Cassazione Penale, Ordinanza n. 16071/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato dalla Corte di appello a mesi quattro di reclusione per un reato in materia di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Ha denunciato mancanza di motivazione in ordine al mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto, alla quantificazione della pena inflitta e al diniego delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. La Corte di cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato che l'impugnazione era stata proposta personalmente dall'imputato, quindi da soggetto privo di legittimazione processuale, con sottoscrizione autenticata da un difensore non abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione al momento della proposizione del ricorso, e munito di delega limitata al solo deposito dell'atto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'atto di impugnazione fosse stato proposto da soggetto privo di legittimazione, poiché sottoscritto e presentato personalmente dall'imputato tramite un difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione e delegato soltanto al deposito del ricorso. Conseguentemente, sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna già pronunciata in appello; il ricorso non incide sul merito della responsabilità per tale ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti.
L'impugnazione proposta da soggetto privo di legittimazione è inammissibile; la Corte ha applicato tale regola processuale al ricorso presentato personalmente dall'imputato con assistenza non abilitata in cassazione.
Il ricorso per cassazione richiede il ministero di difensore abilitato; la sottoscrizione e la presentazione dell'atto da parte di un difensore non abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione non consentono un valido esercizio dell'impugnazione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle Ammende.
È stata evocata dal ricorrente la questione del mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto, ma la Corte non ha esaminato il motivo nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, ma la censura non è stata scrutinata per la declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è proposto personalmente dall'imputato senza il necessario ministero di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, ovvero quando la sottoscrizione è autenticata da un difensore privo di tale abilitazione.
- La delega conferita al difensore per il solo deposito dell'atto non equivale a legittimazione alla proposizione del ricorso in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, la Corte può condannare al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
- In presenza di una causa di inammissibilità processuale, la Corte non esamina i motivi di merito relativi alla particolare tenuità del fatto, alla dosimetria della pena o al diniego delle attenuanti generiche.
- Nei ricorsi in materia di stupefacenti la censura sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. e sul trattamento sanzionatorio resta assorbita se l'impugnazione è invalida sotto il profilo della legittimazione o della sottoscrizione.
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