatto; la censura sulla mancata escussione dei testi è priva di rilievo poiché non era stata adeguatamente specificata e il ricorrente non aveva insistito per l'escussione in primo grado. Non sono state imposte spese; è rilevata tuttavia la condizione per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 5 Codice deontologico forense
Disciplina i doveri generali dell'avvocato; qui evocato quale riferimento ai doveri di probità, dignità e decoro che il ricorrente avrebbe violato
art. 28 Codice deontologico forense
Norma che individua specifiche fattispecie disciplinari; richiamata nell'incolpazione relativa alla condotta tenuta dall'avvocato
art. 65, comma 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247
Stabilisce che le norme del nuovo codice deontologico si applicano ai procedimenti in corso se più favorevoli, ma la Corte ha interpretato tale disposizione come riferita alla successione delle norme deontologiche e non all'istituto della prescrizione
art. 56, comma 3, legge n. 247/2012
Norma che prevede lo ius superveniens; la Corte ha ritenuto non applicabile tale istituto alle sanzioni disciplinari per la loro natura amministrativa
art. 51 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578
Prevede la prescrizione quinquennale cui la Corte ha fatto riferimento quale regime applicabile all'epoca dei fatti per l'azione disciplinare
Norma che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale in presenza, secondo le regole emergenziali citate dal processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in determinate condizioni, che la Corte ha rilevato essere sussistenti
Massime di principio
- Per l'ammissibilità di un ricorso in Cassazione è necessario confrontare specificamente e punto per punto le argomentazioni della decisione impugnata: deduzioni generiche non sono sufficienti
- Le sanzioni disciplinari previste dal codice deontologico hanno natura amministrativa: il regime della prescrizione si valuta in base alla legge vigente al momento della commissione del fatto e, di norma, non opera lo ius superveniens favorevole
- La richiesta di udienza da remoto può essere legittimamente negata per ragioni tecnico-organizzative: in tali casi l'interessato deve dimostrare l'impossibilità assoluta di partecipare o valutare alternative (sostituzione, spostamento orario) per non subire pregiudizio
- Le eccezioni di nullità o le richieste di ammissione della prova testimoniale devono essere specifiche: occorre indicare i punti di fatto e i capitoli di prova che i testimoni devono confutare o provare, nonché insistere per la loro escussione in primo grado, altrimenti la censura sarà irrilevante
- La Corte di merito non è tenuta a riaprire il giudizio di merito in sede di legittimità: sollecitare un diverso apprezzamento delle prove senza indicare errori di diritto o ragionamenti illogici non basta ad ottenere accoglimento
- In procedimenti disciplinari è importante documentare tempestivamente e con precisione ogni eccezione procedurale (es. prescrizione, nullità, impossibilità di partecipare) e fornire prove della loro effettiva incidenza sul diritto di difesa
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